Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7618 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato R.

G., rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO IMI SPA (OMISSIS), CREO ART SPA, C.A.,

TUTTOLOMONDO ASSIC SRL;

– intimati –

e sul ricorso n. 27821/2005 proposto da:

TUTTOLOMONDO ASSICURAZIONI S.r.L. in persona del legale

rappresentante Dott. T.S. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato

RABACCHI GIOVANNI, che la rappresenta e difende con delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO IMI SPA, CRED ART SPA, C.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 29850/2005 proposto da:

CREDITO ARTIGIANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato DI MAJO ADOLFO, che lo

rappresenta e difende con delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

TUTTOLOMONDO ASSICURAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante

Dott. T.S. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato RABACCHI GIOVANNI, che

la rappresenta e difende con delega in calce al controricorso a

ricorso incidentale;

– controricorrente –

e contro

IST SAN PAOLO TORINO SPA, C.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 31725/2005 proposto da:

SANPAOLO IMI SPA, in persona del suo amministratore delegato Dott.

I.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato TAMPONI MICHELE, che lo

rappresenta e difende con delega in calce al controricorso con

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

TUTTOLOMONDO ASSICURAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante

Dott. T.S. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato RABACCHI GIOVANNI, che

lo rappresenta e difende con delega in calce al controricorso a

ricorso incidentale;

– controricorrenti –

e contro

CRED ART SPA, C.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 31726/2005 proposto da:

SANPAOLO IMI SPA, in persona del suo amministratore delegato Dott.

I.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato TAMPONI MICHELE, che la

rappresenta e difende con delega in calce al controricorso con

ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato R.G.,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrenti –

e contro

TUTTOLOMONDO ASSIC SPA, CRED ARTIG SFA, C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3674/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 24/05/2004; depositata il

02/09/2004; R.G.N.4530/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito l’Avvocato R.G.;

udito l’Avvocato DI MAJO ADOLFO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19.4.2001 il tribunale di Roma accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla società Tuttolomomdo Ass.ni srl che denunciava la contraffazione dell’assegno bancario n. (OMISSIS) sbarrato e non trasferibile tratto, per l’importo di L. 86.342.470, sul conto corrente bancario in essere presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni – successivamente incorporata dal Sanpaolo Imi spa – in favore della società Ambra Ass.ni spa, ed alla stessa spedito a mezzo raccomandata r.r., successivamente pagato a tale C.A. dalla negoziatrice Credito Artigiano spa filiale di Roma, nonostante la falsificazione del nominativo del beneficiario.

Resistevano gli istituti di credito, mentre restava contumace il C..

Il tribunale condannava, quindi, il San Paolo Imi spa al risarcimento del danno subito dalla traente società Tuttolomondo nella misura.

dei due terzi dell’importo dell’assegno con gli interessi legali dalla data di conferma dell’esito pagato. In alternativa, con la rivalutazione monetaria nei periodi di maggiore incidenza del tasso di inflazione della moneta, nonché alle spese del giudizio liquidate con provvedimento di distrazione in favore del difensore, sul rilievo che la rimanente frazione dovesse restare a carico della Tuttolomondo srl in ragione dell’affidamento del titolo al servizio postale malgrado il suo rilevante importo, e che alla banca fosse addebitabile l’omesso, dovuto controllo del titolo in stanza di compensazione, essendo incontroverso l’inutile decorso del termine previsto dalla “stanza” per la contestazione della negoziazione effettuata dal Credito Artigiano che dichiarava esente da responsabilità.

Il Sanpaolo Imi spa proponeva appello, al quale resistevano la Tuttolomondo srl ed il Credito Artigiano che proponevano anche appello incidentale.

Restava contumace il C..

Con sentenza del 2.9.2004, la Corte D’APPELLO accoglieva, per quanto di ragione, l’appello principale, respingeva quelli incidentali, condannando il Credito Artigiano spa al pagamento della somma di Euro 14.864,05 in favore della Tuttolomondo Ass.ni spa, che condannava alla restituzione di tale somma al Sanpaolo Imi spa, nonché l’antistatario avv. Giovanni Rabacchi alla restituzione allo stesso Sanpaolo Imi spa della metà delle spese liquidate dal tribunale, con provvedimento di distrazione in suo favore.

