Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7613 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7613 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 6102 del ruolo generale dell’anno
2009, proposto
da
Balconi Annamaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale

in atti, dagli avvocati Massimo Levi Pessina ed Anna Morandini,
con i quali domicilia in Roma, alla via Friggeri, n. 82, presso lo
studio dell’avv. Mario Fiandanese
-ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici
della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia
-controricorrente-

RG n. 6102/2009

Angelina-Mar

estensore

Data pubblicazione: 02/04/2014

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per la cassazione della sentb enza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione 14°, depositata in data 17 marzo
2008, n. 10/14/08;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
gennaio 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

Gentili;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’inammissibilità e,
in subordine, per il rigetto del ricorso
Fatto
La contribuente ha venduto, insieme con i comproprietari,
due aree con fabbricati, rispettivamente ad uso deposito e ad uso
abitazione con locali deposito, entrambi in procinto di demolizione,
un’area con un capannone, anch’esso in procinto di demolizione ed
un’area urbana. Ne è seguita la notifica di un avviso di
accertamento, concernente l’omessa dichiarazione della plusvalenza
scaturente dalla vendita, con la conseguente maggiore imposta
derivante, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Annamaria Balconi ha impugnato l’avviso, sostenendo
l’inesistenza del presupposto impositivo, giacché la vendita di
immobili da demolire non rientra, a suo dire, nell’ambito della
fattispecie impositiva evocata dall’ufficio, eccependo comunque la
mancanza di dimostrazione del presupposto di fatto dato dalla
demolizione dei fabbricati e, in subordine, chiedendo di quantificare
la plusvalenza tenendo conto di tutti i costi sostenuti.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso,
con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha ribaltato,
facendo leva sull’oggetto del contratto di compravendita.
RG n. 6102/2009

Angeli i a- ■04/ ‘a Perrino estensore

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paolo

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Ricorre la contribuente per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.
Diritto
/.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360,

falsa applicazione dell’articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella numerazione
antecedente al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344,
dolendosi:
-dell’equiparazione, in violazione del principio di tipicità, alla
cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria della
cessione a titolo oneroso di fabbricati, sia pure in procinto di
demolizione;
-della rilevanza assegnata, ai fini della sottoposizione a tassazione,
dell’intenzione del compratore in ordine alla possibile, futura
utilizzazione del bene acquistato;
-dell’interpretazione estensiva della norma che emerge dalla
sentenza impugnata, là dove ha equiparato la cessione a titolo
oneroso di fabbricati, sia pure in procinto di demolizione, alla
cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
2.41 ricorso è inammissibile, perché non congruente col deciso.
2.1.-11 motivo di ricorso, con i tre quesiti che lo corredano,
postula un accertamento di fatto, inerente all’oggetto del contratto
di compravendita dal quale è scaturita la pretesa impositiva,
collidente con quello della sentenza impugnata.
2.2.-E ciò in quanto la sentenza ha accertato, in tal modo
ricostruendo la volontà delle parti espressa col contratto di
compravendita, che nell’atto di vendita in questione
RG n. 6102/2009

An

«si

Perrino estensore

1° comma, numero 3, c.p.c., la contribuente lamenta la violazione e

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argomenta di area con insistente fabbricato uso deposito in
procinto di demolizione>>, specificando che <>.
Dunque, secondo la sentenza, il contratto aveva ad oggetto

fabbricati, sia pure in procinto di demolizione.
2.3.-Ed

è bene sottolineare che, secondo il compatto

orientamento della Corte, l’accertamento della volontà delle parti in
relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di
fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di
legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, oppure di
violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli
articoli 1362 e seguenti del codice civile (vedi, fra varie, Cass. 9
ottobre 2012, n. 17168; Cass., ord. 12 maggio 2011, n. 12016; Cass.
31 maggio 2010, 13242); là dove, nel caso in esame, nessuna
censura di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali
d’interpretazione contrattuale è stata nella specie formulata.
3.-Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi

La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite, liquidate
in euro 7000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 15 gennaio 2014.

un’area edificabile e non già, come vorrebbe la contribuente,

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