Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7610 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.O.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso l’avvocato MONDELLI

DONATO, rappresentata e difesa dall’avvocato MURGO CATERINA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

NAPOLI – SEZIONE MINORI E FAMIGLIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositata il

30/12/2009; n. 7509/09 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. MURGO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Napoli, sezione per i minorenni, con decreto del 30 dicembre 2009, ha respinto il reclamo proposto dalla cittadina (OMISSIS) O.O.R. – quale madre dei minori O.O.M.A., nata a (OMISSIS), e Y.A., nato a (OMISSIS) dalla attuale relazione della ricorrente con Y.A. – avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli del 23 settembre 2009, con il quale le era stata negata l’autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato italiano ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, per provvedere alla cura ed all’educazione dei predetti minori;

che la Corte di Napoli – premesso che la reclamante aveva dedotto che: i figli minori frequentavano la scuola del Comune di (OMISSIS), ove viveva il nucleo familiare; essa, non avendo ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno perche’ arrestata in (OMISSIS) per possesso di sostanze stupefacenti, era costretta a lasciare il territorio nazionale ed a condurre seco i propri figli in (OMISSIS), con grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico e per la salute degli stessi -, nel respingere il reclamo, ha in particolare osservato che:

a) “ai fini dell’applicazione della norma menzionata D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, occorre che sussistano gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico o alla salute del minore di carattere eccezionale e transitorio, tant’e’ che l’autorizzazione all’ingresso od alla permanenza del familiare e’ concessa per un periodo di tempo determinato e puo’ essere in qualsiasi momento revocata”, sicche’ “non possono addursi a sostegno dell’invocata autorizzazione situazioni di carattere permanente, quali la scolarizzazione o la socializzazione del minore, oppure l’allontanamento del familiare dal territorio nazionale, trattandosi in tali casi non di eventi eccezionali e temporanei, bensi’ di situazioni di fatto di carattere definitivo e duraturo vengono richiamate le sentenze della Corte di cassazione nn. 17194 del 2003 e 747 del 2007”;

b) nella specie, “il pregiudizio per lo sviluppo e per la salute dei minori, derivante dall’allontanamento dall’Italia, e’ una mera ipotesi postulata dalla ricorrente non sorretta da alcun elemento probatorio”, ed inoltre “l’allontanamento della madre dei minori dall’Italia, essendo conseguenza del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, non e’ riconducibile ad un evento di carattere eccezionale e transitorio e, quindi, non puo’ integrare i gravi motivi richiesti” dal menzionato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3;

che avverso il decreto di reiezione del reclamo O.O. R. ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria – nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli;

che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi di censura, la ricorrente critica il decreto impugnato anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus:

a) non hanno considerato che l’allontanamento dei minori dall’Italia sradicherebbe i figli dall’ambiente scolastico e sociale nel quale sono inseriti da tempo, con grave ed irreparabile pregiudizio per la loro stabilita’ psico – fisica, privandoli inoltre del rapporto con la fondamentale figura paterna;

b) non hanno considerato che l’interpretazione restrittiva del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, dagli stessi seguita collide, in violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, con il Trattato dell’Unione Europea e con la cosiddetta “Carta di Nizza” ivi recepita, nonche’ con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;

che il ricorso merita accoglimento nei sensi di seguito indicati;

che le sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 21799 del 2010, nel risolvere un contrasto della propria giurisprudenza sull’interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, hanno enunciato il principio di diritto, secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico – fisico dello stesso minore, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma puo’ comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’eta’ o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o derivera’ certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall’ambiente in cui e’ cresciuto, dovendo tuttavia trattarsi di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilita’ le quali, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare;

che in particolare, con questa sentenza, le sezioni unite:

a) nel ribadire quanto affermato con la precedente sentenza n. 22216 del 2006, hanno precisato che “la tecnica di normazione a clausola generale dell’art. 31 induce a comprendervi qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’eta’ o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o e’ altamente probabile derivera’ al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui e’ cresciuto”, trattandosi, «all’evidenza, di situazioni che non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un’indagine svolta in modo individualizzato, peraltro da parte di un organo specializzato, tenendo conto della peculiarita’ delle situazioni prospettate, nonche’ di ogni possibile variabile – come l’eta’, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore e la situazione della famiglia e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l’operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesta dalla norma; in relazione ai quali non a caso la Corte europea ha elaborato una serie di parametri finalizzati ad ottenere una soluzione fortemente caratterizzata dal caso concreto nonche’ ad orientare l’interprete allorquando si rende necessario operare un bilanciamento di interessi” (cfr. n. 7 dei Motivi della decisione);

b) hanno sottolineato “la necessita’ che tra il minore ed il genitore espulso sussista – e sia documentato un rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l’inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (comma 1); prevedendo invece che quest’ultima possa seguire quella del figlio attraverso la richiesta dello straniero irregolare di entrare o soggiornare in Italia anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge per la necessita’ di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica” (cfr. n. 8 dei Motivi della decisione);

c) hanno affermato, altresi’, che «una diversa interpretazione legittimerebbe l’utilizzo pretestuoso dei figli minori e dei diritti ad essi riconosciuti dalle fonti nazionali ed internazionali, da parte dei genitori nel loro esclusivo interesse; ed attribuirebbe alla norma la funzione che le e’ estranea, piu’ volte paventata dall’indirizzo restrittivo, di introdurre una modalita’ anomala di legittimazione del soggiorno di famiglie di stranieri attraverso non gia’ la tutela, ma una forma di strumentalizzazione dell’infanzia che di fatto convertirebbe i diritti dei fanciulli in privilegio per i genitori non regolarmente soggiornanti:

sostanzialmente traducendosi in una vera e propria sanatoria permanente di immigrati presenti irregolarmente sul territorio nazionale (ibidem);

d) hanno affermato, infine, che tutto cio’ “impone al giudice minorile di accertare pregiudizialmente che la coesione familiare vi sia stata davvero e che nell’ambito di essa lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psico – fisico; ovvero, se si tratta di minore in tenerissima eta’ (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneita’ effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonche’ a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui” (ibidem);

che, nella specie, nessuno dei predetti, mirati accertamenti e’ stato eseguito dai Giudici a quibus, i quali sono pervenuti alla conferma del decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli principalmente invocando il principio enunciato dall’orientamento giurisprudenziale cosiddetto “restrittivo”, per cui l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero (che invece andavano differenziate) puo’ essere rilasciata solo in condizioni di emergenza ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali per lo stesso minore, senza necessita’ di esaminare ne’ i concreti ed effettivi rapporti dei figli minori con la madre e neppure se e quale pregiudizio agli stessi minori sarebbe derivato dall’espulsione di quest’ultima;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla stessa sezione per i minorenni della Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvedere al riesame dei motivi di appello della ricorrente uniformandosi al su ribadito principio di diritto ed effettuando i conseguenti accertamenti, nonche’ a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, sezione per i minorenni, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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