Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7617 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5097/2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pereira

Romeo Rodriguez 116, presso lo studio dell’avvocato Antonio Di Cicco

che lo rappresenta e difende con procura speciale in atti.

– ricorrente –

contro

Prefetto della provincia di Latina, in persona del Prefetto p.t.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LATINA, depositata il

15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza del 15.11.2018, il giudice di pace di Latina rigettò il ricorso proposto da R.A. avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Latina, osservando che: il decreto opposto era sufficientemente motivato e non sussistevano i divieti D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19; la pericolosità sociale del ricorrente, già adeguatamente valutata dal Prefetto, era confermata all’attualità dai gravi precedenti penali indicati (per i delitti di rissa, rapina impropria, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, anche in assenza della prova della definitività della condanna per omicidio doloso).

Il R. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero cui il ricorso è stato notificato alla Prefettura.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e omessa motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto il giudice di pace ha tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente senza compiere alcuna valutazione sull’attualità della sua pericolosità, desumibile dalla documentazione allegata al ricorso (provvedimenti del Tribunale di sorveglianza secondo cui la tendenza criminogena del ricorrente si era manifestata dal (OMISSIS) per poi ridursi significativamente e cessare dal (OMISSIS), come confermato dalla nota di polizia da cui si evinceva altresì una sola violazione successiva al (OMISSIS), in tema di misure di prevenzione, verificatasi nel (OMISSIS) per la quale era stata emessa sentenza di non luogo a procedere), peraltro rilevando che la remissione della pericolosità sociale del ricorrente aveva trovato conferma nella sua sottoposizione, nel (OMISSIS), alla detenzione domiciliare, e nel provvedimento del magistrato di sorveglianza del (OMISSIS) il quale autorizzò il ricorrente ad assentarsi per svolgere attività lavorativa.

Con il secondo motivo è dedotta la nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di pace omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di riduzione del termine di durata del divieto fissato dal Prefetto in dieci anni.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 1423 del 1956, art. 1 richiamato dall’art. 13, comma 2, lett. c) TUI, nonchè del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11 non avendo il giudice di pace effettuato un’autonoma valutazione dell’attuale pericolosità del ricorrente, alla luce di tutte le manifestazioni sociali della sua vita. Al riguardo, il ricorrente rileva che: tutti i precedenti penali indicati nell’ordinanza impugnata risalgono al periodo tra (OMISSIS) e che le varie condanne avevano formato oggetto di cumulo da parte della Procura di Velletri con un residuo di pena di anni quattro e mesi 2, gg 8; dopo un periodo di detenzione carceraria, applicato l’indulto, il ricorrente era stato ammesso alla detenzione domiciliare da parte del Tribunale di sorveglianza, mentre la pena era stata interamente espiata, così come la misura di prevenzione; il ricorrente era in Italia da 25 anni, dove erano regolarmente soggiornanti la moglie e i figli conviventi in (OMISSIS), e non aveva alcun legame con il paese d’origine.

Il primo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono fondati. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), il giudice di pace, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (Cass., n. 20692/19; n. 11466/13).

Nel caso concreto, il giudice di pace non si è attenuto a tali principi, omettendo in effetti di valutare l’attuale pericolosità del ricorrente secondo i parametri che la stessa Corte di Cassazione – nei precedenti sopra citati – ha enucleato dalla normativa, ovvero attraverso un accertamento condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.

Invero, dal ricorso risulta che il ricorrente aveva allegato all’opposizione al decreto d’espulsione vari documenti (provvedimento del Tribunale di sorveglianza; note di polizia) dai quali si evince il venir meno della pericolosità sociale del ricorrente dal (OMISSIS) e comunque altre vicende della vita sociale incidenti sulla valutazione dei presupposti dell’espulsione.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento degli altri.

Pertanto, in accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al giudice di pace, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al giudice di pace di Latina, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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