Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7614 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30330/2019 R.G., proposto da:

V.M., rappresentato e difeso da sè stesso, con domicilio

eletto in Roma, Piazza della Libertà n. 20.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del

Prefetto p.t..

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5190/2019, depositata in

data 7.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. V.M. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Roma avverso talune ingiunzioni di pagamento relative a sanzioni stradali, contestando, tra l’altro, l’illegittimità dei provvedimenti opposti, in quanto sottoscritti da un viceprefetto privo di delega.

Con sentenza n. 14959/2019, il giudice di pace ha respinto l’opposizione, regolando le spese.

Proposto appello dall’opponente, il tribunale, esaurita la trattazione, ha confermato la decisione impugnata, affermando – per quanto ancora rileva – che l’opponente non aveva dato prova che il funzionario che aveva sottoscritto l’ingiunzione fosse privo di delega. Riguardo al difetto di sottoscrizione delle ingiunzioni e alla mancanza di certificazione della conformità all’originale, la sentenza ha precisato che la firma non è requisito di validità sempre che sia certa la riferibilità del provvedimento amministrativo all’autorità che l’abbia emesso, e che se l’atto sia stato redatto con sistema meccanizzato non è richiesta alcuna dell’attestazione di conformità all’originale informatico.

La cassazione della sentenza è chiesta da V.M. con ricorso in due motivi.

La Prefettura di Roma non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e dell’art. 204 C.d.S., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza ritenuto che l’opponente non avesse dato prova della mancanza della delega prefettizia in favore del viceprefetto che aveva sottoscritto le singole ingiunzioni, mentre era compito del giudice assumere informazioni dalla pubblica amministrazione, una volta sollecitato in tal senso dal ricorrente.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

L’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, che ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, abbia emesso il provvedimento, è onerato della prova della carenza di delega, sicchè, ove non riesca a procurarsi la relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., o ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6 (Cass. n. 20972/2018; Cass. n. 23073/2016; Cass. n. 11283/2010).

Se – invece – l’opponente non si sia attivato in tal senso, il giudice non è tenuto ad accertare d’ufficio la legittimità del provvedimento sanzionatorio: il potere di assume informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c., non può essere esercitato per acquisire atti o documenti che la parte è in condizioni di produrre, inclusi quelli relativi al procedimento sanzionatorio (Cass. n. 6101/2013; Cass. n. 6218/2009). Nello specifico, non si evince dal ricorso che il ricorrente avesse inutilmente richiesto copia degli atti del procedimento sanzionatorio all’autorità procedente e – pertanto – correttamente la pronuncia ha ritenuto che l’interessato non avesse assolto l’onere della prova della carenza di delega.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e dell’art. 204 C.d.S, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, asserendo che l’ordinanza ingiunzione doveva esser sottoscritta dal funzionario competente, non essendo sufficiente la mera indicazione a stampa del nominativo del soggetto che aveva adottato l’atto. In ogni caso, in presenza di contestazioni, il giudice era tenuto ad accertare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale del documento.

Anche tale motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Come precisato anche dal giudice di merito, ove l’ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo cui “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.

Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l’apposizione di firma autografa, quest’ultima è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile” (Cass. n. 18493/2020; Cass. n. 12160/2012).

Poichè, nello specifico, le ordinanze erano state redatte con sistema meccanizzato, era sufficiente per la validità del provvedimento l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione.

Il ricorso è, in definitiva, inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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