Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7612 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Prefetto UTG di Milano – Questore di Milano domiciliati in ROMA, via

dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generate dello Stato dalla

quale sono rappresentati e difesi;

– ricorrenti –

contro

L.A.G.;

– intimato –

avverso il decreto n. 2585 del Giudice di Pace di Milano depositato

il 5.11.2005;

dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.3.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. APICE Umberto che

ha chiesto accogliersi il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto notificato il 16.9.2005 il Prefetto di Milano ha provveduto ad espellere dal territorio nazionale il cittadino (OMISSIS) L.A.G. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B perche’, entrato in Italia il 19.8.2005, non avrebbe richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni. Il L. ha quindi proposto opposizione ed il Giudice di Pace di Milano la ha accolta con decreto 5.11.2005 sul rilievo per il quale, essendo l’(OMISSIS) un paese compreso nell’elenco di cui all’All. 2^ richiamato dall’art. 1, comma 2 Reg. CE 539/2001, i cui cittadini erano esonerati dall’obbligo di visto di ingresso per soggiorni non superiori a mesi tre, al L., cittadino (OMISSIS), non si applicava l’obbligo di richiedere il permesso di cui all’art. 5 comma 2 del T.U. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso in data 5.12.2006 (A.R. del 12.12.2006) il Prefetto UTG di Milano denunziando la violazione commessa equivocando tra esonero dal visto di ingresso ed esonero dal permesso di soggiorno.

Il L. non ha svolto difese.

Il ricorso, all’esito della camera di consiglio richiesta ex art. 375 c.p.c. dal P.G. presso questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 611 del 15.1.2010 e’ stato rimesso alla trattazione in p.u..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso meriti piena condivisione nella parte in cui denunzia la disapplicazione del D.Lgs. 286 del 1998, art. 5, comma 2 commessa dal Giudice di Pace di Milano la’ dove ha affermato che l’esonero dal visto di ingresso previsto, per il cittadino argentino, dal disposto dell’art. 1 comma 2 all. 2^ del Reg. CE n. 539/2001, comportasse anche il suo esonero dal richiedere il rilascio tempestivo del permesso di soggiorno alla stregua della norma invocata (esonero non previsto da alcuna disposizione dei Regolamento e quindi rimesso alle legislazioni nazionali). Sul punto e’ del resto fermo l’indirizzo di questa Corte (si richiamano Cass. n. 21296 e n. 24450 del 2010 e n. 4155 del 2007), nel delineare una non incompatibilita’ tra la previsione dell’esonero dal visto anche per i “soggiorni di breve durata” e l’obbligo di richiedere il correlativo titolo alla stregua della norma vigente. Solo con la L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1 invero si e’ statuito l’esonero, per i soggiorni di breve durata (tre mesi) per ragioni di turismo, studio ed affari, dall’obbligo di richiedere il titolo in discorso (comma 1), sostituendo tal obbligo con quello, regolato dal D.M. 26 luglio 2007, di dichiarare la presenza all’Autorita’ di frontiera od al Questore all’atto dell’ingresso, o, se proveniente dall’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso (comma 2), e sanzionando l’inosservanza con la espulsione ex art. 13, comma 2 del T.U. Ma detta normativa non e’ ratione temporis applicabile alla specie.

Accolto il ricorso e cassato il decreto, che ha erroneamente deciso l’unica questione posta, puo’ quindi decidersi nel merito la proposta opposizione, rigettandola per le dette ragioni. Spese compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito rigetta l’opposizione alla espulsione; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione, il 9 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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