Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7617 del 18/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 18/03/2019), n.7617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull’istanza di regolamento di competenza R.G. 8649-2018 proposta da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DI PORTA

TIBURTINA, 36, presso lo studio dell’avvocato KRISTIAN COSMI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GINO FAGNANO;

– ricorrente –

contro

D.P.J., D.P.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 107, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO CUGGIANI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREA NECCI, FRANCESCO MINISCI;

– controricorrenti –

e contro

G.C.B., S.D.G.F.,

S.D.G.G., S.D.G.V., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA,

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 1814/2018 del TRIBUNALE di MACERATA,

depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/01/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Celeste Alberto, il quale ha

richiesto di accogliere il ricorso e di indicare il Tribunale di

Macerata giudice competente a decidere sull’intera domanda;

vista la memoria difensiva depositata da D.P.J. e

D.P.G.P..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato come, con l’ordinanza n. 1814/2018 del Tribunale di Macerata, depositata il 13 febbraio 2018, “difformemente dal provvedimento in data 26.8.13”, il Giudice istruttore del giudizio di scioglimento della comunione proposto con domanda del 20 luglio 2007, trascritta il 29 novembre 2011, da G.C.B., in proprio e quale genitore della minore S.d.G.V., S.d.G.F. e S.d.G.G. nei confronti di S.A., abbia dichiarato la “competenza funzionale alle operazioni di divisione” del Tribunale di Roma con riguardo ad alcuni immobili siti in Roma, compresi nel più consistente compendio immobiliare comune alle parti, giacchè alcuni beni oggetto di procedura esecutiva per effetto di pignoramento della quota del 50% appartenente ad S.A. trascritto nel 2008 su istanza di D.P.J. e D.P.G.P., ed un altro immobile oggetto di giudizio di divisione intrapreso sempre davanti al Tribunale di Roma da due degli undici comproprietari con domanda trascritta il 17 ottobre 2011;

rilevato come S.A. abbia proposto un primo motivo di ricorso per violazione degli artt. 112,132 e 134 c.p.c. (mancando il dispositivo dell’ordinanza impugnata una formale declinazione di competenza); un secondo motivo per violazione dell’art. 38 c.p.c. (per aver il Tribunale di Macerata rilevato d’ufficio la propria incompetenza oltre il limite segnato dalla citata disposizione); un terzo motivo per violazione degli artt. 38 e 131 c.p.c. (per aver il Tribunale pronunciato con ordinanza, anzichè con sentenza); un quarto motivo per violazione dell’art. 177 c.p.c. (avendo il Tribunale illegittimamente revocato la precedente ordinanza del 26 agosto 2013, che già aveva affermato la competenza di quel giudice); un quinto motivo per violazione dell’art. 161 c.p.c. (dovendosi far valere con appello i vizi dell’ordinanza del 26 agosto 2013); un sesto motivo per violazione dell’art. 600 c.p.c. e dell’art. 181 disp. att. c.p.c. (non avendo il Tribunale di Macerata considerato che la competenza del G.E. sulla divisione dei beni pignorati si radica solo col provvedimento che disponga la stessa); un settimo motivo per violazione dell’art. 600 c.p.c. e dell’art. 2646 c.c. (avendo il provvedimento impugnato dato rilievo alla trascrizione del pignoramento anzichè all’ordinanza del 14 marzo 2013 con cui il G.E. ha disposto di procedere alla divisione dei beni pignorati);

rilevato come risulta fondato il secondo motivo di ricorso, essendo stata emessa l’ordinanza declinatoria della competenza in violazione delle regole del rilievo d’ufficio, rimanendo assorbite le restanti censure;

evidenziato, invero, come si ha riguardo a giudizio di scioglimento della comunione intercorrente tra G.C.B., in proprio e quale genitore della minore S.d.G.V., S.d.G.F. e S.d.G.G., tutti quali eredi di S.G., e S.A., comunione avente ad oggetto una serie di immobili siti in Recanati (MC), nonchè uno sito in Loreto (AN) e quattro siti in Roma;

considerato come tale comunione abbia unica provenienza nell’atto di donazione del 27 dicembre 1990 per atto Notar N.A. rep. 8353, con cui A.M.A.M. vedova S. aveva donato gli indicati beni immobili per la metà indivisa ad S.A. e per la restante metà a Sp.di.Gi.Gi., coniuge e padre degli attori, poi deceduto in Roma il 4 giugno 1996;

