Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7612 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. un., 30/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 30/03/2010), n.7612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14129/2009 proposto da:

EQUITALIA ESATRI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 7,

presso lo studio dell’avvocato DE PASCALI MONICA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLERICI LUCIANA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DECAM S.R.L., C.E.;

– intimati –

sul ricorso 17821/2009 proposto da:

EQUITALIA ESATRI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 7,

presso lo studio dell’avvocato DE PASCALI MONICA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLERICI LUCIANA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., DECAM S.R.L.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1095/09 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Maurizio VELARDI il quale, visti gli artt. 41 e 375 c.p.c., chiede

che la Corte, in Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del

giudice tributario.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la DECAM s.r.l, ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso il rigetto, da parte di Equitalia Esatri S.p.A., di un’istanza di rateazione del debito tributario;

che Equitalia Esatri S.p.A. propone due identici ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, invocando la giurisdizione del giudice amministrativo; che la società contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i due ricorsi identici vanno riuniti; ere il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, attribuisce alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”;

che, pertanto, la controversia attinente alla rateizzazione del debito tributario spetta a detta giurisdizione, avendo ad oggetto per l’appunto un debito tributario, a nulla rilevando che la decisione spettante all’Agenzia delle Entrate debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell’oggetto della controversia;

che, del pari, è priva di rilievo la circostanza – pure valorizzata dalla ricorrente – che, potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, il debitore debba adire giudice diversi in relazione alla diversa natura dei debiti stessi, essendo, questo, un inconveniente di fatto comune all’intera materia della riscossione mediante ruoli;

che, conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte della società resistente.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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