Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7618 del 02/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7618 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 7473 del ruolo generale dell’anno
2009, proposto
da
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro

pro tempore e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocatura dello Stato,
AL\

presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia
-ricorrenticontro
Volpe Beatrice, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a
margine del controricorso, dall’avv. Riccardo Barberis, col quale
elettivamente domicilia in Roma, alla via Postumia, n. 1, presso lo
studio dell’avv. Nicola Giancaspro
-controricorrenteRG n. 7473/2009

Angelin

Perrino estensore

Data pubblicazione: 02/04/2014

,

Pagina 2 di 9

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Basilicata, sezione 2°, depositata in data 19 febbraio
2008, n. 3/2/08;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
gennaio 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

dell’avv. Riccardo Barberis;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri
Fatto
La contribuente vendette un terreno che risultava avere, alla
data dell’atto di vendita, destinazione agricola e non edificatoria, in
quanto a tale data il piano regolatore non ne prevedeva
l’edificabilità, benché a quell’epoca in relazione a quel suolo fosse
stata adottata una variante al piano, non ancora definitiva, che ne
affermava la vocazione edificatoria. Di qui la notifica della cartella
di pagamento oggetto del contendere, concernente il maggior
reddito, ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 1994, scaturente dalla
plusvalenza derivante dalla cessione.
La contribuente impugnò la cartella e la Commissione
tributaria provinciale respinse il ricorso, con sentenza che la
Commissione tributaria regionale ha riformato, valorizzando la
destinazione agricola e non edificatoria del terreno all’atto della
stipula del contratto.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione
della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
RG n. 7473/2009

AngetkMarja1rrino estensore

udito per la contribuente l’avv. Nicola Giancaspro, per delega

Pagina 3 di 9

/.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso
proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro
estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte
dell’articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal
primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie
fiscali), unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è
l’Agenzia delle entrate e la controversia non può essere instaurata
dal Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29
dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19
gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22
maggio 2008, n. 13149).
2.-È poi inammissibile la produzione della sentenza,
depositata in data 7 marzo 2000, della Commissione tributaria
provinciale di Taranto, giusta l’articolo 372 c.p.c., che pone un
divieto assoluto di deposito con riferimento ai documenti che
potevano essere prodotti nella fase di merito e non lo sono stati
(espressamente in termini, Cass., sez.un., 16 giugno 2006, n.
13916): basti considerare al riguardo che la sentenza in questione
risale ad epoca ampiamente antecedente anche alla pronuncia della
sentenza di primo grado nell’ambito dell’odierno giudizio, là dove
della questione non v’è traccia nella sentenza impugnata, né la
contribuente, pur riferendo di <> <> (pag. 12, punto 5 del controricorso), non ha dedotto di

RG n. 7473/2009

Angelina-

estensore

n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e le “competenze”

Pagina 4 di 9

aver posto tempestivamente la questione del giudicato, indicando
gli esatti termini in cui l’avrebbe posta, secondo quanto di seguito
specificato sub 3.1.

2. 1.-Ne discende l’infondatezza dell’eccezione di giudicato
formulata, sia pure in maniera non perspicua, al medesimo punto 5

3. -Parimenti inammissibili sono le considerazioni esposte al
punto 7 del controricorso, concernenti la questione della pretesa
tardività della notifica della cartella di pagamento, che la
contribuente deduce di avere esposto nel ricorso introduttivo, senza
specificare di averla riproposta in appello.
3.1.-In generale, la parte vittoriosa in appello, che manifesti
alla cassazione la volontà di conseguire una decisione anche su una
questione già ritenuta assorbita, ha l’onere non di proporre ricorso
incidentale ma, per il principio di autosufficienza, operante anche
nel controricorso ai sensi degli art. 366, 1° comma, n. 3 e 4, e 370,
2° comma, c.p.c., di indicare i termini esatti in cui la questione era
stata sottoposta al giudice di appello, in modo tale da permettere
alla corte di cassazione di verificare se essa possa ancora ritenersi

