Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7616 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BEATRISOTTI TIZIANA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N.P.L., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 92, presso lo studio dell’avvocato

CROCETTA ROSSANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GARINI ALFEO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda civile, emessa il 14/07/2004, depositata il

27/08/2004; R.G.N. 447/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/01/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato Domenico CALVETTA per delega Avv. Benito PANARITI;

udito l’Avvocato Rossano CROCETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Alla esecuzione dell’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione ottenuta dal locatore nei di lui confronti, il conduttore D.C.A. si opponeva deducendo la caducazione del titolo esecutivo in virtù di sopravvenuto accordo con il locatore P.N.A., accordo che, a suo dire, integrava nuovo contratto di locazione soggetto al regime di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27.

Con sentenza 22 dicembre 2001 il giudice respingeva detta opposizione all’esecuzione osservando che l’accordo non aveva affatto preteso di porre nel nulla il titolo, ma, ribaditane l’efficacia, i contraenti si erano limitati a concedere al conduttore “… un’ulteriore proroga al rilascio degli immobili per un periodo di anni tre…” decorrere dal 29 settembre 1997 e dietro corrispettivo di L. 1.500.000 mensili.

La sentenza passava in giudicato.

Successivamente D.C. ricorreva nuovamente al Tribunale (soppresso nelle more l’ufficio del Pretore), in opposizione alla nuova esecuzione introdotta da P.N.P.L., avente causa di P.N.A., osservando che l’esecuzione dello sfratto presupponeva la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 34 della Legge, posto che si trattava di locazione di immobile ad uso commerciale e che l’attività di carrozziere ivi da lui svolta aveva contatti diretti col pubblico. Chiedeva che il provvedimento di rilascio fosse sospeso.

Resisteva P.N. contestando il diritto del ricorrente ed eccependo in compensazione alcune pretese che illustrava chiedendo che, operata la compensazione, il ricorrente fosse condannato a pagargli la differenza.

All’esito dell’istruttoria il giudice, con sentenza 4 aprile 2003, preso atto dell’avvenuto rilascio, nelle more, dell’immobile a disposizione di P.N., accertava il diritto di D.C. all’indennità sostitutiva dell’avviamento e la quantificava in Euro 13.944,34. Accertava controcrediti di P.N., per Euro 13.796,49 e, dichiarata la compensazione, condannava P.N. alla eccedenza in Euro 147,85, compensando integralmente le spese del giudizio.

Con sentenza 14.7 – 27.8,2004 la Corte d’Appello di Brescia provvedeva come segue.

In parziale riforma della sentenza di cui alle premesse, operata la compensazione fra i contrapposti debiti e crediti e salvo il diritto dell’appellante alle spese dell’altro giudizio e alla tassa di registrazione di quella sentenza, condanna D.C.A. a pagare a P.N.P.L., per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di Euro 5.400,63 oltre alle spese del grado liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 132,00 per esborsi ed Euro 717,00 per diritti”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione D.C. A. con un motivo.

Ha resistito con controricorso P.N.P.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo D.C.A. denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2056 c.c. nonchè omessa, motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte d’Appello di Brescia condannava D. C.A. al risarcimento, in favore di P.N.L., di supposti danni arrecati dal ricorrente all’immobile che aveva detenuto in qualità di conduttore, quantificandone l’ammontare in Euro 6.950,00 (a parziale modifica dell’importo di Euro 4.000,00 statuito dal giudice di prime cure) senza che, agli atti di causa, esistesse la benchè minima prova dei danni denunciati, della loro quantificazione nonchè della responsabilità del D.C.. Anche lo stesso Tribunale aveva fondato il proprio convincimento sulla relazione tecnica dei geom. De., prodotta dal P.. Ma detta relazione, provenendo dalla parte che l’ha prodotta in giudizio, non poteva essere considerata prova. Nè il tecnico di fiducia del P. è mai stato chiamato a confermare quanto dallo stesso asserito nella citata relazione. Inoltre il Giudice può eventualmente ricorrere ad una liquidazione equitativa dei danni solo dopo che l’attore abbia ottemperato all’onere primario di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Il P. invece non ha mai fornito la prova dell’esistenza di un danno risarcibile arrecatogli dal D.C..

Il motivo non può esse accolto.

Infatti nella sentenza di primo grado si legge tra l’altro: “…Il geometra De. in detta relazione ha evidenziato in generale uno staio di fatiscenza e di abbandono degli immobili condotti in locazione, ed ha effettuato anche un’analitica indicazione dei singoli danni riscontrati. Tuttavia, la valutazione effettuata da tale consulente non consente di ritenere provata l’imputabilità di tutti i danni riportati alla condotta del ricorrente, atteso che non è dato sapere quale fosse l’originaria condizione di detti immobili al momento della stipula del contratto di locazione …omissis… Per tale motivo, gli unici danni che appaiono risarcibili sono quelli arrecati agli impianti delle strutture, di cui il consulente ha rilevato il completo smantellamento, dovendosi presumere il loro funzionamento al momento della locazione. Tale danno può essere stimato, anche alla luce della valutazione effettuata dal citato professionista nella complessiva somma di Euro 4.000,00….”. Ed è palese che la Corte d’Appello di Brescia, quando ha scritto:

“…Seguendo il processo logico dichiarato dal Giudice…” ha inteso far propria la motivazione di quest’ultimo, tra l’altro, anche in relazione all’an debeatur.

Su tale ultimo punto dunque la motivazione sussiste (v. in particolare le parole: “…ha rilevato il completo smantellamento, dovendosi presumere il loro funzionamento al momento della locazione….”; va notato che tale “completo smantellamento” non è oggetto di specifiche e rituali contestazioni nel ricorso per Cassazione) e si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi logici e giuridici denunciati.

Una volta assodato ciò deve ritenersi immune da vizi anche il ricorso alla valutazione equitativa che ha condotto la Corte ad aumentare la somma liquidata.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00 Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento/00 Euro) per spese vive, ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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