Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7614 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26506/2014 proposto da:

REGIONE CALABRIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente f.f. e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIO CESARE 61 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARIA TOSCANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

FERRARO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in RONIA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO POLITI;

– resistente –

e contro

R.C.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Comune di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione contro la Provincia di Reggio Calabria e R.C., avverso l’ordinanza emessa nell’udienza del 9 luglio 2014 (che era stata fissata ai sensi dell’art. 309 c.p.c.), con cui il Tribunale di Locri – investito (a seguito di soppressione della Sezione Distaccata di Siderno, dinanzi alla quale l’appello l’impugnazione era stata proposta) dell’appello proposto da essa ricorrente contro la sentenza n. 589 del luglio del 2009, resa in primo grado inter partes, dal Giudice di Pace di Stilo – ha disposto, nella mancata comparizione delle parti costituite, cioè sia dell’attuale ricorrente che del R., la cancellazione della causa dal ruolo e ne ha dichiarato l’estinzione.

2. Al ricorso per cassazione, che propone un unico motivo, ha resistito con controricorso la Provincia, mentre non ha svolto attività difensiva il R..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di fondatezza ed è stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti costituite, unitamente alla proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Queste le ragioni.

2. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso per cassazione, ancorchè il provvedimento rivesta la forma di ordinanza, è ammissibile, alla stregua del principio di diritto secondo cui: “Il provvedimento di estinzione del giudizio adottato dal tribunale in composizione monocratica in sede di appello ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza e, pertanto, non essendo soggetto a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione” (Cass. n. 8002 del 2009; n. 18242 del 2008).

Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 181 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore ala novella di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 50, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 133 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 3”, adducendosi che al giudizio di appello era applicabile il vecchio testo dell’art. 181 c.p.c., per cui il giudice avrebbe dovuto limitarsi a disporre la cancellazione dal ruolo della causa e non anche dichiarare l’estinzione del giudizio.

2.1. Il motivo, per come enunciato nella proposta del relatore, è fondato.

Già con il precedente di cui a Cass. n. 4721 del 2014 questa Corte ha dato della norma transitoria del D.L. n. 112 del 2008, art. 56, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, una lettura, secondo cui l’uso dell’espressione “giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore”, riferita all’entrata in vigore del D.L., il significato di individuare l’introduzione originaria del giudizio fin dal primo grado e non dall’inizio di ogni grado di giudizio. Tale esegesi, stante il generico riferimento ai giudizi e considerato che, quando il legislatore introduce una disciplina innovativa che concerne una norma del procedimento applicabile sia in primo grado che in grado di appello o a tutto il giudizio, la genericità dell’oggetto del riferimento non consente che di intendere il giudizio nella sua interezza e, dunque, se esso viene evocato dalla norma transitoria con il concetto di instaurazione, non possono sorgere dubbi sulla voluntas legis di disporre l’efficacia della nuova disposizione e, quindi, la sua applicabilità con riguardo ai giudizi introdotti ex novo in primo grado.

3. Ne segue che l’ordinanza dev’essere cassata, con rinvio al Tribunale di Locri, atteso che al giudizio di applicava il testo anteriore alla ricordata modifica, che consentiva al Tribunale solo di disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

4. Al giudice del rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata. Rinvia al Tribunale di Locri in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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