Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 762 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 15/01/2018, (ud. 11/07/2017, dep.15/01/2018),  n. 762

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Vetrerie Bruni S.p.a. convenne in giudizio la Vetreria Etrusca S.r.l., per sentir accertare la nullità del brevetto per modello ornamentale relativo alla bottiglia in vetro denominata “(OMISSIS)” (poi “(OMISSIS)”), in quanto carente del requisito della novità, per violazione del brevetto relativo alla bottiglia denominata “(OMISSIS)”, registrato da essa attrice, con l’ordine di astenersi dalla produzione e commercializzazione del predetto modello e con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Si costituì la convenuta e resistette alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale, con l’inibitoria dell’uso del modello e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni.

1.1. Con sentenza del 19 giugno 2011, il Tribunale di Firenze accolse parzialmente la domanda principale, dichiarando la nullità del brevetto rilasciato alla convenuta, ma rigettando la domanda d’inibitoria e quella di risarcimento dei danni, nonchè le domande riconvenzionali.

2. L’impugnazione proposta dalla Vetreria Etrusca è stata rigettata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 7 febbraio 2013.

Premesso che la sentenza di primo grado aveva accertato la validità del modello ornamentale sia nella variante “con piede” che in quella “senza piede”, come richiesto dall’attrice, e precisato che la presenza del piede costituiva un aspetto secondario nell’economia concettuale del modello ornamentale, il cui tratto essenziale era rappresentato dall’iscrizione della forma circolare della spalla nella base quadrata della bottiglia, la Corte ha ritenuto che tale caratteristica, presente sia nel modello registrato dall’attrice che in quello della convenuta, non costituisse un motivo estetico nuovo e significativamente diverso rispetto al modello originario progettato dalla Vetrerie Bruni nel 1998 (nel quale la misura della spalla non corrispondeva al lato della base, ma alla diagonale tra gli angoli contrapposti della stessa), trattandosi di un’innovazione assai modesta e percepibile soltanto in dipendenza del punto di vista dell’osservatore. Ciò posto, e ritenuta pacifica l’anteriorità del modello dell’attrice rispetto a quello della convenuta, ha concluso che quest’ultimo mancava dei requisiti legali prescritti per la registrazione come modello ornamentale, trattandosi, così come il modello registrato nel 2002 dall’attrice, di una modesta variante omogenea dell’invenzione estetica precedentemente introdotta da quest’ultima; ha precisato che ai fini della predetta valutazione il termine soggettivo di paragone più appropriato non era costituito dall’utilizzatore informato, più interessato all’acquisto di stabilità connesso all’allargamento della base della bottiglia che alla variazione di percezione estetica, ma dal consumatore medio, escludendo inoltre la possibilità di attribuire rilevanza, ai fini della tutela brevettuale del modello ornamentale, ad ogni minima variazione dell’aspetto esteriore.

3. Avverso la predetta sentenza la Vetreria Etrusca ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. La Bruni Glass S.p.a. (già Vetrerie Bruni) ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 15 preleggi e del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, artt. 1, 2, 3, 24 e 25 rilevando che, nel valutare i requisiti legali di brevettabilità del modello ornamentale, la sentenza impugnata ha citato un precedente di legittimità che richiamava il concetto di “speciale ornamento”, in tal modo facendo riferimento alla disciplina dettata dal R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, senza tener conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 95 cit., applicabile ratione temporis, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda di registrazione (30 marzo 2002).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1411 del 1940, artt. 5, 5-bis e 5-ter come modificati dal D.Lgs. n. 95 del 2001, osservando che, ai sensi della nuova disciplina, la registrazione è subordinata alla novità del modello ornamentale, da intendersi in senso oggettivo come non identità rispetto alle anteriorità rilevanti, ed al carattere individuale dello stesso, per la cui valutazione occorre avere riguardo al parametro dell’utilizzatore informato, cioè ad un soggetto molto più attento ai dettagli del consumatore medio. Afferma pertanto che, ai fini della registrazione, possono considerarsi sufficienti anche differenziazioni non percepibili con immediatezza da un consumatore occasionale o da un osservatore profano, e ciò soprattutto nei settori affollati come quello in esame, dove, esistendo già numerosi modelli non dissimili tra loro, il grado di originalità necessario per accedere alla tutela brevettuale è senz’altro ridotto rispetto a quello richiesto dalla precedente disciplina. In particolare, nell’escludere la novità di entrambe le versioni del modello registrato da essa ricorrente, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quella “con piede”, tale caratteristica comportava una sensibile alterazione dell’aspetto estetico d’insieme, e, in entrambi i casi, la presenza di due punti di spinta assicurava alla bottiglia la massima stabilità in fase di riempimento sul nastro trasportatore.

3. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la sussistenza dei presupposti necessari per la registrazione, sono infondati.

E’ pur vero, infatti, che, nell’esaminare la predetta questione, la sentenza impugnata ha richiamato un precedente riguardante la disciplina dettata dal R.D. n. 1411 del 1940, art. 5 nel testo revisionato con il D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 ma anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 95 del 2001, in cui questa Corte affermò che il carattere della novità, richiesto dalla predetta disposizione ai fini della validità di un brevetto per modello ornamentale, doveva essere inteso come novità estrinseca dell’oggetto rispetto agli altri di comune commercio, caratterizzata da una particolare espressione figurativa e da un valore estetico idoneo a caratterizzare il prodotto in modo autonomo, in modo tale da attribuirgli un suo specifico valore sul mercato e da differenziarlo dagli altri appartenenti allo stesso genere proprio in funzione del suo pregio estetico, precisando inoltre che quel nuovo modello o disegno doveva risultare idoneo a conferire al prodotto industriale uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per la particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi, mentre l’art. 2593 cod. civ. imponeva che esso avesse carattere individualizzante (cfr. Cass., Sez. 1, 21/01/2009, n. 1570).

Nel caso in esame, essendo pacifico che la domanda di registrazione del modello ornamentale che costituisce oggetto della controversia è stata presentata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 95 cit., trova invece applicazione, ai sensi delle disposizioni transitorie dettate dagli artt. 24 e ss., la disciplina introdotta da tale decreto, la quale ha sostituito il requisito dello speciale ornamento con quello del carattere individuale, in tal modo collocando la soglia di proteggibilità del modello ad un livello generalmente ritenuto più modesto di quello precedente, nel senso che, rispetto alle anteriorità divulgate, non si richiede più la presenza di elementi ornamentali capaci di dare la fondata sensazione di un’estetica nuova del prodotto, ma, più semplicemente, la rilevabilità di differenze tali da imporsi all’attenzione del consumatore ed idonee ad influenzarne le scelte di mercato.

La lettura della sentenza impugnata consente tuttavia di rilevare che, al di là dell’improprio richiamo al predetto precedente, peraltro ancora attuale nella parte riguardante i requisiti della novità e dell’individualità, la Corte territoriale non ha conferito alcun rilievo allo speciale ornamento, avendo circoscritto la propria indagine alla ricerca di “motivi estetici nuovi e significativamente diversi dal passato”, dotati di “valore figurativo autonomo capace di far assumere alla versione più aggiornata uno specifico valore di mercato”, ed avendone escluso la sussistenza in virtù della considerazione che l’unica differenza oggettivamente rilevabile tra la versione della bottiglia caratterizzata dall’inscrizione della spalla circolare nella base e quella classica registrata nel 1998 era costituita da “una minuscola variazione di misura, non di forma”, la cui percezione, oltre a risultare “sempre e comunque molto modesta”, dipendeva “dal punto di vista contingente dell’osservatore”, nel senso che tendeva a svanire osservando l’oggetto in proiezione ortogonale alla diagonale di base.

3.1. Nel contestare tale apprezzamento, la ricorrente non è in grado d’indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito, ma si limita ad insistere sulla variazione dell’aspetto estetico del prodotto determinata dall’aggiunta del c.d. “piede” e sulla maggiore stabilità conferita dalla presenza di due punti di spinta, in tal modo ponendo in risalto da un lato un particolare che, come rilevato dalla sentenza impugnata, le stesse parti avevano trascurato nella discussione, ritenendolo insignificante nell’economia concettuale del modello, dall’altro lato una caratteristica funzionale della forma, non menzionata nella sentenza impugnata, in tal modo introducendo una questione che implica un accertamento di fatto, senza indicare in quale fase o atto del giudizio la stessa sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. 2, 22/04/2016, n. 8206; Cass., Sez. 1, 18/10/2013, n. 23675; Cass., Sez. 3, 3/03/2009, n. 5070).

