Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 762 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. un., 13/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2128-2015 proposto da:

P.D., C.T. e C.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE CIRCONVALLAZIONE 1, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO, rappresentati e difesi dagli

avvocati JOACHIM LAU e SABRINA FILIPPONI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1911/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. RAGONESI VITTORIO;

uditi gli Avvocati JOACHIM LAU e GABRIELLA PALMIERI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata C.D. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze la Repubblica Federale di Germania onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti, in relazione al trattamento (lavoratore coatto civile) subito come prigioniero di guerra, per le enormi sofferenze psicofisiche che gli avevano impedito di condurre una vita normale anche dopo la liberazione.

Instauratosi il contraddittorio, la Repubblica Federale di Germania eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano nonchè l’improponibilità o l’improcedibilità della domanda ai sensi del combinato disposto dell’art. 77, comma 4, del Trattato di Pace del 1947 n. 1430 e dell’art 2 dell’accordo italo tedesco di Bonn del 2-6-1961, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263. Eccepiva, altresì, la nullità della citazione e la prescrizione del diritto azionato. Contestava, comunque, la fondatezza della domanda reclamandone il rigetto. Chiamava, poi, in causa la Repubblica Italiana onde essere manlevata da ogni pretesa avanzata nei propri confronti.

Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva l’inammissibilità della domanda di garanzia, e, in subordine, la prescrizione del diritto azionato.

Con sentenza del 4/8-2-2011, istruita la causa con acquisizione di documenti, il Tribunale adito rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.

Avverso tale decisione interponevano appello P.D., C.S. e C.T. quali eredi di C.D. che ne invocavano la riforma sulla base di un unico articolato motivo (lamentando l’erroneo accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento).

Resisteva la Repubblica Federale di Germania che instava per il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale sulla base di due motivi (asserendo, in primo luogo, l’erronea reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione, e sostenendo, in secondo luogo, l’erronea reiezione dell’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda).

Resisteva, altresì, la Presidenza del Consiglio dei Ministri che deduceva l’improcedibilità della domanda e ribadiva l’inammissibilità della chiamata in garanzia.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 1911/13 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione P.D., C.S. e C.T. quali eredi di C.D. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrenti contestano con i due motivi la ritenuta insussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in via incidentale, impugnano la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritto il loro diritto.

Si osserva preliminarmente che la sentenza della Corte d’appello è basata sulla sentenza di queste Sezioni unite n. 4284 del 2013 che aveva constatato che la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja in data 3-2-2012 “ha accolto il ricorso proposto dalla Germania contro l’Italia per avere quest’ultima “mancato di riconoscere l’immunità, riconosciuta dal diritto internazionale, ad un altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario (…), dichiarando sia l’illegittimità dei provvedimenti giudiziari italiani con cui era stata affermata l’esecutività di sentenze straniere ed erano state disposte misure coercitive – esecutive nei confronti della Germania, sia che “la Repubblica italiana, promulgando l’opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l’immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci”.

Si rammenta che, a seguito di detta sentenza della Corte internazionale di Giustizia, venne emanata la L. 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno) il cui art. 3, comma 1, escludeva la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti “jure imperi” da uno Stato estero sul territorio di altro Stato.

In applicazione della detta norma queste Sezioni Unite, con sentenza n. 1136 del 2014, hanno ritenuto che il predetto art. 3 costituisse norma di adeguamento dell’ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell’art. 11, secondo periodo, Cost., ed ha conseguentemente dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano in fattispecie analoga alla presente relativa ad azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, da cittadino italiano che lamentava di essere stato catturato a seguito dell’occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania.

Sta di fatto che a pochi mesi di distanza, nell’ottobre del 2014, la Corte costituzionale, con sentenza 238/14, dichiarava l’illegittimità costituzionale della L. 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno e dichiarava l’illegittimità costituzionale della L. 17 agosto 1957, n. 848, art. 1 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

Il descritto radicale cambiamento del quadro normativo ha imposto una rivalutazione della questione della giurisdizione del giudice italiano in riferimento alla questione per cui è causa.

In tal senso queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare che l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti “iure imperii” costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i “delicta imperii”, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.(Cass. Sez. un 15812/16).

Il Collegio concorda con il nuovo orientamento appena citato che si riporta,in sostanza confermandolo, al precedente orientamento espresso in analoghe fattispecie di quella in esame prima della sentenza della Corte internazionale di Giustizia del 2012 e della conseguente riforma normativa di cui la L. n. 5 del 2013, art. 3, con cui si era affermato che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto, anche nell’ordinamento internazionale, il valore di principio fondamentale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello del rispetto delle reciproche sovranità, cui si collega il riconoscimento dell’immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta – che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri per gli atti “iure imperii” – non ha carattere incondizionato, ma, quando venga in contrapposizione con il parallelo principio, formatosi nell’ordinamento internazionale, del primato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona umana, ne rimane conformata, con la conseguenza che allo Stato straniero non è accordata un’immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, in presenza di comportamenti di tale gravità da configurarsi quali crimini contro l’umanità che, in quanto lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell’esercizio tollerabile della sovranità. (Cass. Sez. Un 14201/08; Cass Sez. un 5044/04; vedi anche Cass, sez. 1^, 11163/11).

Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell’occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d’opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale.

Il motivi di ricorso vanno pertanto accolti, restando assorbita la questione incidentale relativa alla contestazione della prescrizione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che liquiderà altresì le spese del presente procedimento.

PQM

Accoglie il ricorso dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che liquiderà altresì le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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