Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7610 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. un., 30/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 30/03/2010), n.7610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18486/2009 proposto da:

P.G. ((OMISSIS)), titolare dell’omonima

azienda agricola, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO BONI

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LENTINI Giovanni, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 03/01/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 08/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato Diana RANUCCI dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. propone ricorso per cassazione per ragioni di giurisdizione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare, riducendo la sanzione alla metà del minimo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorrente prospetta il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a favore del giudice ordinario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche ove esse conseguano alla violazione di norme non aventi natura tributaria.

1.1.- Il mezzo è inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte Costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS.UU. 28545/08), o sollevata in primo grado ma successivamente rinunciata anche implicitamente, deve rilevarsi che il ricorrente non deduce che l’appello dell’Agenzia, accolto parzialmente per ragioni di merito, riguardasse anche la questione di giurisdizione, della quale peraltro la sentenza impugnata non si è occupata.

2.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in e Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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