Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7616 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9287-2016 proposto da:

C.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GONARIO FLORIS;

– ricorrente –

contro

ABBANOA SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NUORO, depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni scritte dal P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE MASELLIS Mariella, che chiede che la Corte

di Cassazione dichiari la competenza per valore, del Giudice di Pace

di Nuoro, con le determinazioni di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.M.B. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.p.a. Abbanoa, avverso l’ordinanza del 29 febbraio 2016, con cui il Tribunale di Nuoro, accogliendo l’eccezione della parte convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e la sussistenza della competenza per valore del Giudice di Pace di Nuoro, sulla controversia introdotta da essa ricorrente con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. contro l’indicata società, per ottenere:

a) in via principale la condanna della convenuta “ad adempiere ai sensi degli artt. 1175, 1375 c.c. e art. 1559 c.c. e segg., al contratto stipulato” per la somministrazione d’acqua ad uso domestico, “così soddisfacendo senza riserve le richieste di cui alle raccomandate a.r.” indicate nella parte narrativa del ricorso introduttivo, nonchè “in difetto di detto adempimento, dichiarare non esigibile il preteso ex fattura n. (OMISSIS) emessa in data (OMISSIS) dalla predetta società perchè non accertabile e, quindi, annullare la stessa”;

b) in via subordinata “determinare realmente il prezzo da pagare, ed il relativo consumo, con riferimento al periodo di tempo indicato nel’anzidetta fattura”.

2. Al ricorso, notificato nel termine decorso dalla comunicazione, documentata come avvenuta il 1 marzo 2016, non v’è stata resistenza dell’intimata.

3. Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 16 febbraio 2017, alle ore 9,45 e dunque in modo manifestamente tardivo, sicchè di essa non si deve tenere conto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. L’istanza di regolamento di competenza appare infondata.

Queste le ragioni.

2. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza per valore, evocando il criterio di determinazione del valore della causa, di cui all’art. 14 c.p.c., ed osservando che “nel caso in esame, dalla domanda proposta dalla ricorrente e dal contenuto del suo atto introduttivo, non v’è dubbio che il valore da essa indicato sia pari a Euro 2.255,16, corrispondente all’importo preteso da Abbanoa con la fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS), oggetto di contestazione da parte della ricorrente”.

In pratica, il Tribunale ha ritenuto che, con la conclusione concernente la domanda proposta in via principale e relativa alla pretesa di condanna all’inadempimento e, in difetto, di accertamento della non esigibilità del credito di cui alla fattura, si fosse concretata in una domanda relativa a somma indicata dall’attrice. Somma ricadente nel limite della competenza generale per valore del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 1.

Il Tribunale ha, inoltre, disatteso (citando Cass. (ord.) n. 23691 del 2011) l’assunto dell’attrice dell’operare della competenza del tribunale con l’azionato procedimento sommario ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. a prescindere dalla competenza dello stesso sulla controversia in via ordinaria.

3. Nell’istanza di regolamento si sostiene che la competenza sarebbe stata determinata erroneamente dal Tribunale, in quanto esso non avrebbe considerato, se ben si comprende la prospettazione dell’istante, la domanda espressa con la condanna all’adempimento del contratto nei termini indicati nelle lettere raccomandate evocate nella citazione.

4. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell’istanza, sostenendo che oggetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo della lite non sarebbe stata alcuna domanda di declaratoria di inesistenza del contratto nè l’inadempimento del contratto, ma solo la contestazione della fattura. In particolare, ha osservato il Pubblico Ministero che non si contestava alla convenuta “alcun inadempimento nella somministrazione della risorsa idrica, nè i relazione alla tipologia per uso domestico”, nonchè che no “vale a qualificare la domanda, ai fini della delibazione della competenza, la richiesta di copia del contratto di somministrazione stipulato dalla ricorrente con il soggetto pro-tempore, ESAF s.p.a., cui è subentrato ex lege il nuovo gestore del servizio”.

5. Il Collegio rileva che il valore della domanda principale, per come proposta, non superava quello della competenza generale per valore del giudice di pace, ma a tale conclusione occorre giungere con un ragionamento che ne dia una spiegazione in modo diverso da quanto ha fatto il Tribunale e da quanto ha affermato il Pubblico Ministero.

