Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7619 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26693-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI ROMA VELLETRI E CIVITAVECCHIA,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. MORIN COSTANTINO 45, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE

CORTE APPELLO ROMA, PROCURATORE GENERALE TRIBUNALE ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14822/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in seguito alle adunanze del 27.7 e del 5.8.2015, chiedeva l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio M.A. per violazione della Legge notarile, art. 80, e art. 147, lett. a), b) e c), sul presupposto della violazione del codice deontologico, art. 14, lett. a) e b), art. 31, comma 3, lett. a) e b), e art. 33. In particolare, veniva mossa al notaio la contestazione di aver tenuto una condotta integrante illecita concorrenza in danno degli altri notai, in relazione:

(a) all’indicazione in alcune fatture di una voce “varie” non dettagliata;

(b) al ricorso a procacciatori di affari cui il notaio avrebbe corrisposto compensi non altrimenti giustificati;

(c) a comportamenti frettolosi nella stipula degli atti, determinanti errori di repertoriazione e di indicazione dell’orario nella chiusa.

Il Consiglio notarile, ritenuta la sussistenza degli addebiti, richiedeva alla Commissione di Disciplina l’applicazione della sanzione della sospensione per cinque mesi.

All’esito del contraddittorio, la CO.RE.DI., con decisione del 7.2.2014, riteneva il notaio responsabile degli addebiti e applicava la sanzione così come richiesta.

Proponevano autonomi reclami avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il notaio M..

Il Consiglio notarile si costituiva in entrambi i giudizi.

La Corte di Appello di Roma con ordinanza del 20 marzo 2017 riteneva innanzitutto inammissibile il reclamo del P.M. in quanto diretto a denunciare solo il difetto di motivazione del provvedimento del CO.RE.DI. Riteneva inoltre inammissibili le deduzioni difensive del Consiglio notarile, nella parte in cui la contestazione delle spese non giustificate era stata estesa (solo innanzi la Corte di Appello) ad oltre 530 fatture, per un totale di Euro 56.840,22 a fronte di una iniziale contestazione limitata ad un numero minore di documenti, per un totale di Euro 6.500,00. Riteneva invece ammissibile, perchè non violativa del diritto di difesa del notaio, la produzione di due ulteriori fatture relative alla diversa contestazione relativa al ricorso all’opera di procacciatori, oltre alle 4 che costituivano oggetto della contestazione iniziale.

Nel merito, la Corte territoriale respingeva i motivi di gravame e confermava il provvedimento impugnato, ritenendo ingiustificata l’indicazione di voci non dettagliate in fattura, dimostrato – anche mediante presunzioni – il ricorso a procacciatori di affari e documentata la superficialità nell’esecuzione della prestazione, alla luce del numero di atti risultanti in determinate giornate e della loro collocazione temporale, come risultante dal repertorio e dal contenuto degli atti stessi.

La Corte di Appello respingeva inoltre la richiesta di applicazione, in favore del notaio, del beneficio del ravvedimento operoso e delle circostanze attenuanti di cui alla Legge notarile, art. 144.

A seguito di ricorso per cassazione proposto da parte del notaio M., questa Corte con la sentenza n. 14822 del 2018 ha rigettato il gravame, ritenendo assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Consiglio notarile.

Per quanto ancora rileva in questa sede, con il secondo motivo di ricorso a suo tempo proposto dal notaio M., si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., del codice deontologico, art. 14, comma 1, lett. b), della legge notarile, art. 147, comma 1, lett. b), nonchè dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che la personalità della prestazione non è esclusa dall’eventuale svolgimento non contestuale di tutte le prestazioni tipiche del ruolo del notaio. Inoltre, la Corte avrebbe compromesso il diritto di difesa del notaio non ammettendo i capitoli di prova finalizzati proprio a dimostrare l’assicurazione della personalità della prestazione, in tal modo trasformando una presunzione semplice in una piena prova. Inoltre, la Corte di merito avrebbe errato nel prendere ad esempio le due giornate del 25 giugno 2014 e del 29 luglio 2014, senza considerare la giurisprudenza della S.C. che ammette l’irrilevanza, ai fini della prova della frettolosa esecuzione della sua prestazione, dell’elevato numero di atti stipulati in ridotti margini di tempo.

Secondo la sentenza di questa Corte, di cui è chiesta la revocazione, il motivo non coglieva nella sua interezza l’articolato ragionamento fatto proprio dalla Corte di appello:

