Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7610 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32854/2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappres. e difeso dall’avv. Ulijana

Gazidede, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Perugia; Questura Perugia, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti p.t.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PERUGIA, depositata il

04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza emessa il 4.9.18, il giudice di pace di Perugia rigettò l’opposizione proposta da G.A. avverso il decreto d’espulsione emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di Perugia in data 9.3.18, osservando che: il decreto opposto era stato consegnato in originale e notificato regolarmente con la dicitura del rifiuto di firmare da parte del destinatario; il ricorrente si era trattenuto illegalmente in Italia oltre il termine di tre mesi senza esimenti.

Il G. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.P.R. n. 445 del 2001, art. 18, in quanto il decreto d’espulsione è stato notificato in copia non conforme, come desumibile dalla mancanza di una stampigliatura con dicitura “originale” sull’atto, che non riportava neppure la stampigliatura della copia conforme.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e mancata applicazione: della direttiva 2004/38/CE; D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 4,20 e 20 bis; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, in quanto il ricorrente si duole del fatto che, al momento dell’espulsione, egli era coniuge di una cittadina comunitaria che viveva e lavorava regolarmente in Germania, in grado di sostenere il marito, autorizzato a soggiornare in Germania, come si desumeva da una nota della Questura di Perugia in data 22.6.18. Pertanto, il ricorrente adduce che in virtù dell’autorizzazione rilasciata in Germania, quale coniuge di cittadina comunitaria, avrebbe avuto diritto di soggiornare in Italia senza essere soggetto alle norme che disciplinano ivi la permanenza per i cittadini extracomunitari, tanto più che il suo trattenimento sul territorio italiano non aveva superato i tre mesi, poichè il suo ingresso risaliva, al più, all’1.2.2018.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 7 e art. 19, in quanto il giudice di pace, in violazione dell’art. 112 c.p.c., aveva omesso parzialmente di pronunciarsi sulla doglianza relativa alla mancata intimazione di recarsi in Germania, quale Stato dell’Unione Europea che rilasciò il permesso di soggiorno, essendo invece stata disposta l’espulsione verso uno Stato extracomunitario a norma dell’art. 13 TUI.

Il ricorrente lamenta altresì che, pur a voler applicare il TUI, non sarebbe stata legittima l’espulsione di straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana o di paese dell’Unione Europea.

Con il quarto motivo si deduce l’omessa pronuncia sul terzo motivo dell’opposizione innanzi al giudice di pace per ritenuto erroneo assorbimento dei motivi.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole che gli sia stato notificato il decreto d’espulsione in copia semplice, privo dell’attestazione di conformità all’originale, affermando che ciò si desumerebbe dalla stessa motivazione del giudice di pace.

Al riguardo, il ricorrente critica il decreto impugnato in quanto, con motivazione ritenuta incomprensibile, avrebbe inteso affermare che era stata notificata una semplice copia dell’atto impugnato.

La doglianza in esame è diretta, in sostanza, a prospettare una diversa interpretazione del decreto impugnato – e come tale inammissibile in questa sede – in ordine alle modalità della sua notificazione che, contrariamente a quanto dedotto, sono state indicate con sufficiente chiarezza dal giudice di pace il quale ha rilevato la consegna dell’originale, come desumibile dal fatto che l’atto notificato non riportava la stampigliatura “copia conforme”.

Il secondo motivo è inammissibile. La direttiva 2004/38/CE attribuisce al familiare di Stato extracomunitario di cittadino di Paese dell’UE di soggiornare in Italia solo se sì accompagni o raggiunga il cittadino della stessa UE. Secondo l’orientamento di questa Corte al cittadino di paese terzo coniuge di cittadino dell’Unione Europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto alla luce dell’interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008, la Direttiva 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, ai sensi dell’art. 2, punto 2 della predetta Direttiva che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d’ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante a prescindere dall’aver già soggiornato regolarmente in un altro Stato membro, non essendo compatibile con la Direttiva, una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell’arrivo nello Stato ospitante, al coniuge del cittadino dell’Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito nell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass., n. 13112/11).

Nella fattispecie, il ricorrente non ha allegato di aver fatto ingresso in Italia per accompagnare o raggiungere il coniuge tedesco, limitandosi ad affermare, invece, di essere autorizzato a soggiornare in Germania ove risiede la moglie.

Il terzo motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente lamenta che nei suoi confronti sia stato emesso il decreto d’espulsione, a norma dell’art. 13 TUI, anzichè l’intimazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 7 bis e ter, relativa al rimpatrio verso la Germania, quale Stato che gli aveva rilasciato la carta di residenza; il ricorrente lamenta, dunque, l’erronea modalità dell’espulsione.

Al riguardo, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità a tenore della quale le regole sull’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero, dettate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, conv. in L. n. 129 del 2011, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione atteso che eventuali difformità attinenti all’esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell’accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dal medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 (Cass., n. 33171/19; n. 28157/17).

Il quarto motivo è inammissibile poichè generico e non chiaro in ordine ad un’omessa pronuncia su un motivo dell’opposizione per un asserito ritenuto assorbimento di motivi che, quantunque non esplicitato, non emerge dal decreto impugnato.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata; inoltre, dato l’oggetto del giudizio, non s’applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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