Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7615 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5475/2016 proposto da:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, (P.I. (OMISSIS)), in persona

del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ENRICO MONTI e STEFANO MONTI;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO IAIONE,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1053/2015 del

GIUDICE DI PACE di RIMINI, depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Gianfranco Servello che chiede che la Corte di Cassazione,

in camera di consiglio, rigetti il ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Zurich Insurance Public Limited Company ha proposto istanza di regolamento di competenza contro A.L., avverso l’ordinanza del 26 gennaio 2016, con cui il Giudice di Pace di Rimini ha disposto la sospensione per litispendenza internazionale, in applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, del giudizio introdotto da essa ricorrente contro A.L., per ottenere, nella sua qualità di soggetto esposto all’azione diretta ai sensi dell’art. 149 Codice delle Assicurazioni, l’accertamento della misura dei danni sofferti dal medesimo alla persona, in occasione del sinistro stradale occorso il (OMISSIS) in (OMISSIS) fra l’autovettura condotta da M.S., di proprietà di C.F. ed assicurata per la r.c.a presso Unipol Assicurazioni, ed il motociclo condotto e di proprietà dell’ A., assicurato presso la medesima ricorrente.

2. La sospensione è stata disposta dal Giudice di Pace, assumendo la litispendenza internazionale con riferimento al giudizio introdotto, anteriormente a quello davanti alla giurisdizione italiana, dall’ A. contro la M. e la C., residenti in (OMISSIS) e l’Unipol Assicurazioni s.p.a., dinanzi al Tribunale Commissariale di San Marino, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro.

3. Al ricorso ha resistito con memoria l’ A..

4. Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

5. La Zurich ha depositato memoria tardivamente, cioè il 15 febbraio 2017 e di essa non si deve tenere conto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. L’istanza di regolamento di competenza (ammissibile in subiecta materia: Cass. (ord.) n. 1185 del 2007; Cass. sez. un. (ord.) n. 3364 del 2007) è infondata, come ha sostenuto nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero, sebbene esse debbano essere opportunamente integrate con una distinta motivazione.

L’istanza è stata formulata dalla ricorrente sulla base di due ragioni.

2. La prima è che la litispendenza internazionale, che ha giustificato la sospensione, sarebbe insussistente, in quanto fra il giudizio sospeso dal giudice di pace e quello pendente dinanzi al giudice straniero non vi sarebbe coincidenza soggettiva.

2.1. Questa prima ragione, come ha sostenuto il Pubblico Ministero ed ha ancora prima evidenziato l’ A., è priva di fondamento.

La qui ricorrente, infatti, è intervenuta nel giudizio sanmarinese sia in proprio che quale mandataria della Unipol Assicurazioni, ai sensi dell’art. 149 Codice delle Assicurazioni, come emerge dall’atto prodotto dal resistente e presente anche nel fascicolo della ricorrente, nonostante che essa non ne abbia riferito.

Ne segue che, ancorchè davanti al giudice sanmarinese sia pendente un cumulo di domande originario cui la qui ricorrente era estranea (cioè, quella proposta contro proprietaria e danneggiata in relazione alle rispettive responsabilità e quella proposta contro l’assicuratrice della proprietaria, per ottenere il risarcimento dei danni), l’intervento della ricorrente l’ha resa soggetta anche in proprio all’accertamento su quelle domande e, quindi, sull’esistenza del danno in capo all’ A., che è oggetto dell’azione di accertamento introdotta davanti al giudice italiano.

E ciò senza che rilevi il fatto che il giudice sammarinese, come risulta dal provvedimento prodotto unitamente all’atto di intervento dal resistente ha disposto anche l’intervento della stessa Unipol.

