Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7617 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. SAS (OMISSIS), in persona della omonima

titolare, considerata domiciliata “ex lege” in Roma, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIBELLO ANDREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CARISPAQ – CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA s.p.a,

(OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante dott. not. B.

A., considerata domiciliata “ex lege” in Roma, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIAMMARIA PIERLUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3387/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sez.

2^ Civile, emessa l’01/06/2005 depositata il 21/07/2005; R.G.N.

11020/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/01/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato Andrea LUCIBELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

“Con citazione notificata il 12/12/1989, la s.a.s. C. L. e C. conveniva in giudizio la CARISPAQ – Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (di seguito CARISPAQ), nonche’ il direttore della filiale di Sulmona, P.G., innanzi al Tribunale di L’Aquila, per sentire dichiarare l’illegittimita’ dei protesti degli assegni bancari nn. (OMISSIS), tratti sul conto corrente (OMISSIS) ad essa intestato, rispettivamente di L. 3.100,000 e di L. 3.500.000, per essere detti assegni in precedenza sottoposti a sequestro… perche’ rubati, portanti, per fatto noto alla Cassa di Risparmio intimata, firme apocrife di sottoscrizione e di girata con la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

Si costituivano entrambi i convenuti, contestando l’avversa domanda e chiedendone, quindi, il rigetto.

Con sentenza n. 355/1993 il Tribunale rigettava la domanda, compensando integralmente le spese del giudizio.

La s.a.s. C.L. e C. proponeva appello nei confronti della sola CARISPAQ, deducendo:

1) che la banca era tenuta a rilevare, secondo la diligenza media, la corrispondenza o meno della sottoscrizione sul titolo a quella depositata (c.d. specimen) e, una volta rilevata la difformita’, ad avvertire la cliente;

2) che la tutela dei terzi giranti non giustificava il comportamento della banca, avuto riguardo all’illecito cui erano collegate le firme di girata;

3) che essa istante aveva contestato anche l’autenticita’ delle firme di girata.

Con sentenza n. 217/2000 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.

La s.a.s. C.L. e C. proponeva ricorso per Cassazione in esito al quale la Suprema Corte con sentenza n. 6006/2003 accoglieva il ricorso per quanto di ragione e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’ innanzi a questa Corte.

Con citazione notificata il 17/11/2003, la s.a.s. C. L. e C. riassumeva appello, chiedendo di dichiarare l’esclusiva responsabilita’ della CARISPAQ in ordine ai protesti in questione e, per l’effetto, di condannare l’appellata al risarcimento dei danni nella misura che chiedeva di accertare a mezzo prova orale ed, eventualmente, c. t. u..

Resisteva la CARISPAQ, contestando l’an della pretesa risarcitoria e insistendo per il rigetto dell’appello.

Precisate le conclusioni in conformita’ degli atti difensivi iniziali, la causa perveniva in decisione all’udienza collegiale del 18/5/2005.”.

Con sentenza 1.6 – 21.7.2005, la Corte d’Appello di Roma decideva come segue;

“…definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione sull’appello avverso la sentenza n. 355/1993 del Tribunale di L’Aquila riassunto con citazione notificata il 17/11/2003 dalla s.a.s. C.L. e C. nei confronti della CARISPAQ – Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, cosi’ provvede:

1) rigetta l’appello;

2) condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate, quanto alla prima fase in Euro 3.662,00, di cui Euro 39,00 per spese, Euro 1.025,00 per diritti e Euro 2.598,00 per onorario e quanto alla fase del rinvio in Euro 7.613,00, di cui Euro 1.613,00 per diritti e in Euro 6.000,00, oltre rimborso sp. gen., I.V.A, e C.P.A.;

3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione C.L. con due motivi.

Ha resistito con controricorso la CARISPAQ – Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.

C.L., con il primo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Considerato che, nel caso di specie, in presenza della richiesta istruttoria di acquisire agli atti del processo gli originali degli assegni, i giudici non avevano ritenuto di procedere all’acquisizione dei documenti originali; visto che l’indecifrabilita’ della firma di traenza apposta sull’assegno N. (OMISSIS) non era da addebitarsi alle modalita’ grafiche con cui era stata apposta quanto piuttosto al fatto che la fotocopia prodotta in giudizio riproduceva solo parte della sottoscrizione; considerato altresi’ che il principio di diritto, enunciato dalla Suprema Corte, evidenziava quantomeno necessario stabilire la leggibilita’ o meno della firma di traenza; si deve concludere che il giudice di rinvio, in presenza di specifica richiesta, ha violato l’art. 394 c.p.c., comma 3 omettendo di disporre l’acquisizione dei detti documenti. Se la Suprema Corte non avesse avuto presente la necessita’ di procedere ad ulteriori accertamenti in ordine agli elementi di fatto avrebbe deciso la causa nel merito.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” esponendo doglianze da riassumere come segue La prospettazione della Banca al Pubblico Ufficiale che levo’ il protesto “fu sicuramente imprecisa ed incompleta” ma non solo per il secondo degli assegni, quello che lasciava trasparire la firma di traenza assolutamente diversa da quella della correntista, bensi’ per entrambi gli assegni. La Corte di Appello di Roma, pur riconoscendo censurabili le dichiarazioni rese dalla Banca, almeno per uno dei titoli in questione, argomentando sulla base dell’identita’ delle vicende relative alla pubblicazione dei protesti dei due assegni, desume che nessun danno ne e’ derivato alla ricorrente perche’ tale prospettazione nessuna incidenza avrebbe avuto “nella seriazione causale prodottasi a seguito della levata del protesto contro firma illeggibile”. Se le prospettazioni della Banca devono esser censurate in funzione del principio dettato dalla suprema Corte, ancorche’ in relazione ad uno dei due titoli di credito, e’ davvero singolare che si concluda per l’esclusione della responsabilita’ della stessa. Al piu’, constatata tale conclamata responsabilita’ circoscritta, sarebbe stato opportuno procedere a verificarne l’incidenza in ordine ai danni lamentati.

I due motivi non possono essere accolti in quanto inammissibili.

Dalla lettura della sentenza (e persino dall’esposizione del ricorrente; v. sopra), emerge infatti che il punto basilare dell’impugnata motivazione consiste proprio nell’affermazione che il comportamento della Banca (comunque) non ha avuto alcuna incidenza nella seriazione causale prodottasi a seguito della levata del protesto.

Di fronte a tale netta e chiara negazione del nesso eziologico in questione (ed alle relative argomentazioni), la parte ricorrente aveva l’onere di prospettare specifiche e rituali censure (con congruo e specifico supporto argomentativo avente ad oggetto il predetto punto basilare); ma cio’ non e’ avvenuto (ad es. rilievi del tipo “…e’ davvero singolare che si concluda… ” o “… sarebbe stato opportuno procedere…” non possono essere considerati rituali e specifici).

La genericita’ delle doglianze ne comporta l’inammissibilita’.

Il ricorso va dunque respinto.

Considerata la peculiarita’ della fattispecie in fatto ed in diritto, debbono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA