Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7611 del 04/04/2011
Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7611
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VIGNA DI MORENA 69, presso ANNA MARIA ROSSI, rappresentata
e difesa dall’avvocato AMATO FELICE, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
12/02/2009, n. 5360/2008 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto 12 febbraio 2009, la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 1.500,00, oltre agli accessori, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale subito dall’istante, L.A., per l’irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Salerno. La corte territoriale ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre agli accessori, con distrazione a favore dell’avv. Felice Amato, antistatario.
2. Per la cassazione di questo decreto, non notificato, la signora L.A. ricorre con atto notificato in data ? (sped. Post. 19 ottobre 2009), per un unico motivo.
Il ministero non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il ricorso si denuncia per violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. unico della tariffa del Cons. Naz. For approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e per vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo la liquidazione delle spese processuali contenuta nel decreto impugnato. La ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: dica la Corte Suprema di Cassazione che, nel caso in esame, ha errato la corte napoletana, atteso che la liquidazione delle spese processuali non puo’ essere compiuta globalmente ma dovendo, invece essere distintamente specificate le somme dovute per competenze (diritti) ed onorario, al fine di consentire alla parte di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunziare le eventuali violazioni.
Il motivo e’ fondato e comporta la cassazione della sentenza limitatamente al punto impugnato.
La causa, inoltre, puo’ essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte, per il giudizio davanti alla corte d’appello, di Euro 50,00, oltre a Euro 280,00 diritti, Euro 445,00 per onorari, quindi complessivamente Euro 775,00, oltre alle spese generali e agli accessori. Per queste spese era stata chiesta, e deve essere disposta, la distrazione a favore del procuratore antistatario in quel giudizio.
Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del presente giudizio, che sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio davanti alla corte d’appello in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, distraendole a favore del procuratore antistatario. Condanna inoltre l’amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio e le liquida in complessivi Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011