sub iudice (Cass. 14 marzo 2011, n. 5970).
3.2.-In particolare, tuttavia, qualora la questione assorbita abbia
natura pregiudiziale, il riesame della questione da parte della Corte
di cassazione postula la proposizione di un’impugnazione, che è
ammissibile in presenza di un interesse della parte; interesse che,
per la parte totalmente vittoriosa, sorge nell’ipotesi della fondatezza
del ricorso principale (Cass., sez.un., 6 marzo 2009, n. 5456; Cass.,
sez.un., 4 novembre 2009, n. 23318 e, da ultimo, Cass., sez.un., 25
marzo 2013, n. 7381). Sarebbe occorsa, dunque, nel caso in esame,
la proposizione di un ricorso incidentale condizionato.

RG n. 7473/2009

Angelina-

estensore

del controricorso.

Pagina 5 di 9

4.-Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente,
perché strettamente avvinti, l’Agenzia delle entrate lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, c.p.c., la violazione dell’articolo 81, 1°
comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
numero 917 del 1986 e dell’articolo 36, 2° comma, del decreto

2006, sostenendo che un immobile che, in forza delle previsioni
contenute in uno strumento urbanistico adottato dal Comune, ma
non ancora approvato dalla Regione, rientri in una zona da edificare
per destinazioni residenziali, sia da considerare edificabile, facendo
venir meno la sua natura agricola —primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., il vizio di
motivazione della sentenza, là dove ha fatto leva su un errore
commesso nell’applicazione dell’aliquota —secondo motivo.
3. /.-Infondata è al riguardo l’eccezione d’inammissibilità
proposta in ordine a tale secondo motivo per mancanza
dell’indicazione del fatto controverso, in quanto il punto
controverso di fatto è adeguatamente indicato dall’Agenzia al
secondo capoverso di pagina 12 del suo ricorso, là dove la
ricorrente ha esposto che <<...il terreno in questione, al momento della sua cessione seppure inutilizzabile di fatto per l'attività agricola possedeva una destinazione giuridica diversa ovvero quella di suolo edificatorio ...l'Agenzia delle entrate per l'effetto ha applicato la giusta aliquota>>.
3.2.- Né sono fondate le eccezioni calibrate dalla contribuente
sulla circostanza che entrambi i motivi colliderebbero con un
apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito ed
incensurabile in cassazione.

RG n. 7473/2009

Angeli

beffino estensore

legge numero 223 del 2006, convertito dalla legge numero 248 del

Pagina 6 di 9

E ciò in quanto l’Agenzia non nutre dubbi in ordine alla
circostanza accertata in fatto, ossia che <>. Quel che sostiene

particelle in questione erano state inserite in varianti del territorio
extra e periurbano che, al momento della stipula del contratto, non
erano state definitivamente approvate.
È appunto su questa circostanza di fatto che la ricorrente
costruisce la propria complessiva censura, dinanzi riportata.
5.-Censura, che è fondata e che va in conseguenza accolta.

5. /.-La Corte ha già avuto occasione di rimarcare che le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a
formare il reddito imponibile secondo il decreto del Presidente della
repubblica numero 917/86, vanno individuate sulla base
dell’interpretazione fornita dall’articolo 36, 2° comma, del decreto
legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248, secondo cui un’area è da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione
di strumenti attuativi del medesimo (fra varie, Cass. 7 novembre
2012, n. 19225; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24982 e Cass. 10
giugno 2008, n. 15262, che richiamano le sentenze delle sezioni
unite 30 novembre 2006, n. 25505, in tema di imposta di registro e
n. 25506, in tema di ICI).