2.2. La seconda ragione è prospettata adducendosi:

a) che l’art. 5 della Convenzione Italo-Sanmarinese del 1939, resa esecutiva in Italia con la L. n. 1320 del 1939, secondo cui “Le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l’autorità della cosa giudicata nel territorio dell’altro, quando concorrono le seguenti condizioni: 1^ che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nel Paese nel quale è stata emanata; 2^ che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da un’autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione viene invocata; 3^ che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa viene invocata, un giudizio per la stessa controversia; 4^° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico dello Stato nel quale viene invocata”;

b) che, poichè della L. n. 218 del 1995, art. 7, condiziona la sospensione per litispendenza internazionale al fatto che il giudice italiano ritenga che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, nel caso di specie questo presupposto non ricorrerebbe, perchè, non avendo aderito San Marino alla Convenzione di Bruxelles del 1968, il riconoscimento automatico dell’efficacia nel territorio italiano delle sentenze emanate a San Marino e viceversa non sarebbe possibile e le sentenze sanmarinesi sarebbero delibabili nel territorio italiano solo nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 5 della citata convenzione italo-sanmarinese;

c) che, ai sensi del punto 3^ del detto art. 5, essendovi pendenza della controversia davanti al giudice italiano, l’autorità della sentenza che intervenisse nel giudizio sanmarinese non potrebbe dispiegarsi nell’ordinamento italiano e, dunque, essere ritenuta dal giudice italiano.

3. La seconda ragione posta a fondamento dell’istanza di regolamento va disattesa, tenendo conto di un dato che nè le parti nè il Pubblico Ministero hanno considerato.

Esso è rappresentato dall’applicazione della norma della L. n. 218 del 1995, art. 7 e, particolarmente dalla corretta applicazione del principio, per cui spetta al giudice italiano di valutare se il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano.

Tale principio va applicato sulla base delle condizioni individuate in generale e, dunque, a prescindere da quanto dispongano a carico dell’ordinamento italiano eventuali convenzioni pregresse, dalla stessa L. n. 218 del 1995, art. 64, secondo il quale: “1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico”.

Il collegamento necessario fra l’art. 7 e l’art. 64 è stato affermato dalle Sezioni Unite. Infatti, si è ritenuto che: “la litispendenza internazionale presuppone, oltre all’identità delle parti, l’identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall’identità del loro “petitum” immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che della L. n. 218 del 1995, art. 7, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso il decreto di sospensione del giudizio interno sulla decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento motivato dall’anteriore pendenza in (OMISSIS) di un giudizio tra i genitori sull’affidamento del minore).” (Cass. sez. un. n. 21108 del 2012).

Ne consegue – una volta tenuto presente che la stessa decisione ha anche affermato che: “La sospensione del processo per litispendenza internazionale è obbligatoria, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, a differenza della sospensione per pregiudizialità della causa straniera, che è facoltativa, ai sensi del successivo comma 3. Ne consegue che, nell’ipotesi di litispendenza internazionale, non è necessaria una motivazione specifica in ordine alle ragioni della disposta sospensione, essendo sufficiente che il giudice dia conto dell’esistenza delle condizioni per essa normativamente previste” – che, per stabilire se ricorra la necessità della sospensione nella fattispecie, occorre verificare se, al di là della previsione dell’art. 5, punto 3^, della Convenzione italo-sanmarinese, la norma dell’art. 64 della legge citata (che è norma che deve essere applicata nell’ordinamento italiano, al di là di quanto stabilisce la Convenzione, regolando a carico di questo ordinamento le condizioni per il riconoscimento), consenta di attribuire alla sentenza emananda dal giudice sanmarinese il riconoscimento.

4. Ebbene, le condizioni indicate dall’art. 64 nel caso di specie ricorrono.

Infatti:

a) il giudice che dovrà pronunciare la sentenza sanmarinese poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano, in quanto due delle convenute risiedevano in (OMISSIS) e, dunque, operava il foro della residenza rispetto ad esse e sussisteva litisconsorzio necessario tra società Unipol Assicurazioni e proprietaria e connessione ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in generale fra le tutte domande proposte;

b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza dei convenuti e della Unipol, per conto della quale la Zurich si è costituita come mandataria, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa, a maggior ragione perchè la Zurich è anche intervenuta volontariamente pure in proprio;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;

d) non ricorrono le situazioni sub d) ed e) dell’art. 64 citato, mentre quella sub g) della stessa norma potrà valutarsi solo se con riferimento al concreto contenuto della sentenza sanmarinese;

e) in relazione alla previsione sub f) dell’art. 64, cioè il difetto di pendenza di un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero, si deve rilevare quanto segue:

e1) il giudizio dinanzi al giudice italiano, per come emerge dall’esame del fascicolo d’ufficio del Giudice di Pace risulta introdotto con una citazione la cui notificazione venne effettuata dal punto di vista della società attrice il 18 marzo 2015, a mezzo posta, ma riguardo ad essa non risulta avvenuto il perfezionamento per il destinatario, atteso che alla data della prima udienza, differita dal 19 giugno, indicato in citazione, al 22 giugno 2015, il Giudice di Pace concesse rinvio per la produzione dell’avviso di ricevimento all’udienza del 21 settembre 2015, ma, successivamente, a seguito di istanza a data 26 giugno 2015 (che si rinviene nel fascicolo di parte dell’ A., nella quale si dava atto che dall’avviso ritornato era risultato il trasferimento dell’ A.), il Giudice di Pace, con decreto a data 9 luglio 2015, fissava la nuova udienza del 30 novembre 2015, autorizzando il rinnovo della notifica;

e2) la notifica in rinnovazione venne effettuata il 7 ottobre 2015;

e3) il giudizio davanti al giudice sanmarinese, introdotto con citazione depositata, seguita da fissazione dell’udienza (come prevedeva il c.p.c. italiano nella sua stesura originaria), risulta instaurato con deposito della stessa avvenuto il 17 settembre 2015;

e4) la litispendenza del giudizio italiano si è verificata solo il 7 ottobre 2015, giusta il principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 10509 del 2015, secondo la quale: “In materia di litispendenza, ai fini dell’applicazione del principio di prevenzione tra cause in rapporto di continenza, l’una iniziata con ricorso monitorio e l’altra con citazione, occorre avere riguardo, per quest’ultima, al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell’atto al destinatario anche in caso di nullità della notificazione se il vizio sia stato sanato, con effetto “ex tunc”, a seguito di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.”;

e5) il principio trova la sua giustificazione in quanto affermato da Cass. sez. un. n. 9535 del 2013 e, quindi, da Cass. sez. un. n. 23675 del 2014, secondo cui: “Per determinare la litispendenza ai fini della prevenzione tra cause in rapporto di continenza, una iniziata con ricorso monitorio e una iniziata con citazione, per quest’ultima si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell’atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante; nè può invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che la maggiore o minore incidenza dell’impulso di parte nell’individuazione del giudice naturale della controversia è solo l’effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore.”;

e6) la litispendenza davanti al giudice sanmarinese deve determinarsi in base alla legge di San Marino, giusta della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 2 e, questa legge, per quello che si desume dalla lettura della “rubrica 3^”, intitolata “de citationibus at modo citandi in causis civilibus”, di cui al libro 2^ delle “Leges Stautae Reipublicae Sancti Marini”, siccome integrate dalla L. Repubblica di San Marino n. 55 del 1994, evidenzia che la disposizione di cui a detta rubrica, secondo cui “cum iudicia principium ab ea parte quam Praetor de in ius vocatio edixit”, risulta integrata nel senso che l’art. 2, comma 1.0. dispone che il giudice fissi con decreto l’udienza per la costituzione delle parti in giudizio;

e7) l’esistenza della previsione di un provvedimento di impulso del giudice palesa che il sistema di introduzione della lite ricollega la sua pendenza, in mancanza di disposizioni specifiche e considerando che lo svolgimento dell’attività del giudice implica esercizio di attività giurisdizionale, al momento del deposito della citazione, piuttosto che alla notifica.

Da quanto osservato emerge allora che il giudizio pendente davanti all’autorità giudiziaria di San Marino deve ritenersi introdotto prima di quello italiano e tanto comporta che non vi sono ostacoli al riconoscimento della futura decisione davanti al giudice italiano, a norma dell’art. 64, lett. f).

Sulla base delle complessive considerazioni svolte deve, dunque, dichiararsi legittimo il provvedimento di sospensione qui impugnato e, quindi, l’istanza di regolamento di competenza dev’essere rigettata.

Le spese del giudizio di regolamento possono compensarsi attesa la novità delle questioni esaminate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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