Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 761 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 14/01/2011), n.761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – rel. est. Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BIRRA PERONI S.P.A. (OMISSIS), in persona dell’Ing. C.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato CIARDO DANIELA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITUCCI ADOLFO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.A.G., D.A.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3-4,

presso lo studio dell’avvocato FERRINI ELISABETTA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ESPOSITO MARIO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 179/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, emessa il 28/04/2006, depositata il

19/06/2006 R.G.N. 167/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TRIFONE;

udito l’Avvocato CIARDO DANIELA (per delega dell’Avv. VITUCCI

ADOLFO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso con l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza quivi denunciata, depositata il 19 giugno 2006, la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del tribunale di Taranto, cosi’ confermando il mancato accoglimento della domanda con la quale la societa’ Birra Peroni Industriale s.p.a. reclamava da L. e D.A.G. il pagamento della somma di L. trenta milioni e della penale prevista in contratto in relazione al dedotto inadempimento dei convenuti, che, in corrispettivo della riscossa somma di L. 20.000.000, si erano obbligati, anche per i loro aventi causa, a commercializzare nel club vacanze che gestivano, per il periodo di tempo di tre anni, la birra di produzione della societa’ istante.

I giudici dell’appello, nella controversia suddetta in cui alla societa’ istante era subentrata la societa’ Birra Peroni spa, consideravano che la societa’ non aveva dato la prova del fatto costitutivo della sua pretesa.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria, la societa’ Birra Peroni spa, che ha affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza.

Gli intimati L. e D.A.G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva questa Corte che, trattandosi di impugnazione per cassazione di sentenza depositata successivamente al 2 marzo 2006, i motivi del ricorso, ai sensi della norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. secondo il testo applicabile ratione temporis, dovevano essere conclusi con la formulazione di un quesito in diritto, riferibile alla fattispecie ed assolutamente non generico, derivandone, altrimenti, l’inammissibilita’ delle proposte censure (per tutte: Cass., S.U., n. 36/2007) Poiche’ nel ricorso in oggetto delle due censure avanzate nessuna presenta il prescritto quesito di diritto, l’impugnazione deve, percio’, essere dichiarata inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’, ritenuto che l’inammissibilita’ del ricorso ha costituito l’oggetto di rilievo officioso e che l’inosservanza della norma da parte della societa’ ricorrente puo’ farsi derivare dalla novita’, all’epoca della proposizione dell’impugnazione per cassazione, della disposizione introduttiva del quesito in diritto.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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