RG n. 7473/2009

Angelina-

estensore

l’Agenzia e che, in fatto, trova riscontro nella sentenza, è che le

Pagina 7 di 9

Anzi, secondo le sentenze delle sezioni unite, la <>.
5.2.-Non v’è, dunque, da dubitare della natura interpretativa
della norma (sulla quale vedi, in particolare, Cass. 7 novembre

Norma che, comunque, sia pure ai fini dell’ICI, ha superato il
vaglio di legittimità costituzionale, in base alla considerazione, tra
l’altro, della piena ragionevolezza dell’attribuzione alla nozione di
«area fabbricabile» di significati diversi, a seconda del settore
normativo in cui tale nozione deve operare. Nella normativa
tributaria, difatti, a differenza delle previsioni poste dalla normativa
urbanistica, rileva la corretta determinazione del valore imponibile
del suolo.
La normativa tributaria muove dal presupposto fattuale,
secondo cui un’area, in relazione alla quale non è ancora ottenibile
il permesso a costruire, ma che, tuttavia, è qualificata come
fabbricabile da uno strumento urbanistico generale, anche non
ancora approvato o attuato, ha un valore tendenzialmente diverso da
quello di un terreno agricolo, privo di tale qualificazione, e ciò
indipendentemente dalla eventualità che, nei contratti di
compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi
dell’acquisto, si cauteli condizionando il negozio alla concreta
edificabilità del suolo, trattandosi di una ipotetica circostanza di
mero fatto. La potenzialità edificatoria dei terreni, anche se prevista
da strumenti urbanistici generali, ancora solo in itinere o non
attuati, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai
sensi dell’art. 53 cost., in quanto espressivo di una specifica
posizione di vantaggio economicamente rilevante a favore del

RG n. 7473/2009

Angelina-

esten ore

2012, n. 19225).

Pagina 8 di 9

proprietario dei beni (Corte cost., ord. 27 febbraio 2008, n. 41,
ribadita da Cass., ord. 28 novembre 2008, n. 394, che ha dichiarato
inammissibile la medesima questione).
6.- Inconferente è, poi, il richiamo in controricorso
all’articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente.

sanzioni ed interessi.
Ad ogni modo, essa appresta tutela al legittimo affidamento
del contribuente di fronte all’azione dell’amministrazione
finanziaria, purché concorrano:
a)

un’apparente legittimità e coerenza dell’attività

dell’amministrazione finanziaria, in senso favorevole al
contribuente;
b) la buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua
condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione
del dovere di correttezza gravante sul medesimo, e
c) l’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti,
idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono
(tra varie, Cass., ord. 9 novembre 2011, n. 23309).
6.1.-Presupposti, questi, non ricorrenti nel caso in esame, al
cospetto dello

ius superveniens,

ma, prima ancora, della

circostanza, segnalata dalle sezioni unite che all’interprestazione
fatta propria dal legislatore era possibile pervenire anche
indipendentemente dalla norma interpretativa.
Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va cassata.
7.- La Consulta e le sezioni unite della Corte, con le ordinanze e
le sentenze dinanzi richiamate, hanno precisato che l’equiparazione
legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non
inedificabili, non comporta che esse abbiano tutte il medesimo

RG n. 7473/2009

Angelina

stensore

Anzitutto, la norma incide soltanto sull’irrogabilità di

CSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Pagina 9 di 9

valore. La perdita della inedificabilità di un suolo (cui
normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un
incremento di valore) implica, dunque, la necessità della sua
valutabilità in concreto.
Occorre dunque ragguagliare tale valutazione all’effettività ed

nonché all’incidenza degli ulteriori eventuali oneri di
urbanizzazione.
A questa valutazione è per conseguenza tenuta altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Basilicata, alla quale
va rinviato il giudizio, anche per la regolazione delle spese.
per questi motivi
La Corte:

-dichiara l’inammissibilità del ricorso, là dove è stato proposto dal
Ministero dell’economia e delle finanze;
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Basilicata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 15 gennaio 2014.

alla prossimità dell’utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA