Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7619 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7619 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 4839-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
115

DE LUCIA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato
BAGNASCO PIERPAOLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 02/04/2014

- controricorrente contro

EQUITALIA POLIS SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CIARAMELLA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento e la riunione del presente ricorso al
ricorso n. 8201/2009.

NAPOLI, depositata il 03/04/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Lucia Giuseppina proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Salerno nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate di Salerno e della GEST LINE SpA, concessionaria del servizio di riscossione, avverso atto di
intimazione con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma di euro 127.750,84,
conseguente all’iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, di imposte IRPEF, ILOR e CSSN accertate in capo
al marito Affinito Francesco per gli anni 1996 e 1997.

anno aveva presentato dichiarazione separata per i propri redditi fondiari, e quindi, non poteva
rispondere del pagamento delle maggiori imposte accertate a carico dell’ex marito; rigettava il ricorso
relativamente all’anno 1996, per il quale aveva invece presentato dichiarazione congiunta, con
conseguente applicazione dell’art. 17 L. 114/1977.
Con sentenza depositata il 3-4-2009 la CTR Campania, in accoglimento del gravame della
contribuente, dichiarava non dovuta anche la pretesa tributaria relativa all’anno 1996; in particolare la
CTR rilevava che, in relazione all’anno 1996, non poteva sussistere solidarietà in riferimento a redditi
omessi (diversi da quelli agrari propri della De Lucia) che afferivano ad attività che facevano capo
esclusivo all’ex coniuge Affinito Francesco.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un
motivo; resisteva con controricorso la De Lucia; la società concessionaria non svolgeva attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360, comma 1 n. 3, cpc e 62 digs
546/1992- violazione e falsa applicazione dell’art. 17 L. 114/97 (rectius: 77), evidenziava che, ai sensi
di detto articolo, in caso di dichiarazione congiunta, l’avviso di accertamento doveva essere notificato
al solo ex marito (come avvenuto nella specie), sicchè erroneamente la CTR aveva fondato la sua
decisione sull’omessa notifica dell’avviso alla De Lucia, coniuge dichiarante; la scelta dei coniugi di
presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi, e la conseguente responsabilità solidale di
entrambi, prevista anch’essa dalla disposizione in parola, non aveva effetto solo sui redditi dichiarati
ma si estendeva anche alle obbligazioni derivanti dal successivo accertamento di maggior reddito a
carico dell’altro coniuge, senza alcuna violazione del principio di uguaglianza, in quanto l’accertamento
concerneva un reddito omesso (o infedelmente dichiarato) nella dichiarazione congiunta, frutto di
libera scelta del contribuente, e senza alcun pregiudizio del diritto di difesa della contribuente
Il motivo, conclusosi con idoneo quesito di diritto, è fondato.

L’adita CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’anno 1997, rilevando che la contribuente per tale

La L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, come noto, ha concesso (comma 1) ai “coniugi non legalmente ed
effettivamente separati” la “facoltà” di “presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi
di ciascuno di essi, disponendo altresì al comma 3, che “nell’ipotesi prevista dal comma 1, la notifica
della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito … iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti dei
marito”, e, al comma 4, che “gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e
notificati a norma dei comma precedente”; infine, al comma 5, che “i coniugi sono responsabili in
solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome
marito”.

Ciò posto va, in primo luogo, confermato che i coniugi dichiaranti, con la volontaria e libera scelta di
presentare la dichiarazione congiunta, hanno accettato anche i rischi inerenti alla disciplina propria
dell’istituto e, in particolare, per quanto interessa la fattispecie, quelli connessi sia alla previsione della
notifica al solo marito degli “accertamenti in rettifica” sia alle conseguenze (sostanziali e processuali)
proprie delle obbligazioni solidali; di conseguenza, per effetto della scelta in questione, l’insorgenza
della responsabilità solidale della moglie codichiarante non richiede che sia notificato anche ad essa
l’avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito (Cass. 27005/2007);
detta responsabilità solidale vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non
riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento
in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi” (Cass. 9209/2011) ed opera
anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da
reato, atteso che il su citato art. 17, comma 1, pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che
abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il
pagamento delle imposte (Cass. 5202/2003).
Come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze/ordinanza n. 316/87; 184/89;
4/98; 36/98; 128/2000; 215 e 216/2004) e da questa stessa Corte (sentenze 2021/2003) il predetto
complesso normativo, come su interpretato, non può far insorgere dubbi di costituzionalità, atteso che,
per quanto riguarda l’ipotetica violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve essere sempre riconosciuta alla
moglie, pur essendo le cartelle esattoriali e gli accertamenti in rettifica notificati solo al marito, la
possibilità di impugnare autonomamente l’intimazione di pagamento e/o la successiva cartella, nel
caso in cui venga per la prima volta, attraverso la notifica di tali atti, a legale conoscenza della pretesa
avanzata dall’amministrazione finanziaria in via solidale; e ciò, eventualmente, anche per contestare
nel merito l’obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l’impugnativa della cartella o
dell’intimazione di pagamento, gravame avverso l’accertamento operato nei confronti del marito; in
particolare Corte Cost. 184/89, nel sostenere siffatta interpretazione adeguatrice, ha specificamente
evidenziato che “tutte le norme le quali prevedono responsabilità di soggetti dell’ordinamento, salvo
che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la
loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibil

del

soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art. 24 della Costituzione come
diritto inviolabile”; né dubbi di costituzionalità possono porsi in relazione al principio di capacità
contributiva, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere ipotesi di solidarietà
tributaria, purché il coobbligato non sia estraneo alla posizione giuridica del debitore principale (Corte
Cost. ordinanza 215/2004) .
La posizione della moglie, coobbligata in solido, è quindi garantita dal poter contestare anche nel
decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale ella venga per la prima volta a conoscenza della pretesa
tributaria nei suoi confronti.
Siffatta tutela non è vanificata dalla eventuale successiva separazione fra coniugi o dallo scioglimento
del matrimonio (Cass. 2021/2003) e da un ipotetico atteggiamento non collaborativo del marito
(peraltro, nella specie, neanche dedotto), potendo anche la moglie separata impugnare
autonomamente l’atto a lei notificato, e far valere, attraverso detta impugnazione, tutte le possibili
ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, previa -se necessario- acquisizione, dietro richiesta
all’amministrazione finanziaria,”degli atti a lei non notificati e dei quali non era a conoscenza (v. su
citata Corte Cost. ordinanza 215/2004); ; il che pacificamente non è avvenuto nella fattispecie in
esame, ove la moglie, impugnando l’atto in questione, si è limitata a sostenerne l’illegittimità in quanto
l’accertamento non le era stato notificato, senza alcuna specifica censura, nel merito, del detto
accertamento.
L’impugnata sentenza non ha fatto corretto uso di tali principi e va, quindi cassata; non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc, con il
rigetto del ricorso introduttivo relativamente all’anno 1996.
In considerazione della peculiarità della vicenda in esame, si ritiene sussistano giusti motivi per
dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenze e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo relativamente all’arino 1996; dichiara compensate le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso in data 15-1-2014 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

merito, di fronte agli organi della giurisdizione tributaria, la obbligazione del coniuge entro i termini

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