Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7613 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24014/2014 proposto da:

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA – (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del

Procuratore e nella qualità di Procuratore Speciale della ENEL

DISTRIBUZIONE SPA, nonchè ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA nella sua

qualità di beneficiaria del ramo di azienda della ENEL

DISTRIBUZIONE SPA in persona del Procuratore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO SZEMERE, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.M.R., U.I., A.G.,

B.G., BA.GI., C.F. ,.CI.VI.,

D.C.M., D.R.L., F.G., G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 712/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 712 del 29 maggio 2014, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 246 del 2013, che aveva accolto la domanda degli intimati, intesa ad ottenere il risarcimento del danno, derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel della Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma, 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.

2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

4. Al ricorso, che propone sei motivi, gli intimati non hanno resistito.

5. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di fondatezza dei primi quattro motivi per quanto di ragione e di successiva decisione nel merito con rigetto della domanda degli intimati ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato delle ricorrenti, unitamente alla proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di decisione del ricorso avanzata dal relatore.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2”, assumendosi che la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perchè la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lett. h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, mentre dell’art. 6, citato comma 4, avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti.

Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione dell’art. 6, suddetto comma 4, potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).

Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2 comma 12, lett. h), in relazione all’art. 1196 c.c.” e ripropone in iure le considerazioni svolte con riferimento al motivo precedente, riferendole ai principi emergenti dal disposto dell’art. 1196 c.c..

Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.”, sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perchè rende possibile l’inserzione automatica di clausole del contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato possibile anche perchè l’inosservanza della Delib. da parte dell’Enel era espressamente sanzionabile dall’Autorità ai sensi della citata L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 20, lett. c).

Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita riferire, perchè destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.

3. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2011, su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato, nonchè successivamente su altri ricorsi, anche relativi a decisioni dello stesso Tribunale di Avellino, fra cui Cass. n. 3239 del 2014, citata nella proposta del relatore ed alle cui motivazioni si rinvia integralmente, anche per l’assorbimento degli altri motivi e per le ragioni che, conforme alla proposta, giustificano la pronuncia nel merito con rigetto della domanda degli intimati.

4. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara e rigetta la domanda proposta dagli intimati. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna gli intimati alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato, ove corrisposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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