Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7614 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7614 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 7311 del ruolo generale dell’anno
2009, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici
della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia
-ricorrentecontro
Piazzi Amalia, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a
margine del controricorso, dagli avvocati Bruno Biscotto, Grazia
Gamberini e Marcello Marani, domiciliata presso lo studio del
primo in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli, n. 40
-controricorrente-

RG n. 7311/2009

Angelina

o estensore

Data pubblicazione: 02/04/2014

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia-Romagna, sezione 13 0 , depositata in data 29
gennaio 2008, n. 91;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
gennaio 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

e la contribuente l’avv. Nicola Giancaspro, per delega dell’avv.
Bruno Biscotto;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso
Fatto

La contribuente, insieme con Carlo Piazzi, vendette un
appezzamento di terreno, con sovrastanti fabbricati. Ne scaturì un
avviso di accertamento, volto al recupero dell’IRPEF per l’anno
1998, oltre alle relative sanzioni, in quanto il terreno venduto era
stato inserito dal Comune nella variante in corso d’approvazione al
piano regolatore regionale nel novero delle aree edificabili, sebbene
tale variante non fosse divenuta definitiva al momento della
stipulazione del contratto.
Amalia Piazzi impugnò l’avviso e ne ottenne l’annullamento
dalla Commissione tributaria provinciale, in base alla
considerazione che la tassazione della plusvalenza postula la
definitiva approvazione della variante di modifica.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la
sentenza di primo grado, affermando l’inapplicabilità dell’articolo
36, 2° comma, del decreto legge numero 223 del 2006, secondo cui
un’area è da considerare fabbricabile, se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
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Angelina

nsore

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paolo Gentili

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Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e
dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, al caso in esame,
risalente al 1998.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione
della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.

ex articolo 378 c.p.c.
Diritto
/.- Con i due motivi di ricorso, entrambi proposti ex articolo

360, 1° comma, numero 3, c.p.c., da esaminare congiuntamente,
perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle entrate lamenta:
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 81, 1° comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica numero 917
del 1986 e dell’articolo 36, 2° comma, del decreto legge numero
223 del 2006, convertito dalla legge numero 248 del 2006,
sostenendo che un immobile che, in forza delle previsioni contenute
in un piano regolatore adottato, ma non ancora approvato, rientri in
una zona da edificare per destinazioni residenziali, sia da
considerare edificabile al momento della stipulazione del contratto
che ne dispone la cessione —primo motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 36, 2° comma, del
decreto legge numero 223/2006, convertito dalla legge numero
248/2006 nonché dell’articolo 11 preleggi, reputando che l’articolo
36 abbia portata interpretativa, e dunque retroattiva, e non già
innovativa, come ritenuto, di contro, dalla sentenza impugnata

secondo motivo.
2.-La complessiva censura formulata è fondata e va in
conseguenza accolta.

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Angelin

o estensore

La contribuente resiste con controricorso e deposita memoria

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2.1.- La Corte ha già avuto occasione di rimarcare che le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a
formare il reddito imponibile secondo il decreto del Presidente della

dell’interpretazione fornita dall’articolo 36, 2° comma, del decreto
legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248, secondo cui un’area è da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione
di strumenti attuativi del medesimo (fra varie, Cass. 7 novembre
2012, n. 19225; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24982 e Cass. 10
giugno 2008, n. 15262, che richiamano le sentenze delle sezioni
unite 30 novembre 2006, n. 25505, in tema di imposta di registro e
n. 25506, in tema di ICI).
2.2.-Non v’è, dunque, da dubitare della natura interpretativa
della norma (vedi, in particolare, Cass. 7 novembre 2012, n. 19225).
Norma che, comunque, sia pure ai fini dell’ICI, ha superato il
vaglio di legittimità costituzionale, in base alla considerazione, tra
l’altro, della piena ragionevolezza dell’attribuzione alla nozione di
«area fabbricabile» di significati diversi, a seconda del settore
normativo in cui tale nozione deve operare. Nella normativa
tributaria, difatti, a differenza delle previsioni poste dalla normativa
urbanistica, rileva la corretta determinazione del valore imponibile
del suolo.
La normativa tributaria muove dal presupposto fattuale,
secondo cui un’area, in relazione alla quale non è ancora ottenibile

