Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7611 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7611 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA
SENTENZA
sul ricorso 7314-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CAREVAGGINI ENRICO ANTONIO;
– intimato –
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
26/01/2009;
n.
di LIVORNO,
3/2009
della
depositata il
Data pubblicazione: 02/04/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
•
R.G.N. 7314/10
Sentenza
In fatto e in diritto
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre -nei confronti di Enrico Antonio Carevaggini
(architetto, che non ha resistito)- per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe
con la quale la CTR di Firenze, in controversia concernente l’impugnazione del
silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap relativa agli anni 2001 (limitatamente
al saldo), 2002 e 2003, ha confermato la decisione dei primi giudici di
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, perché proposta
per la prima volta in appello, l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate relativa
all’istanza di condono presentata dal contribuente per gli anni dal 1998 al 2002, e,
nel merito, hanno ritenuto l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’ Irap.
2. Col primo motivo l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per aver
i giudici d’appello ritenuto intempestiva -in quanto proposta per la prima volta in
appello- l’eccezione della medesima Agenzia relativa alla presentazione da parte
del contribuente di istanza di condono.
La censura è fondata alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità
(alla quale il collegio intende dare continuità, in assenza di valide ragioni per
discostarsene), secondo la quale l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura
delle liti fiscali pendenti pagando una somma correlata al valore della causa
produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle
domande giudiziali riguardanti (come nella specie) le richieste di rimborso
d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa
istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere
rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra, senza che occorra una specifica
eccezione ad opera della parte interessata a farla valere. (v. cass. 25239 del 2007
e n. 3841 del 2012).
Il motivo in esame deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve
essere cassata. Poiché la pregiudiziale declaratoria in appello della inammissibilità
dell’eccezione ha impedito un accertamento in merito alla medesima (con
riguardo all’esistenza e rilevanza dell’eccepito condono, in relazione alle sue
caratteristiche ed agli anni di riferimento), la causa deve essere rinviata ad altro
accoglimento del ricorso del contribuente.
giudice perché decida la controversia facendo applicazione del principio di diritto
sopra esposto, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. Il
giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R.
Roma 15.01.2014
Toscana.