“quest’ultima infatti aveva respinto il gravame del M. rilevando nell’ordine (cfr. pag.10 della sentenza impugnata): (1) che nei periodi esaminati dagli organi disciplinari (giugno-luglio 2014 e novembre-dicembre 2014) era stata riscontrata la “incongruenza del dato temporale con il numero redatto di atti”; (2) che in particolare nelle due giornate-campione del 26 giugno e del 29 luglio si erano registrati, rispettivamente, sei atti in sessanta minuti (nella prima) e 15 mutui e tre compravendite (nella seconda); (3) che se l’elevato numero di atti non costituisce ex se indice di frettolosità, ciò nondimeno la stessa S.C. ha stabilito che “il notaio ha pur sempre l’obbligo di assistere anche nella fase dell’atto le parti chiarendo in sede di lettura ogni dubbio richiesto dalle medesime, sicchè la frettolosità del notaio può essere presuntivamente dedotta quando il tempo dedicato alla stipula dell’atto non è neppure sufficiente alla lettura dell’atto stesso e in tal caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione della prestazione”; (4) che tale onere non era stato assolto, nello specifico, dal M. posto che i capitoli di prova attenevano alle attività preparatorie e di identificazione delle parti, le quali non possono incidere significativamente sui tempi della stipula; (5) che inoltre i capitoli dedotti dal notaio erano valutativi, e quindi inammissibili, per la parte in cui si riferivano alla correttezza della prestazione da quegli resa in concreto.”

Aggiungeva la sentenza che il ricorrente non aveva colto appieno l’articolato ragionamento della Commissione e il motivo non appariva meritevole di accoglimento, essendo convincente l’affermazione secondo cui la prova che il notaio sia venuto meno al dovere di diligenza e di lettura personale dell’atto “può essere desunta in via presuntiva anche semplicemente dal numero degli atti rogati, quando esso sia tale che il tempo teoricamente dedicato alla formazione di ciascun di essi non sia neppure sufficiente a darne integrale lettura” (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 28023 del 21/12/2011, Rv. 620943).

Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.A., sulla base di un motivo.

Il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

L’unico motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore di fatto commesso dalla Corte, che avrebbe omesso in realtà di pronunciarsi sul terzo motivo di ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma. Solo in apparenza le doglianze del ricorrente sarebbero state esaminate, non essendo a tal fine sufficiente addurre che la difesa del M. non avrebbe colto nella sua interezza l’articolato ragionamento della corte d’appello.

La decisione oggi impugnata è però rimasta silente quanto alla questione oggetto del motivo di ricorso a suo tempo proposto e che investiva la possibilità di poter vincere la presunzione di frettolosità dell’attività notarile, scaturente dall’elevato e ravvicinato numero di atti rogati, dimostrando lo sviluppo dell’attività preparatoria dell’atto e di identificazione delle parti in tempi anteriori a quelli dedicati alla stipula.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha costantemente affermato che (Cass. n. 11530/2016) integra errore revocatorio di fatto, che ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione “in iure” circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente, così che (Cass. n. 10184 del 2018) non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391 bis c.p.c., e all’art. 395 c.p.c., n. 4), la valutazione, ancorchè errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.

Invero, ritiene il Collegio di dover ribadire che (cfr. Cass. n. 3760/2018) in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso.

Tale interpretazione delle norme in tema di revocazione ha trovato il conforto anche delle Sezioni Unite nella sentenza n. 26777 del 2013, richiamata dalla difesa del controricorrente, nella quale si è precisato che la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità presuppone – infatti l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa e deve, quindi, 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (v. fra le altre Cass. 3-2-2006 n. 2425, Cass. 14-2-2007 n. 3264). Tuttavia, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso. (v. Cass. 12-5-2011 n. 10466) Del resto è stata costantemente esclusa la configurabilità dell’errore revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi di ricorso (v. fra le altre Cass. 15-5-2002 n. 7064, Cass. 28-62005 n. 13915), così come è stata esclusa in ogni caso, la prospettabilità di una revisione di questioni già precedentemente sollevate e decise, sollecitandosi, in sostanza, un inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione (v. fra le altre Cass. 21-4-2006 n. 9396).

In definitiva, quindi, l’errore, in tal caso, per essere meramente percettivo, deve cadere sull’esistenza (o sull’inesistenza) di un motivo di ricorso, e non anche sulla interpretazione o valutazione dello stesso.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha puntualmente riprodotto in motivazione il motivo di ricorso del cui omesso esame si duole l’odierno ricorrente, come nella sostanza riconosce lo stesso ricorrente a pag. 14 del ricorso, assumendo che però la decisione gravata sarebbe rimasta silente su di un punto sollevato nel motivo di ricorso, rappresentato dalla possibilità per il notaio di poter vincere la presunzione di frettolosità dell’attività notarile desumibile dall’elevato numero di atti rogati.

La sentenza impugnata ha in realtà offerto risposta a tale questione, assumendo la non censurabilità della decisione di merito che aveva ritenuto che la prova idonea a vincere la detta presunzione non fosse stata in concreto offerta dal M., attesa l’inidoneità dei capitoli di prova a supportare la tesi difensiva del notaio, sia per le circostanze in concreto dedotte, sia per la loro inammissibilità, atteso il carattere valutativo.

Il richiamo alle motivazioni del giudice di merito e l’affermazione circa la correttezza del ragionamento ivi svolto consentono di affermare che non ricorra un’ipotesi di omesso esame del motivo, ma che in realtà le contestazioni sollevate dal ricorrente in sede di ricorso per cassazione siano state esaminate e disattese, risolvendosi quindi il motivo di revocazione nella non consentita richiesta di rivalutazione del giudizio di diritto a suo tempo svolto, con la sua conseguente inammissibilità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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