Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7620 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPUS GIAN PAOLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA A. SERPIERI 11, presso l’avvocato METE ALESSANDRO, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa

MARIA GALLETTA di SASSARI – Rep. n. 65269 del 2.4.07;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE

DISTACCATA di SASSARI, depositata il 08/01/2007, n. 48/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G.P. CAMPUS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. METE che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilita’ o

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 12.06.2006, P.M. adiva il Tribunale di Sassari onde ottenere lo scioglimento del matrimonio civile da lui contratto con M.G. e dal quale, il (OMISSIS), era nato il figlio A., ancora minorenne, di cui chiedeva fosse disposto l’affidamento condiviso.

Con provvedimento del 10.10.2006 il Presidente del Tribunale di Sassari, sciogliendo la riserva assunta all’udienza di comparizione dinanzi a se’ dei coniugi, riteneva, con riguardo alla richiesta del P. di affidamento condiviso del figlio e connesse regole di esplicazione, di non adottare alcun provvedimento temporaneo e urgente, in quanto le questioni discusse tra le parti gia’ avevano avuto risposta in provvedimenti recenti sia della Corte d’appello che del Tribunale e che la richiesta pronuncia dovesse essere demandata alla fase di merito, anche per meglio soppesare l’opportunita’ o meno di disporre una consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare la personalita’ dei coniugi e le ragioni dell’accentuata conflittualita’ fra gli stessi nonche’ i riflessi che essa poteva avere sull’educazione del minore.

Con decreto del 19.12.2006 – 8.01.2007, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nel contraddittorio delle parti ed in aderenza alla richiesta del PM, respingeva il reclamo proposto dal P. contro il provvedimento presidenziale, condannandolo al pagamento delle spese processuali del gravame.

La Corte distrettuale richiamava molteplici provvedimenti che, in ordine all’affidamento ed al mantenimento del figlio della coppia, erano stati adottati sia dal Tribunale che dalla medesima Corte, sin dal decreto in data 13.05.2004, di omologazione delle condizioni della separazione consensuale delle parti, in cui era stato previsto l’affidamento del figlio alla madre, minuziosamente disciplinato il diritto del P. di frequentazione del minore nonche’ stabilito il contributo paterno per il suo mantenimento in Euro 250,00, annualmente aggiornabili, poi elevate ad Euro 350,00 con il successivo decreto reso il 26.11.2005 dal Tribunale. In particolare menzionava i decreti del 16.07.2004, della CA ed il citato decreto in data 26.11.2005 del Tribunale, avverso il quale era stato proposto reclamo, deciso con decreto della CA in data 7.04.2006, per il quale l’esasperata conflittualita’ dei genitori con riflessi negativi sulla serenita’ del figlio precludeva l’applicazione del diverso regime dell’affidamento congiunto, palesandosi invece, inapplicabile nel giudizio d’impugnazione la sopravvenuta normativa in tema di affidamento condiviso.

Tanto anche premesso, riteneva, tra l’altro, che il provvedimento presidenziale, reclamato in punto di affidamento del minore e modalita’ di visita dello stesso, dovesse essere condiviso, in quanto:

era innegabile che la separazione personale delle parti fosse stata e fosse caratterizzata da forte conflittualita’ tra le stesse le modalita’ e gli accordi dai coniugi inizialmente stabiliti in relazione al figlio al momento della loro separazione consensuale, avevano avuto vita effimera ed erano stati seguiti da vari ricorsi volti a modificarli, l’esito dei quali, qualunque fossero state le adottate statuizioni, non aveva comportato il superamento o quanto meno il contenimento della conflittualita’, il tutto a discapito della serenita’ del figlio che, in assenza anche di una sia pur minima base di accordo tra i genitori, si sarebbe in effetti rivelato imprudente disporre in sede presidenziale l’affidamento condiviso chiesto dal P., decisione che, al pari del ricorso ad una CTU, necessitavano di adeguata attivita’ istruttoria, propria della fase successiva, cui il presidente aveva dato ingresso che la necessita’ di attivita’ istruttoria e certativa precludeva anche in sede di reclamo, l’adozione delle invocate statuizioni.

Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., notificato il 16 21.03.2006, affidato a tre motivi non direttamente inerenti pure allo statuito regime accessorio delle spese processuali. La M. ha resistito con controricorso notificato il 28.04.2006. Il P. ha depositato memoria, nella quale si rende anche nota l’avvenuta definizione del giudizio di primo grado, con l’adozione dell’invocato regime di affidamento condiviso del figlio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile.

Giova premettere che la L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, comma 2 recante disposizioni in tema di separazione e affidamento condiviso dei figli, dispone che le nuove previsioni normative si applichino anche in caso di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicche’ pure contro i provvedimenti, ancorche’ di contenuto negativo (in tema, cfr. Cass. 198106774), temporanei e urgenti d’interesse dei coniugi e della prole, che nel giudizio di divorzio, la L. 1 dicembre 1970, art. 4, comma 8 devolve alla competenza del Presidente del Tribunale, e’ esperibile il reclamo alla Corte di appello, previsto in materia di separazione personale, dal comma 4 (aggiunto dalla cit. L. n. 54 del 2006, art. 2, comma 1) dell’art. 708 cod. proc. civ..

Poiche’, peraltro, anche nel giudizio di divorzio i suddetti provvedimenti sono espressamente definiti temporanei ed urgenti e, poiche’, inoltre, l’ordinanza presidenziale che li concerne puo’ essere revocata o modificata dal giudice istruttore, ai sensi del medesimo L. n. 898 del 1978, art. 4, comma 8 (in tema, cfr Cass. 200609688; Cass. SU, ord. 200207299), l’ordinanza resa dalla Corte di appello in sede di reclamo assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito, sicche’, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo degli interessati, non e’ idonea a statuire in modo definitivo su di esse, e, quindi, non e’ ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettandole il requisito della definitivita’ in senso sostanziale e, quindi, della idoneita’ alla formazione del giudicato (in tema, cfr Cass. 201023578).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del P. al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il P. a rimborsare alla M. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA