Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7618 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7275/2019 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Wally

Salvaglini e Sabrina Erba, che lo rappres. e difendono, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Piacenza, in persona del Prefetto p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PIACENZA, depositato il

24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso il 24.1.19, il giudice di pace di Piacenza convalidò il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Piacenza nei confronti di G.E., rilevando che: quest’ultimo non aveva ottemperato all’art. 13, comma 5.1 TUI per il decorso del periodo di tre mesi del soggiorno breve e non aveva richiesto il termine per la partenza volontaria, sussistendo altresì il pericolo di fuga ai sensi dell’art. 13, comma 4bis TUI per mancanza di documenti idonei e fonti finanziarie lecite; lo straniero era privo di un valido titolo di soggiorno, non essendo neppure legittimato al rilascio del permesso di soggiorno, in mancanza di documentazione che certifichi oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c) ter.

C.E. ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si è costituita la Prefettura cui il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Generale dello Stato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4bis, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo il giudice di pace adottato una motivazione frutto di una visione parziale della vicenda del ricorrente ed omesso l’indagine sul pericolo di fuga. Al riguardo, il ricorrente lamenta che il giudice di pace non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva la disponibilità di un alloggio (desumibile dalla dichiarazione della fidanzata residente in (OMISSIS)) e che era pronto a partire per l’Albania il 27.1.19, come risultava dal biglietto aereo allegato.

Il motivo è inammissibile perchè in parte generico e non pertinente alla ratio decidendi, fondata sulla scadenza del termine di tre mesi per il permesso di soggiorno e sulla mancata richiesta del termine per la partenza volontaria, e in quanto fondato anche su fatti nuovi (non allegati nel ricorso al giudice di pace) in ordine alla questione del biglietto aereo comprato per il ritorno in Albania, e alla dichiarazione dell’asserita fidanzata del ricorrente in ordine alla disponibilità di un alloggio in (OMISSIS).

La doglianza sul ritenuto pericolo di fuga è altresì inammissibile perchè diretta al riesame dei fatti, avendo il giudice di pace formato il proprio convincimento attraverso l’esame complessivo di un pluralità di elementi probatori.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata; inoltre, dato l’oggetto del giudizio, non s’applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA