Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7615 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30658/2019 R.G., proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Paolucci e

Antonio Troiani, con domicilio eletto in Roma, Via F. Confalonieri

n. 1.

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t..

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6012/2019, depositata in

data 20.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 6012/2019, il tribunale di Roma ha confermato la pronuncia del giudice di pace, che aveva respinto l’opposizione proposta da C.A., titolare dell’omonima impresa individuale, avverso tre verbali di accertamento, con cui era stata contestata al ricorrente la circolazione in corsia preferenziale in difetto di autorizzazione.

Nel proporre opposizione, il C. aveva esposto che il proprio autobus, adibito a noleggio con conducente per il trasporto di persone, poteva circolare nelle corsie riservate ai taxi in forza del disposto della L. n. 21 del 1992, art. 11, e della Det. dirigenziale n. 589 del 2012 del Comune di Roma.

Il tribunale ha, in contrario, osservato che il citato art. 11, come modificato dalla L. n. 14 del 2009, art. 29, comma 1 quater, lett. d), prevede, al comma 3, che nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove si esercita il servizio di taxi”, ma che “è tuttavia consentito l’uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici, volendo attribuire tale facoltà esclusivamente alle vetture in NCC e non anche agli autobus”.

Ha quindi concluso che “il passaggio di autobus possa avvenire solo ancorchè autorizzato anche con disposizioni regolamentari dell’amministrazione – rientranti nel potere discrezionale della stessa, tenuto conto della necessità di organizzazione del transito su un territorio comunale, in specie quando la licenza autobus è stata concessa aliunde (come nel caso di specie Lecce) – ovvero sia munito di premesso”.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.A. con ricorso basato su un unico motivo.

Roma Capitale è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che il tribunale, pur asserendo che l’utilizzo delle corsie preferenziali da parte degli autobus in NCC poteva essere autorizzato da un apposito provvedimento dell’amministrazione comunale, abbia omesso di esaminare il contenuto della Det. dirigenziale n. 589 del 2012 di Roma Capitale che esplicitamente autorizzava tale transito anche per i veicoli della medesima tipologia di quello di cui si discute.

Il motivo è fondato.

Il tribunale ha interpretato la L. n. 21 del 1992, art. 11, nel senso che la disposizione (ove prevede, al comma 3, che nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove esercitano il servizio di taxi, e che è consentito l’uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici), non si applica anche agli autobus, precisando che tale facoltà di utilizzo delle corsie preferenziali può essere eventualmente autorizzata dalla disciplina comunale finalizzata all’organizzazione del traffico anche per gli autobus NCC. La sentenza ha anche dato atto che l’appellante aveva invocato le disposizioni della Det. dirigenziale n. 589 del 2012 di Roma Capitale (cfr. sentenza, pag. 2), ma ha inspiegabilmente omesso di valutarne il contenuto, sebbene, secondo la tesi del ricorrente, dette disposizioni rendessero del tutto lecita la condotta sanzionata.

Sussiste l’omissione denunciata, avendo la sentenza trascurato le disposizioni locali che, influendo sul giudizio di illiceità della condotta di guida addebitata al ricorrente, avevano rilievo ai fini della decisione.

E’ accolto l’unico motivo di ricorso e la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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