ritenuto, pertanto, come la domanda di divisione dei signori G.C. e S.d.G. sia attinente ai beni comuni con S.A., rispetto ai quali le parti si presentano in veste di comproprietari e non di coeredi, integrando la qualità di eredi di S.G. esposta dagli attori esclusivamente il titolo della loro legittimazione a partecipare alla comunione con S.A., sicchè non opera la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui si è aperta la successione, stabilita dall’art. 22 c.p.c., in deroga al forum rei sitae, per la sola ipotesi di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius (Cass. Sez. 2, 18/06/1963, n. 1630; Cass. Sez. 1, 09/01/1975, n. 44; Cass. Sez. 2, 22/09/1978, n. 4260);

rilevato peraltro che, mentre allorchè si sia in presenza di domande di divisione di beni comuni di diversa provenienza, le stesse non possono essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi (arg. da Cass. Sez. 2, 01/03/2007, n. 4862), quando, come nel caso in esame, i beni provengono da un medesimo titolo attributivo (la donazione del 27 dicembre 1990), e perciò si è in presenza di un’unica comunione, unico è anche il giudizio di divisione, la cui competenza va regolata, alla stregua dell’art. 23 c.p.c. (criterio operante anche per le cause di comunione di beni ex art. 1100 c.c. e ss.: Cass. Sez. 2, 18/04/2003, n. 6319), in favore del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi;

rilevato, in ogni caso, come la competenza del giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni oggetto della domanda di divisione concreti un foro esclusivo ma derogabile (Cass. Sez. 6 – 2, 25/08/2015, n. 17130), poichè non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 28 c.p.c., e non è perciò oggetto di rilievo d’ufficio da parte del giudice;

considerato poi come tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione (quale quello introdotto il 20 luglio 2007 davanti al Tribunale di Macerata), nel necessario litisconsorzio di tutti i condomini, nonchè dei creditori che abbiano trascritto pignoramento sull’immobile comune, ai sensi dell’art. 1113 c.c., comma 3, ed il giudizio di divisione endoesecutivo (quale quello introdotto con l’ordinanza del 14 marzo 2013 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma) possa ravvisarsi al più un rapporto di litispendenza, da disciplinare perciò applicando il criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, u.c., ovvero avendo riguardo alla notifica della citazione del giudizio di divisione ordinario ed alla data della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell’ordinanza del G.E. che disponga la divisione nell’ambito del procedimento esecutivo (arg. da Cass. Sez. 3, 20/08/2018, n. 20817), senza che abbiano rilievo le date di trascrizione della citazione del primo giudizio o del pignoramento del secondo giudizio;

nè, sia pur a mente dell’art. 181 disp. att. c.p.c. (come introdotto in forza del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23 – ter, lett. f, convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80, il quale attribuisce al giudice dell’esecuzione, in funzione di giudice istruttore civile, una competenza funzionale, ovvero fissata per relationem in funzione della peculiare attribuzione processuale da espletare, e perciò inderogabile, a procedere al giudizio di divisione endoesecutivo per la liquidazione della quota del debitore esecutato) può più rilevarsi la competenza del Tribunale di Roma, come ipotizzato nell’ordinanza n. 1814 del 2018 del Tribunale di Macerata del 13 febbraio 2018, a procedere alla divisione del bene pignorato da D.P.J. e D.P.G.P., trattandosi comunque di rilievo di competenza soggetto ai limiti cui all’art. 38 c.p.c., nel regime, ratione temporis applicabile, anteriore alla modifica recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, giacchè tale disposizione individua una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza con riguardo alla prima udienza di trattazione, operante anche allorchè vertasi in materia di avvenuta violazione delle norme relative, appunto, alla competenza funzionale (arg. da Cass. Sez. 1, 24/11/1999, n. 13055);

rilevato come neppure sussista ragione di incompetenza dell’adito Tribunale di Macerata (rilevabile d’ufficio per di più oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.) a procedere alla scioglimento della comunione della singola quota comune a G.C.B., S.d.G.V., S.d.G.F., S.d.G.G. e S.A. dell’immobile di (OMISSIS), immobile oggetto di più ampia comproprietà e così anche di distinto giudizio di divisione dell’intero compendio, intrapreso il 9 febbraio 2011 davanti al Tribunale di Roma dai signori M.C.F. e M.C.S.;

ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere accolto, per quanto specificato in motivazione, con la cassazione del provvedimento impugnato mediante ricorso per regolamento, sussistendo giusti motivi, in ragione del rilievo officioso dell’incompetenza e del comportamento processuale delle parti, per compensare tra le stesse le spese del procedimento di regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Macerata, previa riassunzione nel termine di legge, compensando tra le parti stesse le spese del procedimento di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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