Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7611 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20397-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE RUCIRETA;

– ricorrente –

contro

LERI SRL, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO MAIOLINO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1451/2019 R.G. del TRIBUNALE di VICENZA,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

M.M. ricorre per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, pronunciato dal Collegio del Tribunale di Vincenza, dell’istanza di ricusazione proposta dalla stessa relativamente alla nomina di un giudice quale relatore del diverso Collegio che avrebbe dovuto esaminare il reclamo avverso il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione di un’esecuzione per rilascio, deciso dal giudice della relativa opposizione introdotta dalla medesima deducente;

la ricorrente propone un unico motivo;

resiste con controricorso, corredato di memoria, la Leri s.r.l., originaria procedente all’esecuzione in parola.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di compensare le spese processuali, senza rilevare le gravi ragioni che avrebbero giustificato tale decisione, atteso che i vizi dei provvedimenti giurisdizionali addotti per sostenere la sussistenza della grave inimicizia allegata con l’istanza di ricusazione, non erano stati esclusi ma solo ritenuti insufficienti ai fini invocati, il tutto in uno alla marcata semplicità dell’attività difensiva svolta dalla controparte, quale sottolineata dallo stesso giudice di merito nell’apprezzare la liquidazione censurata;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’escludere, anche in punto di spese, l’impugnabilità con ricorso per cassazione del provvedimento in parola, poichè si tratta di ordinanza che non costituisce un provvedimento definitivo, stante la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel corso del giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione di inammissibilità o di rigetto dell’istanza stessa o anche in via autonoma rispetto a quest’ultima (Cass., Sez. U., 20/11/2003, n. 17636, che, alle pagg. 17 e seguenti, specifica come la conclusione, in punto di spese, sia solo apparentemente contrastante con l’arresto di Cass., 15/10/1984, n. 5162, posto che quest’ultima aveva esaminato la condanna alle spese processuali in favore di soggetto intervenuto solo nel procedimento incidentale di ricusazione, sicchè “l’estraneità al giudizio di merito del soggetto beneficiario della condanna rendeva impossibile l’applicazione dell’orientamento tradizionale che considerava la condanna alle spese (non diversamente da quella alla pena pecuniaria) un provvedimento accessorio al rigetto della ricusazione e quindi inscindibile da esso ai fini dell’impugnazione”);

si tratta di orientamento stabile (cfr. le succ. conformi, quali, solo a titolo esemplificativo, Cass., 01/03/2007, n. 4846, Cass., 07/05/2015, n. 9260, Cass., 19/02/2019, n. 4836);

il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per ulteriori ragioni:

a) non specifica quando e come sarebbero stati prodotti i documenti su cui si fonda (pagg. 2 e seguenti), in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr. Cass., 20/11/2017, n. 27475, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

b) l’applicazione della regola della soccombenza, in punto di spese, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr., ad esempio, Cass., 04/08/2017, n. 19613);

spese secondo soccombenza, senza che acceda la sollecitata condanna per responsabilità processuale aggravata non potendo ritenersi sussistente il necessario elemento soggettivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 600,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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