Al riguardo, occorre riflettere sul tenore della domanda principale proposta dalla qui ricorrente.

Invero, la domanda di condanna della convenuta “ad adempiere ai sensi degli artt. 1175, 1375 c.c. e art. 1559 c.c. e sgg., al contratto stipulato” per la somministrazione d’acqua ad uso domestico, “così soddisfacendo senza riserve le richieste di cui alle raccomandate a.r.” indicate nella parte narrativa del ricorso introduttivo, aveva ad oggetto un (preteso) obbligo di fare, i cui contenuti erano quelli risultanti da una raccomandata indicata nella suddetta narrativa.

A pagina 2 del ricorso ai sensi dell’art. 702-bis che si legge nel fascicolo d’ufficio ed è stato prodotto anche nel fascicolo di parte della ricorrente, si legge che, con la accomandata del 17 settembre 2013, la ricorrente, tramite il suo legale, aveva formulato una serie di richieste cioè la trasmissione di “copia del contratto a suo tempo stipulato”, di copia delle bollette emesse ed inviate dal 31 dicembre 2004 al 30 giungo 2013, di “copia delle comunicazioni notificatele e da lei sottoscritte negli anni 2005, 206, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per la rinegoziazione delle tariffe delle singole fasce”, il “ricalcolo dell’ammontare complessivo da pagare e fornirlo rendicontato in copia, tenuto conto dell’intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c., n. 4) cpv., ex art. 1187 c.c., comma 1, e art. 2963 c.c., comma 5, in ordine all’arco di tempo tra il 31/12/2004 ed il 31/07/2008 compresi, e della nullità gravante ex art. 1325 c.c., n. 1, ex artt. 1326 e 1418, c.c. sulla maggiorazione delle tariffe in mancanza di accordo in tal senso sottoscritto dalle parti, e dell’inesistenza della mora per inosservanza dell’art. 1219 c.c.”.

Dunque, la domanda di condanna all’adempimento che è presente nelle conclusioni del ricorso aveva ad oggetto la condanna ai facere previsti dalla detta raccomandata.

Il valore di questi facere risultava indicato non in modo espresso, ma in modo implicito, atteso che il complesso di essi riguardava pur sempre adempimenti funzionali al rapporto contrattuale obbligatorio con riferimento allo stesso valore indicato nella fattura.

Il valore della domanda, regolato dall’art. 14 c.p.c. (Cass. n. 25257 del 2008, che richiama altra pregressa giurisprudenza che sottolinea la soggezione a detta norma, in mancanza di disciplina normativa espressa, delle domande concernenti un facere di natura obbligatoria), era, dunque, da ritenere eguale all’importo della fattura.

In cumulo con detta domanda l’attrice aveva, però, chiesto in via principale la pronuncia di accertamento negativo, per il caso di inadempimento a detta obbligazione, della debenza della somma di cui alla fattura.

Al Tribunale era, dunque, proposto un cumulo di domande, cioè una condanna della convenuta all’adempimento dei detti obblighi e, per il caso di inadempimento eventualmente entro un termine indicato dal giudice (art. 1183 c.c., comma 1, secondo inciso), una domanda di accertamento, condizionata al verificarsi dell’inosservanza del termine stesso, della inesigibilità del credito, il cui valore risultava pari all’importo della fattura.

Non può ritenersi che al Tribunale fosse stata proposta un’unica domanda, cioè di accertamento di tale inesigibilità, in mancanza di adempimento dei detti obblighi di facere, atteso che vi era, come s’è veduto, anche una richiesta di condanna all’adempimento di tali facere.

Ne segue che, essendo due le domande, esse si cumulavano ai sensi dell’art. 10 c.p.c., comma 1, e, dunque, essendo ognuna di valore pari ad Euro 2.255,16 il loro cumulo dava luogo ad un valore complessivo di Euro 4.510,32, che lo collocava nel limite di cui all’art. 7 c.p.c., comma 1.

La causa, dunque, rientrava per tali ragioni nell’ambito della competenza del giudice di pace, la cui competenza deve senz’altro essere dichiarata e davanti al quale il giudizio sarà riassunto nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., che decorrerà dalla comunicazione del deposito della presente alla ricorrente.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Nuoro. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione alla ricorrente del deposito della presente. Nulla per le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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