Il R.D. n. 1411 del 1940, art. 5-ter disponendo che un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione, chiarisce d’altronde che, ai fini della comparazione di un nuovo modello con le anteriorità, occorre valutare l’impressione d’insieme che la sua forma genera nell’osservatore, concentrando l’attenzione sull’aspetto complessivo del prodotto, anzichè sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante. In quest’ottica, l’introduzione di particolari estetico-formali non riscontrabili in prodotti preesistenti non può considerarsi di per sè determinante ai fini del riconoscimento dell’individualità del modello, neppure in relazione alla funzione che sono specificamente destinati ad assolvere, a meno che non si dimostri che, per la loro peculiare incidenza sulla forma complessiva del prodotto, gli stessi risultano idonei a rivestire, agli occhi dell’osservatore, una portata effettivamente diversificatrice.

3.2. Quanto poi alla figura di osservatore da assumere come riferimento ai fini della predetta comparazione, l’orientamento generale della disciplina in esame, volto a conferire rilievo alla destinazione dei prodotti al mercato, e quindi all’impressione che le caratteristiche esteriori degli stessi possono suscitare nel pubblico dei potenziali acquirenti, da individuarsi in base alla specifica tipologia dei prodotti ed al settore commerciale di destinazione, impedisce di condividere quelle teorie, diffuse in dottrina e nella giurisprudenza di merito, che individuano l’utilizzatore informato nel designer o nello studioso di design ovvero nel consumatore finale avente comuni esperienze di utilizzazione del prodotto, dovendosi assegnare la preferenza all’opinione che ravvisa tale soggetto nel destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell’offerta disponibile. In tal senso risulta d’altronde orientata anche la giurisprudenza comunitaria in tema di disegni e modelli comunitari, secondo cui la nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite: pertanto, se è vero che l’utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia, in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto (cfr. Corte di Giustizia UE, 20/10/2011, C-281/10, PepsiCo c. Gruppo Promer Mon Graphic). Secondo tale orientamento, la qualità di “utilizzatore” implica che la persona interessata utilizzi il prodotto oggetto del disegno o modello in conformità con la sua destinazione, mentre l’aggettivo “informato” suggerisce che, senza essere un disegnatore o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che essi di regola comportano, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (cfr. Trib. 1 grado, 14/06/11, T-68/10, Sphere Time c. UAMI/Punch SAS; 22/06/ 2010, T-153/08, Shenzhen Taiden/UAMI c. Bosch Security Systems). La nozione di utilizzatore informato può essere quindi intesa nel senso che deve trattarsi di un utilizzatore dotato non tanto di un’attenzione media, quanto di una particolare diligenza, indipendentemente dal fatto che quest’ultima provenga dalla sua esperienza personale oppure dalla sua conoscenza approfondita del settore considerato (cfr. Trib. 1 grado, 25/04/2013, T-80/10, Bell & Ross/UAMI c. KIN). Ciò non implica tuttavia che egli sia in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo da quelli che sono arbitrari: si tratta pertanto di una persona che ha una certa conoscenza dei disegni o modelli esistenti nel settore interessato, senza tuttavia sapere quali aspetti del prodotto considerato siano dettati da una funzione tecnica (cfr. Trb. 1 grado, 9/09/2011, T-11/08, Kwang Yang Motor/UAMI c. Honda Giken Kogyo; Trib. 1 grado, 21/11/2013, T-337/12, EI Hogar Perfecto del Siglo 21^ SL c. UAMI).

Alla stregua di tali principi, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini dell’esclusione della portata individualizzante delle innovazioni introdotte dal modello di cui la convenuta aveva chiesto la registrazione, ha escluso la possibilità d’individuare l’utilizzatore informato nel “consumatore cavilloso (probabilmente più interessato all’acquisto di stabilità connesso all’allargamento della base della bottiglia, piuttosto che alla pressocchè insignificante variazione di percezione estetica)”, conferendo invece rilievo al giudizio di un “consumatore medio” non meglio identificato: la mancata definizione in positivo della figura di quest’ultimo non impedisce infatti di ricostruirne le caratteristiche per contrasto con quelle del “consumatore cavilloso”, il cui interesse per i profili funzionali del modello, rispetto alle sue caratteristiche estetiche, lascia chiaramente trasparire la preferenza accordata dalla Corte di merito al punto di vista di un destinatario non necessariamente professionale, ma competente e ben informato, soprattutto alla luce dell’osservazione, immediatamente successiva, che “ai fini della tutela brevettuale del modello ornamentale, non è consentito assegnare rilevanza ad ogni minima variazione nell’aspetto esteriore, senza con questo svilire e rendere arbitraria l’identificazione stessa del prototipo, che logicamente rimanda ad una ben marcata fisionomia progettuale”.

