Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7619 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

97, presso l’avvocato LEONE AURELIOMARIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUINELLI MASSIMO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

RIMINI, G.G., F.Z.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. LEONE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Rimini, dichiarati cessati, con sentenza non definitiva n. 193 del 10.02.2003, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l’(OMISSIS), da G.G. con R.P., con successiva sentenza definitiva n. 836 del 23.08.2004, affidava alla R. il loro figlio Gi., ancora minorenne, regolando il diritto di visita del G., cui imponeva di corrispondere all’ex moglie l’assegno di Euro 516,00 mensili, unicamente quale contributo per il mantenimento del minore. Con tali statuizioni il Tribunale non recepiva totalmente le conclusioni congiunte delle parti, nel senso che se ne discostava nella parte in cui le stesse avevano chiesto che il suddetto importo fosse attribuito alla R. anche quale suo assegno periodico di divorzio e non solo quale contributo per il mantenimento del figlio. Il 9.08.2005, il G. decedeva, lasciando quale suo unico erede legittimo il figlio minorenne Gi., che, autorizzato dall’A.G, accettava l’eredita’ paterna con beneficio d’inventario.

La R., cui successivamente era stata negata la pensione di reversibilita’ dell’ex coniuge, in quanto non titolare dell’assegno divorzile, impugnava la sentenza di primo grado, notificando l’atto al figlio minorenne Gi., unico erede dell’ex marito, che non si costituiva in giudizio.

Con sentenza del 27.01 – 17.02.2006, la Corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l’impugnazione, osservando che era stata, seppure tempestivamente, notificata il 4.01.2006, al minore Gr.Gi. e che la R., che quale madre lo rappresentava, non aveva assolto l’onere che le incombeva, di provare di avere instaurato un valido contraddittorio nei suoi confronti, nel senso di dimostrare di essersi preventivamente attivata per la nomina del rappresentante legale del figlio, onde porre questi in grado di eventualmente costituirsi in giudizio. Rilevava, in particolare, che il difensore dell’appellante aveva depositato soltanto la fotocopia della richiesta di nomina del rappresentante legale del minore, rivolta al TM, priva di qualsiasi attestazione circa la conformita’ di essa all’originale, l’effettiva sua presentazione ed il relativo esito.

Contro questa sentenza la R. ha proposto ricorso per cassazione notificato al Gr.Gi., all’Avv.to Z.M. C., nominata curatore speciale del minore ed al PG presso il Tribunale, che non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la R. censura l’impugnata sentenza dolendosi, che le sia stata addebitata la violazione dell’obbligo di fare nominare il rappresentante del figlio minore, obbligo a suo parere neppure nella specie configurabile. Al riguardo deduce di avere assunto le iniziative necessarie alla nomina del curatore speciale da parte del GT, che la chiesta nomina era pure intervenuta, ma che il nominato curatore non aveva ritenuto di costituirsi nel giudizio d’appello ed ancora che non sussisteva alcun conflitto d’interessi tra lei e il figlio in ordine al merito del gravame, volto al conseguimento della pensione di reversibilita’ del G., e, dunque, all’acquisizione di un apporto economico necessario e di vantaggio sia per lei che per il figlio.

Il ricorso va accolto nei sensi in prosieguo precisati, che assorbono ogni ulteriore questione.

Vero e’ che la partecipazione al giudizio d’appello di Gr.

G. in proprio, quale figlio ed unico erede del defunto padre, imponeva, essendo egli all’epoca minorenne, l’interposizione soggettiva fin dalla fase iniziale di tale gravame di un suo rappresentante legale, affinche’ l’appellato fosse posto in grado di fare ivi valere autonomamente i propri diritti sostanziali, dei quali, quantunque ne fosse titolare, non ne aveva il libero esercizio, essendo privo di capacita’ processuale (art. 75 c.p.c., commi 1 e 2. In tema, cfr Cass. 2001014216). Tuttavia, la nullita’ della chiamata in giudizio del minorenne non poteva condurre alla declaratoria d’inammissibilita’ del gravame, atteso che, visti i principi generali di cui all’art. 182 c.p.c. e per l’ipotesi di nullita’ della citazione introduttiva dagli artt. 163 c.p.c., n. 2 e art. 164 c.p.c., inerenti al giudizio di cognizione ordinaria ed applicabili al giudizio d’appello in virtu’ del rinvio disposto dall’art. 359 c.p.c., anche nella fase d’appello del giudizio camerale di divorzio (L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15) il giudice, al fine di garantire il diritto di difesa del convenuto ed il regolare contraddittorio (in tema cfr. Cass. 200105526), avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’atto nei confronti del rappresentante legale del minore, diverso dal genitore che aveva introdotto il gravame, valutando anche l’eventuale ricorrenza di un potenziale conflitto d’interessi tra le due parti.

Conclusivamente si deve accogliere il ricorso e cassare l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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