Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7616 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5010/2019 proposto da:

G.O., elettivamente domiciliato presso l’avv. Filippo

Finocchiaro, il quale la rappres. e difende, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Prefetto della Provincia di Siracusa, in persona del legale rappres.

p.t.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 895/2018 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza emessa dal giudice di pace di Siracusa il 13.11.2018, fu dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.O. avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa, osservando che tale ricorso era privo della procura consolare, risultando violato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, secondo il cui disposto l’atto deve essere firmato dal ricorrente o vistato dall’Autorità Consolare.

Ricorre in cassazione la G. con due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, nonchè degli artt. 24 e 113 Cost., art. 13 Cedu, art. 47Carta di Nizza e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1, avendo il giudice di pace applicato in maniera abnorme il predetto art. 18 che riguarda, invece, la diversa fattispecie del ricorso presentato dallo straniero che si trovi all’estero.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla presenza del ricorrente in Italia all’atto della presentazione del ricorso, fatto desumibile anche dall’impugnazione del decreto d’espulsione, che riguardava anche l’ordine di allontanamento emesso dal Questore, ricorso in cui fu fatto riferimento anche alla fuga della ricorrente dalla (OMISSIS) previa denuncia della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

Non si è costituito il Ministero.

Ritenuto che:

I due motivi- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi -sono fondati.

Il giudice di pace ha applicato una norma che riguarda esclusivamente i ricorsi presentati dallo straniero che si trovi all’estero. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – avverso il provvedimento di espulsione dello straniero emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 può essere proposto ricorso al giudice di pace sia conferendo procura al difensore, con autentica delle sottoscrizioni da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l’autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato; la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore, pertanto, sussiste solo ove sia accertato che, al momento del suo rilascio, lo straniero era all’estero (cfr. Cass., n. 18124/17; n. 24938/17).

Nella fattispecie, va osservato, anzitutto, che dal decreto impugnato non si evince che il ricorso fu presentato allorchè la G. era all’estero, poichè il giudice di pace si è limitato a rilevarne l’inammissibilità per la mancanza del visto dell’Autorità Consolare. Inoltre, il fatto che la procura alla lite sia stata rilasciata in Italia risulta confermato dal rilievo che la ricorrente ha impugnato sia il decreto d’espulsione che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore, atti che lasciano presumere la presenza in Italia della ricorrente.

Nulla per le spese, considerando che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; inoltre, dato l’oggetto del giudizio, non s’applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al giudice di pace di Siracusa, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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