Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7610 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17590/2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 137, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA PIRISI

CAMERLENGO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ISACCO

NEWTON 112, presso lo studio dell’avvocato SIMONE AMANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1116/2014 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

quanto segue:

1. S.M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro C.M. avverso la sentenza del 9 maggio 2014, con cui il Tribunale d Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal C. avverso l’ordinanza ai sensi dell’art. 612 c.p.c., dell’8 settembre 2010, emessa dal Giudice dell’Esecuzione nell’àmbito di una procedura esecutiva ai sensi di detta norma, ha dichiarato la nullità di detta ordinanza, con cui il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto tardive le contestazioni, sollevate dal C. sull’attività svolta dall’ufficiale giudiziario a seguito di un’ordinanza abilitativa dello stesso giudice del 25 marzo 2009, ed aveva liquidato le spese della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 614 c.p.c.. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha, altresì, disposto la rimessione in pristino delle opere eseguite sulla base dell’ordinanza dichiarata illegittima.

2. Al ricorso, che propone cinque motivi, ha resistito il C..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità ed è stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Il ricorso appare manifestamente inammissibile. Queste le ragioni.

2. Il primo motivo – deducente “violazione e falsa applicazione

dell’art. 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – sostiene del tutto genericamente che l’opposizione avrebbe dovuto proporsi “all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, nella specie il Tribunale e non il giudice dell’esecuzione”. Il motivo è inammissibile, in quanto omette ogni critica alla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 359 del 2005). E comunque è infondato, perchè esattamente il Tribunale ha rilevato che nella specie l’opposizione agli atti esecutivi era stata legittimamente proposta per contestare la legittimità dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione riguardo al processo esecutivo e non con riferimento alle spese.

2. Con il secondo motivo si prospetta “violazione dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si censura la decisione impugnata per avere ritenuto tempestiva l’opposizione escludendo che il termine per la sua proposizione decorresse dall’ordinanza del 25 marzo 2009.

Il motivo si fonda sul contenuto di tale ordinanza e su quello dell’opposizione agli atti, ma non indica (nemmeno alla stregua di Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, quanto al secondo atto) se e dove l’uno e l’altro atto siano stati prodotti e sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità, con la conseguenza che è violato l’art. 366 c.p.c., n. 6 (secondo la lettura della giurisprudenza consolidata della Corte: ex multis Cass. Sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).

In ogni caso, il Tribunale ha svolto una motivazione sul punto che andava criticata, mentre il motivo la ignora, sicchè nuovamente viene in rilievo il principi di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005).

Il motivo è, pertanto, inammissibile per la duplice ragione indicata.

3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c., pretesa violazione del contraddittorio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto che le attività dell’ufficiale giudiziario, svolte a seguito dell’ordinanza del marzo 2009, fossero avvenute in assenza dell’esecutato e del suo difensore, senza che essi fossero stati messi in grado di parteciparvi. La prospettazione è che in tal modo il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile il principio del contraddittorio, che invece nel processo esecutivo rileva solo se la legge lo preveda esplicitamente.

Il motivo – in disparte il fatto che l’assunto non è condivisibile, posto che il principio del contraddittorio è applicabile anche al processo esecutivo al di là di espresse previsioni, essendo, invece, rilevante che la mancanza del contraddittorio abbia determinato un pregiudizio – è inammissibile, perchè il Tribunale non risulta avere tratto conseguenze dall’affermazione criticata, avendo fondato la sua decisione nelle pagine 4 e 5 su una motivazione in cui ha evidenziato sostanzialmente, all’esito della disposta c.t.u., che quanto era stato eseguito si collocava al di fuori del titolo esecutivo ed era stato erroneamente considerato legittimo dall’ordinanza impugnata. Lo ha fatto dopo avere prima evidenziato, nel disattendere l’eccezione di tardività dell’opposizione, che l’ordinanza del marzo 2009 aveva disposto in modo generico, cioè demandato all’ufficiale giudiziario “di verificare l’eventuale esecuzione del titolo nei termini di cui alla sentenza azionata e, in difetto, di provvedere all’attuazione coattiva mediante l’ausilio del Geom. G.L.”, rinviando per la verifica all’udienza del 10 ottobre 209, all’esito della quale era stata adottata l’ordinanza opposta.

Nella sentenza, dunque, non v’è una ratio decidendi fondata sulla violazione del contraddittorio.

Se, poi, la si volesse rintracciare, si tratterebbe di motivazione aggiuntiva a quella appena indicata e da sola sufficiente a giustificare la decisione.

4. Con il quarto motivo si prospetta “violazione dell’art. 624 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda su una c.t.u. espletata nel giudizi di primo gado che diede luogo alla formazione del titolo esecutivo, che si dice prodotta “sia nel giudizio di esecuzione che di opposizione”, ma senza alcun localizzazione in questa sede di legittimità.

Inoltre, vi si sostiene che in ragione di essa sarebbe stata inammissibile la c.t.u. disposta nel giudizio di opposizione, ma ci si astiene dall’indicare se contro l’ordinanza ammissiva, nemmeno identificata, erano state sollevate doglianze, sicchè non risulta che il potere di lamentare la nullità sia stato conservato (art. 157 c.p.c.).

In fine del tutto al di fuori della logica dell’opposizione agli atti che legittima il giudice dell’esecuzione, se rileva nullità di provvedimenti, ad annullarli ed a disporre sul corso dell’esecuzione a seguito del venire meno dell’atto, si lamenta – senza mai evocare l’art. 624 c.p.c. – che il Tribunale avrebbe malamente revocato “la precedente ordinanza emessa nel corso dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c.”.

5. Il quinto motivo denuncia unna fantasiosa violazione del principio del ne bis in idem adducendo, senza adempiere l’onere di indicazione specifica, che la controparte aveva fatto valere con l’opposizione le stesse contestazioni svolte nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., riguardo alle spese, all’esito del quale l’opposizione sarebbe stata rigettata in primo e secondo grado.

6. Il ricorso è dichiarato inammissibile per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi.

7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese giudiziali, liquidate in Euro milleseicento, oltre duecento per esborsi, nonchè le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Contributo ex D.P.R. n. 115 del 2002, dovuti dal ricorrente in aggiunta a quello versato, come modificato in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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