Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7617 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37521/2019 R.G., proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca

Fontanella, con domicilio eletto in Roma, alla Via della Pineta

Sacchetti n. 201.

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa

dagli avv.ti Angela Raimondo e Tiziana Di Grezia, con domicilio

eletto in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21.

– controricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14630/2019, depositata

in data 10.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.F. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Roma avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni stradali, convenendo in giudizio Roma Capitale e l’Agenzia delle entrate riscossione.

Con sentenza n. 1604/2019, il giudice di pace ha annullato la sanzione per intervenuta prescrizione, ponendo le spese a carico solidale delle controparti per l’importo di Euro 150,00, oltre accessori. La decisione è stata riformata in appello.

Il tribunale ha liquidato in favore del C. Euro 300,00 per compenso ed Euro 40,00 per spese del giudizio di primo grado, ed Euro 500,00 per onorari e 91,50 per esborsi del giudizio di impugnazione, ponendone l’onere solo a carico dell’Agenzia delle entrate, osservando che l’accoglimento dell’opposizione era stata conseguenza della mancata costituzione in giudizio e del mancato deposito della notifica della cartella da parte dell’agente della riscossione.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.F. con ricorso basato su un unico motivo.

Roma Capitale ha depositato controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91,92 e 97 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che le spese del processo di appello non potevano essere compensate, non avendo rilievo che l’esito della causa fosse stato determinato dalla condotta di una sola delle parti, dato che la domanda era stata integralmente accolta.

Il motivo è fondato.

La liquidazione delle spese di lite è stata operata nel pieno vigore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014: quindi, la compensazione poteva esser disposta solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altre gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost. 77/2018).

L’opposizione era stata proposta sia verso Roma Capitale, quale ente titolare della pretesa sanzionatoria, che verso l’Agente della riscossione ed entrambe le parti erano state ritenute soccombenti. Come già sostenuto da questa Corte (sia in tema di opposizione alle sanzioni amministrative che di opposizione esattoriale), non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè di compensazione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere alla condotta di una soltanto delle parti convenute. Resta impregiudicata la sola facoltà dell’agente della riscossione di chiedere di essere manlevato dall’altro convenuto anche dall’eventuale condanna alle spese in favore della parte vincitrice, debitore vittorioso come pure la possibilità, per il giudice, di compensare le spese nei confronti dell’agente della riscossione o di condannare soltanto uno di detti enti, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., ma ciò sempre per ragioni diverse dal fatto che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili ad uno dei convenuti (Cass. n. 3105 del 2017; Cass. n. 23459 del 2011; Cass. n. 24154 del 2007).

Segue quindi l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, ponendo le spese del giudizio di appello, per gli importi liquidati dal tribunale, a carico solidale di entrambi gli appellati. Le spese di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, pone le spese del giudizio di appello, per gli importi liquidati dal tribunale, a carico solidale di entrambi gli enti appellati.

Condanna Roma Capitale e l’Agenzia delle entrate riscossione al pagamento solidale delle spese di legittimità, pari ad Euro 100,00 per esborsi ed Euro 500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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