Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7614 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11831/2006 proposto da:

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA STURO CALZA 37, presso lo studio dell’avvocato PICCIONI ENRICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMINI Walter con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FUSCONI PIERO con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1354/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Terza Civile, emessa il 4/11/2005; depositata il 30/11/2005;

R.G.N. 965/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’estinzione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con atto del 21 gennaio 2010 B.D. ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza del 30 novembre 2005 della Corte di appello di Bologna e che il resistente B. L. ha accettato la rinuncia ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

ritenuto che la procedura è regolare e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

La Corte dichiara estinto il giudizio; per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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