Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7614 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7614
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11831/2006 proposto da:
B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA STURO CALZA 37, presso lo studio dell’avvocato PICCIONI ENRICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMINI Walter con delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FUSCONI PIERO con delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1354/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
Sezione Terza Civile, emessa il 4/11/2005; depositata il 30/11/2005;
R.G.N. 965/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
19/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che con atto del 21 gennaio 2010 B.D. ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza del 30 novembre 2005 della Corte di appello di Bologna e che il resistente B. L. ha accettato la rinuncia ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
ritenuto che la procedura è regolare e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
La Corte dichiara estinto il giudizio; per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010