Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7613 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6639/2019 R.G., proposto da:

S.R., titolare dell’impresa individuale ABITAT IMMOBILIARE,

rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Bosticco, con domicilio in

Torino, Corso Ferrucci n. 97.

– ricorrente –

contro

M.R. E MO.AL., rappresentati e difesi dall’avv.

Laura Del Bufalo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tacito n.

23.

– controricorrenti –

Z.D. E ZU.MI..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1870/2018,

depositata in data 6.12.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Mo.Gi. ha adito il tribunale di Albenga, assumendo che, dovendo eseguire lavori idraulici ad un proprio immobile, aveva approvato un preventivo redatto da Z.D., presentatogli da S.R.; che le opere, realizzate materialmente da Zu.Mi., non erano state eseguite a regola d’arte e che, inoltre, non gli era mai stato mai consegnato il certificato di conformità degli impianti.

Ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

Si è costituto il solo S.R., eccependo di non aver ricevuto alcun incarico per l’esecuzione dei lavori idraulici.

Assunta la prova orale ed acquisita documentazione, all’esito il tribunale ha condannato il S. al risarcimento del danno, quantificato in 12.504,12, oltre accessori.

La sentenza è stata confermata in appello.

La Corte distrettuale, valorizzando la deposizione di Ma.Ma. che ha giudicato attendibile nonostante il rapporto di coniugio con il Moscatelli – ha ritenuto che il convenuto fosse stato incaricato di eseguire tutti i lavori eseguiti presso l’immobile dell’attore (poi subappaltati allo Z.), inclusi quelli riguardanti l’impianto idraulico (anche se non menzionati nel preventivo sottoscritto dal committente), rilevando che il convenuto aveva percepito tutti i pagamenti, sia in acconto che a saldo.

La cassazione della sentenza è chiesta da S.R. con ricorso basato su un unico motivo.

M.R. e Mo.Al., quali eredi di Mo.Gi., deceduto nel corso del giudizio di appello, resistono con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1655 e 1656 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di appello abbia inammissibilmente utilizzato le dichiarazioni di M.R., vedova dell’attore ed incapace a deporre, ed abbia ritenuto che il S. avesse subappaltato le opere a Z.D., sebbene il ricorrente non avesse mai assunto l’impegno ad eseguire i lavori di idraulica, che difatti, non erano menzionati nel preventivo dei lavori.

Il committente aveva invece concluso due distinti contratti, l’uno, con il S., avente ad oggetto i lavori di muratura, ed un secondo con il Z. riguardante le opere idrauliche.

Non era comunque ammissibile configurare un subappalto, perchè detto contratto, documentato dal preventivo dei lavori idraulici del (OMISSIS), non poteva perfezionarsi prima del contratto principale, risalente al (OMISSIS), e, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, doveva necessariamente contemplare anche i lavori oggetto del contratto derivato.

Il motivo è inammissibile.

Non sussisteva – anzitutto – alcuna causa di incapacità a deporre di M.R..

L’ambito applicativo dell’art. 256 c.p.c., non può essere esteso oltre la cerchia delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, tra cui, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 248/1974, non figura il coniuge di una delle parti, dovendosi sempre vagliare nei singoli casi la natura del diritto oggetto della controversia e verificare l’esistenza di un interesse qualificato a partecipare al giudizio da parte del soggetto chiamato a rendere testimonianza.

Il mero rapporto di coniugio non autorizzava, di per sè, neppure una valutazione di inattendibilità del teste, che la sentenza ha peraltro escluso in concreto.

2.1. Nel ricostruire i rapporti contrattuali tra le parti, la Corte di merito ha ritenuto di prescindere del tutto dai preventivi dei lavori, ritenendo che anche gli impianti idraulici fossero stati affidati al S., poichè non solo, come riferito dalla teste, questi si era direttamente impegnato ad eseguire tutte le opere, ma aveva anche percepito personalmente tutti i pagamenti, sia in acconto che a saldo.

Era perciò irrilevante che il preventivo dei lavori redatto su carta intestata del S. non menzionasse anche l’affidamento delle opere idrauliche, dato che, come ha precisato la sentenza, le ulteriori circostanze emerse in istruttoria comprovavano comunque che il convenuto era stato “incaricato delle opere nel loro complesso”.

In ogni caso, indipendentemente dalla configurabilità di un subappalto, la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il committente e il S., avente ad oggetto anche i lavori di cui si discute (rapporto che la Corte di merito ha, con giudizio in fatto, riscontrato in concreto), dava titolo all’esercizio delle azioni risarcitorie per inadempimento contrattuale nei confronti del ricorrente.

In conclusione, le due censure appaiono inammissibili, poichè si fondano su circostanze di fatto che non trovano alcuna rispondenza nella pronuncia impugnata (quanto alla datazione del contratto di appalto rispetto a quello con cui il S. aveva subappaltato le opere allo Z.) o che la Corte di merito ha ritenuto infondate (riguardo al fatto che il ricorrente non si fosse affatto obbligato ad eseguire i lavori idraulici).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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