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Angelin -Màfia

estensore

repubblica numero 917/86, vanno individuate sulla base

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il permesso a costruire, ma che, tuttavia, è qualificata come
fabbricabile da uno strumento urbanistico generale, anche non
ancora approvato o attuato, ha un valore tendenzialmente diverso da
quello di un terreno agricolo, privo di tale qualificazione, e ciò
indipendentemente dalla eventualità che, nei contratti di

dell’acquisto, si cauteli condizionando il negozio alla concreta
edificabilità del suolo, trattandosi di una ipotetica circostanza di
mero fatto. La potenzialità edificatoria dei terreni, anche se prevista
da strumenti urbanistici generali, ancora solo in itinere o non
attuati, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai
sensi dell’art. 53 cost., in quanto espressivo di una specifica
posizione di vantaggio economicamente rilevante a favore del
proprietario dei beni (Corte cost., ord. 27 febbraio 2008, n. 41,
ribadita da Cass., ord. 28 novembre 2008, n. 394, che ha dichiarato
inammissibile la medesima questione).
3.- In particolare, con riguardo specifico alle contestazioni
svolte sul punto dalla contribuente, non è d’ostacolo alla
qualificazione quale norma interpretativa retroattiva della
disposizione in questione il 2° comma dell’articolo 1 delle legge
numero 212 del 2000, secondo cui <>.
L’articolo 36, 2° comma, dotato della stessa forza della legge n.
212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello della legge
ordinaria, come sottolineato dalla corte costituzionale con le
ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del 2006 e n. 216 del 2004), è
idoneo ad abrogare implicitamente quest’ultima e,

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Angelina- aria Pe

stensore

compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi

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conseguentemente, ad introdurre nell’ordinamento una valida
norma di interpretazione autentica, ancorché priva di una espressa
autoqualificazione in tal senso.
4.-Infine, è infondato il dubbio d’illegittimità costituzionale
prospettato in controricorso, per contrasto dell’articolo 36, a

Costituzione.
4.1.-E ciò in quanto il divieto di retroattività della legge non
assume rilievo costituzionale, tranne in materia penale
incriminatrice, di guisa che la legge di interpretazione autentica può
anche assumere carattere innovativo, apparendo giustificata,
allorché assegni ad una disposizione un significato in essa già
contenuto, a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei
cittadini. Né si può ritenere violata l’indipendenza della
magistratura, sul presupposto che non sussiste un’esclusività
dell’esercizio dell’attività ermeneutica che possa precludere quella
spettante al legislatore, in quanto l’attribuzione per legge ad una
norma di un determinato significato non lede la potestas iudicandi,
né la garanzia del giusto processo, ma definisce e delimita la
fattispecie normativa che è oggetto della potestas medesima (Corte
cost. 26 gennaio 2012, n. 15; Corte cost. 30 settembre 2011, n.
257).
5.41 profilo sul quale si diffonde la memoria depositata ex art.
378 c.p.c. dalla contribuente, concernente l’inapplicabilità delle
sanzioni per incertezza normativa, è nuovo, in quanto estraneo ai
profili oggetto degli atti di causa e comunque infondato, se soltanto
si consideri che le sezioni unite, con le sentenze, prima indicate,
numeri 25505 e 25506 del 2006, hanno rimarcato che la

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Angeli

cagione della sua retroattività, con gli articoli 25 e 111 della

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/411986
N.131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

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<>.
6.-11 ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va cassata.
7.- La Consulta e le sezioni unite della Corte, con le ordinanze e
le sentenze dinanzi richiamate, hanno, peraltro, precisato che

considerarsi non inedificabili, non comporta che esse abbiano tutte
il medesimo valore. La perdita della inedificabilità di un suolo (cui
normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un
incremento di valore) implica, dunque, la necessità della sua
valutabilità in concreto.
71-Occorre dunque ragguagliare tale valutazione all’effettività
ed alla prossimità dell’utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo
nonché all’incidenza degli ulteriori eventuali oneri di
urbanizzazione.
A questa valutazione è per conseguenza tenuta altra sezione
della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, alla
quale va rinviato il giudizio, anche per la regolazione delle spese.
per questi motivi
La Corte:

-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia-Romagna, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 15 gennaio 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

l’equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono

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