Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7617 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.B. elettivamente domiciliata in ROMA, via P. Leonardi

Cattolica 3 presso l’avvocato Alessandro Ferrara e rappresentata e

difesa dall’avvocato Ferrara Silvio giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Min. Interno e Questore di Roma rapp.ti e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente-

Avverso l’ordinanza in data 29.1.2010 del Giudice di Pace di Roma n.

293/10;

udita la relazione del cons. Dott. MACIOCE Luigi alla ud. 9.3.2011;

Sentite le conclusioni del P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen.

Dott. Apice Umberto che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La cittadina del (OMISSIS) A.B. venne fatta segno a provvedimento di trattenimento presso il CIE adottato dal Questore di Roma il 26.1.2010 ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, lett. C e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 ed essendo stata la straniera espulsa con decreto del Prefetto di Crotone del 21.9.2007; il Giudice di Pace di Roma, alla udienza del 29.1.2010, presente la A. ed il difensore di fiducia, sentita la parte e la difesa, ebbe a convalidare la misura.

Per la cassazione di tale ordinanza la A. ha proposto ricorso il 30.3.2010, resistito da controricorso dell’Amministrazione, nel quale ha articolato tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova rammentare che, in ordine alla proroga del trattenimento disposto dal Questore di Roma a carico della A., sulla cui misura iniziale di convalida e’ appuntato il ricorso in disamina, questa Corte ha di recente pronunziato (ord. 4121 del 2011) accogliendo il ricorso e cassando il provvedimento adottato de plano dal Tribunale di Roma. Viene quindi in esame il ricorso proposto avverso la anteriore misura della convalida del trattenimento disposto per il primo segmento temporale a carico della A., convalida che e’ stata disposta con provvedimento a verbale del Giudice di Pace.

Con il primo motivo la A. eccepisce, quindi, la incompetenza del GdP essendo stata la misura di trattenimento disposta in pendenza di procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e quindi la sua convalida spettando al Tribunale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2. La censura, certamente esatta in diritto, non e’ ricevibile dato l’assorbente rilievo della tardivita’ ex art. 38 c.p.c. della odierna eccezione, a verbale nulla avendo il difensore di fiducia eccepito ed essendo la preclusione di cui al citato art. 38 comunque applicabile anche a procedimento camerale in unico grado avente la struttura della convalida. Ne’ la rilevanza dell’interesse alla convalida da parte del giudice togato appare tale da poter escludere l’applicazione del generale sistema delle preclusioni del codice di rito, non scorgendosi per qual ragione alle regole afferenti il rilievo d’ufficio ristretto ai tempi previsti dalla norma debbasi derogare nel caso sottoposto. Con il secondo e terzo motivo ci si duole della carenza di indagine e motivazione sia sulla sussistenza della presupposta espulsione sia sulle ragioni di trattenimento del Questore. Il motivo e’ infondato, il richiamo e la motivazione ci sono e sono chiari sol che si fosse considerato come il provvedimento del Questore, che pervero il ricorso include diligentemente nella sua interezza, ha fatto richiamo alla ipotesi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 1, lett. C modificata in parte qua dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1 e cioe’ al caso, ricorrente nella specie, che rendeva obbligatoria la misura del trattenimento, quello della espulsione della A. (con decreto 21.9.2007). Non si scorge, quindi, quale altra motivazione avrebbe dovuto offrire il provvedimento del Questore e quale controllo avrebbe dovuto su di essa formulare il Giudice di Pace, al di fuori della constatazione e del relativo richiamo in ordinanza che sussisteva il presupposto del trattenimento. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a versare alla contro ricorrente Amministrazione per spese di giudizio la somma di Euro 1.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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