4. Con il terzo ed il quarto motivo, illustrati congiuntamente, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99,112,329 e 384 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza, sostenendo che, nell’escludere la novità del modello registrato da essa ricorrente, in virtù della preesistenza del modello progettato dalla Vetrerie Bruni nel 1998, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva reputato tale modello inidoneo, per insufficiente descrizione, a tutelare una bottiglia avente corpo a sezione circolare e base a sezione quadrata.

4.1. I motivi sono infondati.

L’intervenuto accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda di accertamento della nullità del modello registrato dalla Vetreria Etrusca, sia pure in virtù della ritenuta predivulgazione della medesima forma di bottiglia da parte della Vetreria Bruni, anzichè per effetto della registrazione da quest’ultima ottenuta, escludendo l’interesse dell’attrice ad impugnare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto nullo per difetto di descrizione il modello da essa registrato, dispensava la stessa dall’onere di proporre appello incidentale sul punto, consentendole d’insistere, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., sul titolo posto a fondamento della domanda proposta in primo grado, la cui deduzione, in quanto idonea ad evitare la formazione del giudicato interno in ordine alla nullità del modello registrato, ha permesso quindi alla Corte d’appello di pervenire correttamente a conclusioni diverse, ponendo il modello registrato a fondamento della propria decisione. Qualora infatti la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative ovvero legate da rapporto di subordinazione, l’accoglimento di quella principale o di quella proposta in via alternativa obbliga l’attore, che voglia insistere su quella disattesa o non esaminata, a proporre appello incidentale soltanto nell’ipotesi in cui la stessa risulti incompatibile con quella accolta, essendo altrimenti sufficiente, ad evitare la formazione del giudicato in ordine alla prima domanda, la riproposizione della stessa ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 3, 4/04/2017, n. 8674; 16/06/2003, n. 9631; Cass., Sez. 2, 30/05/2013, n. 13602).

5. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo, anch’essi illustrati congiuntamente, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1411 del 1940, art. 5-quater e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, rilevando che, per effetto dell’affermata insussistenza dei requisiti per la registrazione del modello ornamentale, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto assorbite le censure mosse alla sentenza di primo grado. Quest’ultima, nel fare riferimento al modello progettato dalla Vetrerie Bruni nel 1998, non aveva tenuto conto dell’efficacia interna della relativa documentazione, priva di data certa e comunque attestante un’attività di progettazione e sperimentazione meramente interna all’organizzazione aziendale della convenuta, non divulgata nè divulgabile, e quindi inidonea a costituire anteriorità invalidante. Tale attività, oltre a ricadere temporalmente nel periodo di salvaguardia previsto dall’art. 5-quater cit., era stata avviata su richiesta dell’Oleificio Fiorentini, per il quale essa ricorrente aveva già sviluppato e messo a punto il modello registrato, come attestato dal certificato di deposito prodotto in giudizio, anteriore a quello della Vetrerie Bruni, che rappresentava il primo atto esterno avente data certa relativo al modello registrato dall’attrice.

5.1. I motivi sono infondati.

La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti di causa, dal quale si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la mancata divulgazione era stata da essa eccepita in riferimento non già al modello registrato dalla Vetrerie Bruni nel 1998, ma a quello registrato nel 2002, originariamente allegato a sostegno della domanda di accertamento della nullità di quello registrato dalla Vetreria Etrusca. Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto che il rigetto del motivo di gravame da quest’ultima proposto avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto nullo sia il modello di cui la convenuta aveva chiesto la registrazione che quello registrato dall’attrice nel 2002, per difetto di novità rispetto a quello registrato o comunque divulgato dalla medesima Vetrerie Bruni nel 1998, comportasse l’assorbimento delle ulteriori censure riflettenti la mancata divulgazione del nuovo modello.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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