Hanno proposto ricorsi principali per Cassazione (R.G. 27820/2005) l’avv. R.G., affidato a tre motivi e la società Tuttolomondo Assicurazioni (R.G. 27821/2005), affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso: al ricorso principale (R.G. 27820/2005) proposto dal R., il Sanpaolo Imi spa, che ha anche proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato (R.G. 31726/2005) nei confronti del ricorso proposto dal R., entrambi affidati ad un motivo, e controricorso al ricorso principale proposto dalla Tuttolomondo Assicurazioni srl, con ricorso incidentale (R.G. 31725/2005) affidato ad un motivo; il Credito Artigiano che ha anche proposto ricorso incidentale (R.G. 29850/2005) affidato ad un motivo; la società Tuttolomondo Assicurazioni srl con controricorso al ricorso incidentale (R.G. 29850/2005) proposto dal Credito Artigiano; l’avv. R.G. con controricorso avverso il ricorso incidentale (R.G. 31726/2005) proposto dal Sanpaolo Imi spa nei confronti del ricorso principale dallo stesso proposto; la società Tuttolomondo Assicurazioni srl avverso il ricorso incidentale (R.G. 31725/2005) proposto dal Sanpolo Imi spa nei confronti del ricorso principale dalla stessa proposto.

La societaà Tuttolomondo Assicurazioni srl ed il Credito Artigiano hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi – principali, incidentali ed incidentale condizionato – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso R. (R.G. 27820 /2005).

Con il primo motivo il ricorrente principale avv. R. denuncia la violazione e erronea applicazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c., con riferimento all’art. 163 c.p.c. e segg., nonché dell’art. 93 c.p.c. quanto alla illegittima restituzione di somme, pronunciata nei confronti di soggetto – l’avv. R.G. – non citato personalmente nel giudizio di appello, e dunque estraneo a detto giudizio, con conseguente nullità ed insanabilità della statuizione e con, violazione del principio del contraddittorio. Con ulteriore A vizio di motivazione. Altresì con violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la appellante mai domandato la condanna diretta del legale distrattario alla restituzione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 348 c.p.c., comma 1, con riferimento all’art. 347 c.p.c., dovendo la Corte di merito rilevare di ufficio la improcedibilità dell’appello, introdotto con atto notificato il 17/4/2002, non iscritto a ruolo, e poi irritualmente riproposto con nuovo atto di appello, notificato in data 3/5/2002.

Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, (testo previgente alla L. n. 353 del 1990), con riferimento all’art. 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.

La prima questione da trattare è quella sollevata con il secondo motivo del ricorso R. ed il terzo motivo del ricorso Tuttolomondo srl, relativa all’improcedibilità dell’appello principale proposto dal Sanpaolo Imi spa.

Tali motivi non sono fondati.

Infatti, nell’ipotesi in cui – come nella specie – la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l’effetto della consumazione dell’impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione (v. per tutte Cass. 18.1.2006 n. 835), termine, nella specie, rispettato, posto che la prima notificazione risulta effettuata il 17.4.2002, mentre il secondo atto di appello risulta notificato il 3.5.2002, e che nessuna dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata.

Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, (testo previgente alla L. n. 353 del 1990), con riferimento all’art. 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.

Ricorso Tuttolomondo srl (R.G. 27821/2005).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1173, 1218, 2043, 2055 c.c., nonché del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 83 e 84 con riferimento all’art. 40 c.p., comma 1, quanto alla ritenuta responsabilità pro quota della Società attrice in riferimento alla inopinata imprudenza connessa alla spedizione a mezzo posta di assegno di rilevante importo, responsabilità viceversa da escludere, stanti la mancanza di nesso causale fra il comportamento dell’attrice e l’evento dannoso, la incidenza esclusiva del comportamento delle due banche nel determinismo causale dell’evento dannoso, la loro esclusiva responsabilità solidale (e non la loro semplice responsabilità pro quota) nei confronti dell’attrice, e, da ultimo, la inapplicabilità del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 83 e 84 al fatto di cui è causa.

Motivazione erronea e carente su detto punto decisivo della controversia.

