Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 762 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 14/01/2011), n.762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Viale Tito Labieno n. 70, presso lo studio dell’avv.

Nardelli, rappresentato e difeso dall’avv. Mastrangelo Pietro giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via di Priscilla n. 35/2, presso la dott.ssa

Maria Artgiulli in Berera, rappresentato e difeso dall’avv. Angiulli

Nicola giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AXA ASSICURAZIONI s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vespasiano n.

17/A, presso lo studio dell’avv. Incanno’ Giuseppe, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/06 della Corte d’Appello di Lecce in data

7 dicembre 2005, pubblicata il 1 marzo 2006;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Pietro Mastrangelo;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 aprile 1986 B.N. conveniva in giudizio avanti al Pretore di Taranto P.V. per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 4.805.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per i danni subiti a seguito dell’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) allorche’, a bordo del proprio ciclomotore, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra, debitamente segnalata, veniva investito da tergo dall’auto Fiat di proprieta’ e condotta dal P..

Quest’ultimo eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, l’infondatezza della domanda, spiegando, altresi’, domanda riconvenzionale nei confronti del B. per i danni riportati dalla propria auto, che quantificava in L. 490.000 e, in subordine, chiedeva termine per la chiamata in causa della Prudential s.p.a., che assicurava per la RCA il proprio autoveicolo.

Autorizzata la chiamata in causa della societa’ assicuratrice, che si costituiva eccependo la nullita’ della chiamata in causa e, nel merito, l’infondatezza della domanda, il Pretore di Taranto, con sentenza del 12 dicembre 1989, dichiarava la propria incompetenza per valore, assegnando il termine di giorni 180 per la riassunzione.

Il B. riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Taranto, con atto notificato il 17/1/1990, insistendo per l’accoglimento della domanda.

Il Tribunale, con sentenza del 20 novembre 1995 rigettava la domanda del B., mentre accoglieva la domanda riconvenzionale svolta del P. e condannava il B. al pagamento in favore dello stesso della somma di L. 842.800, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Su appello di B.N., la Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, con sentenza del 17 aprile 1998 confermava la sentenza del Tribunale.

La Corte di cassazione, con sentenza del 13 febbraio 2001 cassava la sentenza della Corte d’Appello, rinviando gli atti alla Corte d’Appello di Lecce.

B.N. provvedeva alla riassunzione del giudizio e insisteva nell’appello gia’ proposto in precedenza: la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 1 marzo 2006 rigettava l’appello del B., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione B.N. con quattro motivi.

Resistono con controricorso Axa Ass.ni s.p.a. e P.V..

Il ricorrente B. e il controricorrente P. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; in esito alla discussione il difensore del ricorrente ha depositato note di replica alle conclusioni del P.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. (in relazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4); dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5). Malgrado i dati di prova acquisiti e, in particolare, il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, il giudice del rinvio ha ritenuto la presenza di un cancello sulla strada vicinale che il B. si accingeva ad imboccare nella sua manovra di svolta a sinistra.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5). La Corte d’Appello aveva erroneamente valutato la deposizione del teste M. circa le contraddittorie dichiarazioni rese per la descrizione dello stato dei luoghi al momento del sinistro.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 104 C.d.S., comma 9 e dell’art. 106 C.d.S., comma 5 vigente all’epoca (art. 360 c.p.c., comma 3) in relazione alla circostanza che la strada in questione fosse o meno aperta al pubblico.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2054 e 2043 c.c. (in relazione dall’art. 360 c.p.c., n. 3); dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) poiche’ la corte d’Appello non aveva valutato l’eventuale concorso di colpa del conducente dell’auto investitrice, P. V..

I suddetti motivi debbono essere trattati congiuntamente in quanto connessi. Si tratta di censure con le quali il ricorrente intende far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, risultato di un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di legittimita’ (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimita’.

Il ricorso risulta quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari in favore di Axa Assicurazioni e di Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, in favore di P.V.;

oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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