Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7620 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7620 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

ANGELONI FABIO e DRAGHETTI PAOLA, rappr. e dif. dall’avv. Elpidio
Natale del foro di Fermo, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Wladimira Zipparro,
in Roma, via della Giuliana n.83/A, come da procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

JAtr
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
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Data pubblicazione: 02/04/2014

-controricorrenteper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Roma 22.12.2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 16 gennaio
2014 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

dito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Giacalone,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO
Fabio Angeloni e Paola Draghetti impugnano la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Roma 22.12.2005 che, in conferma della sentenza C.T.P. di
Roma n. 20/23/2005, ebbe a respingere l’appello dei contribuenti, ribadendo la
legittimità dell’avviso di accertamento, già emesso ai fini IRPEF ed ILOR, con
riguardo all’anno d’imposta 1995 e per il quale, anche a giudizio del giudice di
secondo grado, l’Ufficio si era avvalso della procedura di cui all’art.38, comma 5, del
d.P.R. n.600 del 1973.
Ritenne la C.T.R. che gli appellanti non avessero recato al processo alcun nuovo
elemento di dibattito, in particolare essendo errato il richiamo alla diversa procedura di
accertamento, collocata dai contribuenti al comma 4, anziché al ridetto comma 5, del
cit. art.38 d.P.R. n.600/1973.
Il ricorso è affidato a tre motivi; resiste con controricorso Agenzia delle Entrate.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riguardo
all’art.38 d.P.R. n. 600/1973 e DD.MM . 10.9.1992 e 19.11.1992, nonché all’art.2697
cod.civ., in relazione all’art.112 cod.proc.civ. e contraddittoria ed illogica
motivazione su punto decisivo della controversia, avendo la C.T.R. erroneamente
individuato la qualità di provocatio ad opponendum nell’atto di costituzione in giudizio e
non invece nell’atto di accertamento e fondando il proprio convincimento quale
desunto dall’utilizzo dei criteri di rettifica basata sugli incrementi patrimoniali
(comma 5 art.38 cit.) anziché sulle indicazioni e la metodologia del redditometro
(comma 4), facendo difetto la prova della non congruità del reddito dichiarato con
quello sinteticamente determinabile per due o più periodi d’imposta.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 3 legge
n. 241/1990, 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e DD.MM . 10.9.1992 e 19.11.1992, nonché
all’art.2697 cod.civ., in relazione all’art.112 cod.proc.civ. e contraddittoria ed illogica
motivazione su punto decisivo della controversia, avendo omesso l’Ufficio di
riportare già nell’atto di accertamento la condizione di non congruità del reddito
dichiarato con quello sinteticamente determinabile per due o più periodi d’imposta.
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estens

ns. m.ferro

udito l’avvocato Natale Elpidio per il ricorrente,

1. I tre motivi, collegati, vanno trattati congiuntamente, imponendo peraltro il loro
esame una complessiva pronuncia di rigetto. Va preliminarmente osservato che, per
ciascuno ed inammissibilmente, il vizio di violazione di legge è stato prospettato
unitamente al vizio di motivazione, nell’ambito di un’enunciazione descrittiva nella
quale fa difetto una chiara selezione del punto decisivo della controversia (ratione temporis
ragguagliato all’art.360 co.1 n.5 cod.proc.civ.), tanto più che, come anche di recente
deciso da questa Corte, “il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni
precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del
vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che,
per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze
lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione.” (Cass. 21611/2013).
2. Il ricorso è poi ulteriormente censurabile alla stregua di una ragione di inammissibilità
poiché, da un lato, rivendica un fondamento istituzionale dell’atto di accertamento
alternativo a quello assunto dal giudice di merito, ma senza riportare dell’avviso di
accertamento stesso almeno i passi salienti, sulla base di una necessità di completezza
individuativa della censura che lo stesso contraddittorio ha evidenziato, allorchè la
controricorrente ha eccepito, tra le altre, la circostanza per cui la rettifica della
dichiarazione reddituale sarebbe avvenuta da parte dell’Ufficio anche a seguito di
rielaborazione (del reddito) dai questionari inviati ai contribuenti, dunque nel rispetto
di un principio di partecipazione alla fase formativa dell’atto stesso rigorosamente
inteso (e nemmeno indispensabile, per Cass. 27079/2006); dall’altro lato, ogni
richiamo alla pretesa violazione dell’art.112 cod.proc.civ., quale riferita dalla parte al
mancato esame di un motivo d’appello, non merita accoglimento ove difetti, com’è
nella specie, una puntuale trascrizione dei motivi già sottoposti al giudice del gravame
e sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la
conoscenza puntuale dei motivi di appello per la stessa ammissibilità del ricorso per
cassazione (Cass. 14561/2012).
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo le regole della
soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

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estenso

m.ferro

Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 112
cod.proc.civ, 57 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art.38 d.P.R. n. 600/1973 e
DD.MM. 10.9.1992 e 19.11.1992, e contraddittoria ed illogica motivazione su punto
decisivo della controversia, avendo i giudici di merito unicamente apprezzato l’atto
di costituzione in giudizio dell’Ufficio, innovativamente contestativo dell’ipotesi di
incrementi patrimoniali dovuti ad acquisti di beni immobili non correlati ai redditi
dichiarati, a scapito dell’atto di accertamento, che invece rettificava i redditi
elevandoli a misure compatibili solo con l’applicazione dei coefficienti di cui ai citt.
DD.MM.

aseNTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19»
B. – N. 5
N. 131 TAB.

MATERIA TRIBUTARIA
La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento, liquidate in Euro 1.300, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014.

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