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Dati di fatto accertati dalla Corte di merito, puntualmente indicati in sentenza e non contestati in questa sede, sono che i segni di falsificazione apportati sull’assegno bancario sbarrato e non trasferibile erano evidenti; che le alterazioni erano rilevabili con l’uso della comune diligenza dell’accorto banchiere; che per il loro rilievo, da parte degli istituti di credito, non erano necessari strumenti meccanici o chimici; che le alterazioni erano, perciò, riconoscibili de visu da parte degli stessi, tenendo conto che sia il Credito Artigiano, al momento della negoziazione, sia il Sanpolo Imi spa, quale trattario, in stanza di compensazione, avevano avuto la materiale disponibilità dell’assegno.

A questi rilievi – che già di per sè integravano una responsabilità delle due banche per violazione della normativa di cui all’R.D. n. 1736 del 1933 – la Corte di merito ha aggiunto che il Sanpaolo IMI “non ha dimostrato di avere pagato l’assegno sbarrato ad un cliente di essa Banca trattaria (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 41, comma 1) ed il Credito Artigiano a sua volta, ancorchè si vertesse in tema di assegno bancario non trasferibile e malgrado intervenisse come Banca girataria per l’incasso in sostituzione della Banca trattaria e perciò come mandataria nell’esecuzione del servizio bancario in rapporto diretto verso il cliente, la stessa era tenuta ad eseguire esattamente nei confronti del traente l’obbligazione derivante dalla convenzione di assegno agendo con la dovuta diligenza nell’identificazione dell’effettivo soggetto all’ordine del quale era stato emesso il titolo appunto in ragione del rapporto diretto connesso a detta sostituzione (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 41, comma 2)”; riconoscendo, quindi, una concorrente responsabilità dei due Istituti, nella misura di un terzo ciascuno dell’intero danno subito.

Ha, poi, ritenuto, per il restante terzo, che la responsabilità dell’evento di danno andasse riconosciuta alla stessa società Tuttolomondo srl ” in riferimento all’imprudenza connessa alla spedizione di assegno di notevole importo a mezzo del servizio postale con semplice lettera raccomandata, ove si consideri che alla predetta società è addebitabile anche la violazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 83 e 84, che inibiscono l’inserimento nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari di denaro, oggetti preziosi e carte di valori esigibili al portatore, richiedendosi in tali casi l’utilizzo di lettere assicurate”.

Condivisile è la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito in ordine al riconoscimento di responsabilità degli Istituti di credito, tema questo che sarà trattato con l’esame dei motivi di ricorso incidentale proposti, appunto, avverso tale statuizione dal Sanpaolo IMI spa e dal Credito Artigiano.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in ordine al riconoscimento di una concorrente responsabilità da parte della odierna ricorrente principale società Tuttolomondo srl.

A tal fine deve, in primo luogo, rilevarsi che la normativa postale richiamata dalla Corte di merito in materia di corrispondenze e pacchi (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 83 e 84) – per la quale ” è vietato d’includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore”- attiene ai rapporti fra Ente Postale ed utenti, al fine di prevenire condotte e comportamenti fonte di responsabilità per le parti del rapporto stesso.

Ciò è tanto vero che l’ultimo comma della norma del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 83 richiamata prevede, a titolo di sanzione, che “Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d’ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione”.

Non è, pertanto, invocabile ai fini che qui interessano, non essendo in discussione alcun rilievo mosso nei confronti dell’Ente Poste, che non è parte, nè del rapporto sostanziale, nè di quello processuale, che vede coinvolti soltanto la società Tuttolomondo e le due banche in questione.

Ancora, la fattispecie in esame esula del tutto dalla previsione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 83, posto che l’assegno non trasferibile e sbarrato non è equiparabile, nè agli oggetti preziosi, nè al denaro, nè alle carte di valore esigibili al portatore.

Inoltre, – ed il rilievo non è di poco conto l’eventuale condotta colposa della società Tuttolomondo srl nell’avere inserito l’assegno sbarrato e non trasferibile in una corrispondenza ordinaria, non ha alcun rilievo causale con riferimento all’evento produttivo del danno reclamato dalla stessa.

Questo, infatti, si è determinato soltanto quale conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dagli istituti di credito chiamati in causa: l’uno per avere posto all’incasso il titolo nonostante l’evidente falsificazione; l’altro per averlo presentato in stanza di compensazione.

