Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7612 del 31/03/2020
Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33439/2018 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Matteo
Giacomazzi, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in
atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di VENEZIA, depositata il
26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/01/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con ordinanza del 26.3.18, il giudice di pace di Venezia respinse l’opposizione proposta da H.A. avverso il decreto d’espulsione emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di Venezia il 28.11.17, osservando che: l’istante non aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 gg. dalla scadenza, rimanendo in Italia per circa tre anni in maniera irregolare, essendo al riguardo irrilevante il fatto che in tale periodo egli abbia prestato attività lavorativa (anch’essa irregolare); il decreto opposto era stato tradotto in lingua inglese su espressa richiesta del ricorrente, come desumibile dal foglio-notizie.
Lo H. ricorre in cassazione con tre motivi.
Non si è costituito il Ministero, cui il ricorso è stato notificato con pec presso l’Avvocatura dello Stato.
Diritto
RITENUTO
che:
Con il primo motivo si denunzia la violazione della L. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, per aver il giudice di pace omesso di considerare che, sebbene decorsi i 60 gg., il richiedente avesse comunque chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, tenuto conto che la domanda originaria era stata presentata e non ancora decisa.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, per non aver l’Amministrazione comunicato all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno in data 8.11.17.
Con il terzo motivo si denunzia la violazione della L. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per non aver il giudice di pace valutato che il provvedimento d’espulsione non era stato tradotto nella lingua bangla conosciuta dallo straniero, senza indicare alcun motivo ostativo, data l’agevole reperibilità di un interprete.
Il ricorso è inammissibile. Invero, a tenore della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass., n. 28328/17; n. 16178/15; n. 825/10).
Nel caso concreto, il ricorrente ha proposto il ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, conseguendone l’inammissibilità.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata; inoltre, dato l’oggetto del giudizio, non s’applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020