Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7616 del 18/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 18/03/2019), n.7616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15230-2018 proposto da:

C.F.A., I.M., M.M.,

MO.RO., IE.RO., MA.AN., D.O.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio

dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti nominati in epigrafe hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto con cui la corte di appello di Perugia, dopo aver riconosciuto il loro diritto all’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la durata non ragionevole di un giudizio civile in cui essi erano stati parti, ha liquidato il relativo importo in ragione di Euro 500 per ogni anno eccedente il limite di durata ragionevole.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’adunanza in Camera di consiglio del 6 dicembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in cui la corte territoriale sarebbe incorsa liquidando per ogni anno di durata non ragionevole del giudizio un importo (500 Euro) immotivatamente inferiore agli standard previsti dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Il motivo è fondato.

Premesso che la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis – inserito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 – non si applica, ratione temporis, nel presente giudizio, in quanto quest’ultimo risulta introdotto con ricorso depositato il 7.09.12 (cfr. Cass. n. 19897/2014), era onere della corte territoriale, non assolto, motivare le specifiche ragioni che, nella specie, giustificassero lo scostamento dai parametri CEDU (per l’affermazione che: “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli” si veda Cass. n. 8471/12; in termini, Cass. n. 17922/10, Cass. n. 23034/11).

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., comma 2, in relazione alla liquidazione dei compensi ex D.M. n. 55 del 2014.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo mezzo, giacchè la rinnovazione del giudizio conseguente alla cassazione del capo relativo alla liquidazione dell’equa riparazione implica la necessità di rivalutare la regolazione delle spese.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa alla corte di appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio per cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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