Si tratta, pertanto, di fatti sopravvenuti all’inserimento del titolo nella corrispondenza ordinaria, che valgono ad interrompere l’eventuale nesso di causalità tra la condotta della società Tuttolomondo srl e l’evento verificatosi in suo danno; vale a dire il pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare.

Per tali ragioni non è neppure ipotizzabile un concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, della società ricorrente, non rivestendo, in ogni caso, l’eventuale fatto colposo del danneggiato efficacia causale concorrente nella determinazione del danno (v.

anche Cass. 15.2.2006 n. 5677).

Conclusivamente, nessuna responsabilità, sulla base dei rilievi svolti, può essere addebitata alla società ricorrente, per il pagamento dell’assegno a soggetto non beneficiario.

Quanto alla responsabilità degli Istituti di credito ed al riconoscimento di una loro eventuale solidarietà nei confronti della ricorrente società Tuttolomondo, il tema, come già detto, sarà affrontato in sede di esame dei motivi dei ricorsi incidentali, aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno delle responsabilità riconosciute nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 91 c.p.c., con riferimento al principio della soccombenza, erroneamente applicato in appello a totale sfavore della Società attrice, il cui appello incidentale è stato in realtà accolto, con conseguente illegittima condanna all’integrale pagamento delle spese di secondo grado in solido con l’appellata Credito Artigiano S.p.a.. Motivazione erronea e carente su detto punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 348 c.p.c., comma 1, con riferimento all’art. 347 c.p.c., dovendo la Corte di merito rilevare di ufficio la improcedibilità dell’appello, introdotto con atto notificato il 17/4/2002, non iscritto a ruolo, e poi irritualmente riproposto con nuovo atto di appello, notificato in data 3/5/2002.

L’infondatezza del motivo – la cui censura è la medesima – è stata già rilevata in sede di esame del secondo motivo del ricorso R., per le medesime ragioni esposte in quella sede che, qui si richiamano.

Con il quarto motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, (testo previgente alla L. n. 353 del 1990), con riferimento all’art. 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.

Ricorso incidentale Credito Artigiano.

Con unico motivo, proposto avverso i ricorsi principali, il Credito Artigiano sostiene che la Corte di merito non avrebbe motivato sul riconoscimento di colpa del Credito Artigiano, limitandosi a “richiamare gli obblighi che incombono anche alla banca negoziatrice”, senza accertare se detti obblighi fossero stati rispettati dalla banca.

Il motivo, al limite dell’inammissibilità per genericità non è, comunque, fondato.

In primo luogo deve rilevarsi che l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo od in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem, con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (v. anche Cass. 21.10.2005 n. 20454).

Inoltre, è principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possano essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa.

Il ricorrente incidentale, al pari di quello principale, infatti, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata.

E ciò perchè, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v. anche Cass. 18.5.2005 n. 10420).

Nella specie, il ricorrente incidentale si limita ad una stringata affermazione di mancata motivazione da parte della Corte di merito in ordine al rispetto degli obblighi incombenti sulla banca negoziatrice.

In ogni caso, deve evidenziarsi che la responsabilità del Credito Artigiano, quale banca girataria per l’incasso, va ravvisata, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1988, n. 1736, art. 43 nella mancata diligenza nell’identificazione del soggetto all’ordine del quale era stato emesso il titolo; e ciò in ragione della violazione dell’obbligo professionale di protezione incombente all’Istituto di credito.

A tal fine, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza sulla natura contrattuale od extra contrattuale di tale responsabilità, hanno, con la sentenza 26.6.2007 n. 14712, affermato che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla Legge Assegni, art. 43 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione – obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto – che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

Con la conseguenza che l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall’art. 2946 c.c..

Nella specie, l’evidente falsificazione – come accertata dalla Corte di merito – della sottoscrizione del beneficiario sull’assegno sbarrato e non trasferibile e la materiale disponibilità del titolo da parte dell’istituto di credito erano elementi tali che, se diligentemente ed accortamente valutati, avrebbero dovuto indurre la banca a non consentire l’incasso dell’assegno.

Di qui la sua responsabilità nei confronti della società emittente, e danneggiata.

Ricorso incidentale Sanpaolo Imi spa.

Con unico motivo, proposto avverso i ricorsi principali, il Sanpaolo Imi spa denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 41 e 43 in una con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il motivo non è fondato.

Deve, infatti, rilevarsi che la sostituzione della banca presentatrice (Credito Artigiano) a quella trattaria (Sanpaolo Imi spa) riguarda soltanto il pagamento dell’assegno e non si estende alla verifica della legittimità del titolo, la quale si esaurisce con la presentazione dell’assegno nella stanza di compensazione, dove il titolo potrebbe e dovrebbe essere esaminato dalla banca trattaria (v. anche Cass. 11.2.2008 n. 3187).

Ora è proprio questo l’addebito che deve essere mosso al Sanpaolo Imi spa – e ciò indipendentemente dalla dimostrazione di avere pagato l’assegno sbarrato ad un cliente di essa banca trattaria, argomento peraltro adottato dalla Corte di merito soltanto per rafforzare le conclusioni cui era pervenuta – quello cioè di non avere esaminato il titolo e di averlo presentato, nonostante la visibile riconoscibilità della falsificazione e la sua materiale disponibilità, nella stanza di compensazione.

E di ciò sostanzialmente la Corte di merito da atto nella motivazione adottata.

Anche in questo caso, infatti, le caratteristiche del titolo (assegno sbarrato e non trasferibile e l’evidente contraffazione della firma del beneficiario) avrebbero dovuto imporre, quantomeno nella stanza di compensazione, un esame accurato dello stesso da parte della banca trattaria; ed anzi la sua materiale disponibilità avrebbe dovuto consigliare l’Istituto a non presentarlo neppure nella stanza di compensazione.

E, quindi, evidente che il comportamento negligente della banca trattaria ha concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato.

Ne consegue che entrambi gli istituti di credito – così come riconosciuto dalla stessa Corte di merito – siano responsabili sulla base di due distinte serie causali, entrambe produttive del danno arrecato alla società emittente.

Quanto al profilo della solidarietà, come denunciato nel primo motivo del ricorso principale Tuttolomondo srl, deve ritenersene la sua fondatezza.

Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perchè i predetti soggetti siano corresponsabili in solido.

Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale, sia P extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento (Cass. 9.11.2006 n. 23918; Cass. 15.6.199 n. 5946); Cass. 10.12.1996 n. 10987; Cass. 4.12.1991 n. 13039).

Ciò discende, non tanto dal fatto che l’art. 2055 c.c. costituisca un principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilità contrattuale (Cass. 16.12.2005 n. 27713; v. anche Cass. 11.2.2008 n. 3187), quanto dai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause, tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui l’art. 2055 c.c. è un’esplicitazione in tema di responsabilità extracontrattuale.

Pertanto, poichè il danno subito dalla società Tuttolomondo srl trova causa efficiente nell’inadempimento di entrambi gli Istituti di credito, entrambi sono responsabili solidalmente nei confronti della stessa società ricorrente del risarcimento dell’intero danno (art. 1292 c.c.).

Le conclusioni raggiunte consentono di dichiarare assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principali ed incidentali.

Ricorso incidentale condizionato Sanpaolo Imi spa nei confronti del primo motivo del ricorso R..

Con unico motivo il ricorrente incidentale condizionato denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 342 c.p.c., con riferimento agli artt. 93 e 163 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’assorbimento del primo motivo del ricorso R. avverso il quale il Sanpaolo Imi spa ha proposto ricorso incidentale condizionato rende irrilevante, in questa sede, il suo esame, con il conseguente assorbimento anche di questo motivo.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso della società Tuttolomondo srl e rigettati il terzo motivo dello stesso ricorso ed il secondo motivo del ricorso proposto da R. G.; nonché i ricorsi incidentali proposti dal Sanpaolo Imi spa e dal Credito Artigiano.

Vanno dichiarati assorbiti tutti gli altri.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte D’APPELLO di Roma in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla società Tuttolomondo srl. Rigetta il terzo motivo dello stesso ricorso ed il secondo motivo del ricorso proposto da R.G.; nonché i ricorsi incidentali proposti da San Paolo Imi e Credito Artigiano.

Dichiara assorbiti tutti gli altri.

Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte D’APPELLO di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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