Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 761 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. un., 13/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16694-2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TOMASSINI,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore,

AMBASCIATA D’ITALIA A LONDRA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1299/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

uditi gli avvocati Marta LETTIERI e Paolo GRASSO per l’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenza n. 351/2007 il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta da B.S. per rivendicare differenze retributive maturate nel rapporto di lavoro svoltosi dal 21 dicembre 1989 al 31 marzo 2002 presso l’Ambasciata di Italia a Londra.

2. La Corte d’appello di Roma, dopo avere affermato con sentenza non definitiva la natura subordinata del rapporto, con la sentenza definitiva attualmente impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, condannando il Ministero degli Affari Esteri a corrispondere, per il successivo periodo, le differenze retributive come quantificate sulla base delle risultanze delle disposta CTU.

Per la questione di giurisdizione la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento all’orientamento di queste Sezioni Unite secondo cui la disciplina transitoria D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7, si applica anche nel caso in cui la domanda si fondi sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione a favore dell’ente pubblico, in quanto l’esecuzione delle prestazioni lavorative integra il fatto costitutivo dei diritti del lavoratore di cui all’art. 2126 c.c., disposizione che viceversa non tutela l’aspettativa del lavoratore per la prosecuzione del rapporto. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per i diritti – anche di natura contributiva e assicurativa – maturati dal prestatore d’opera sulla base dell’esecuzione del rapporto fino al 30 giugno 1998 (Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8519).

3. Il ricorso di S.B. domanda la cassazione della sentenza per due motivi.

Il Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciata d’Italia a Londra si sono limitati a depositare, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione, che si è verificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, contestando la statuizione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, dovesse essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna delle controparti al versamento dei contributi previdenziali mai corrisposti in favore del ricorrente, con conseguente riconoscimento del diritto di S.B. alla regolarizzazione della posizione previdenziale, domanda ritualmente proposta come risulta anche dalla sentenza impugnata.

Si ricorda che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso – ancorchè non assistito da un regolare atto di nomina e, in ipotesi, vietato da norma imperativa – rientra comunque nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto dell’interessato alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui ha avuto materiale esecuzione.

Di qui la decisività della domanda sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata.

2 – Esame delle censure.

2. Il primo motivo del ricorso è da accogliere.

2.1. Come è stato ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite e va qui ribadito, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (v. Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonchè: Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918; Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074).

Lo stesso criterio vale anche per le ipotesi in cui nel caso in cui la domanda giudiziale si fondi sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione a favore dell’ente pubblico, visto che a tali ipotesi si applica, ai fini del riparto della giurisdizione, la disciplina transitoria D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7, (vedi, per tutte: Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8519 e Cass. SU 20 agosto 2009, n. 8506).

2.2. La Corte d’appello di Roma – aderendo dichiaratamente al precedente orientamento di questa Corte, superato con l’affermazione del suindicato indirizzo – ha ritenuto che si dovesse applicare il criterio del frazionamento della giurisdizione incentrato sulla data della privatizzazione del rapporto di lavoro, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione nella parte in cui la pretesa azionata dalla ricorrente si riferiva ad un periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998.

Viceversa, riguardando il presente giudizio la domanda di differenze retributive, con correlato trattamento previdenziale, con riguardo ad un unico rapporto di lavoro per un periodo di tempo in parte precedente e in parte successivo al 30 giugno 1998, in ragione del nuovo corso giurisprudenziale e del principio di diritto sopra enunciato, la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice deve considerarsi unitaria e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’intero periodo controverso e non già solo per il periodo successivo al 30 giugno 1998.

3. Anche il secondo motivo va accolto, ricorrendo nella specie tutti gli elementi propri di una ipotesi di omessa pronuncia.

3.1. Come è noto, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività. (Cass. SU 28 luglio 2005, n. 15781; Cass. SU 22 maggio 2012, n. 8077).

3.2. Nella specie risulta dalla stessa sentenza impugnata che la domanda diretta ad ottenere i contributi previdenziali era stata ritualmente proposta da S.B..

Inoltre è jus receptum che il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perchè non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (vedi, per tutte: Cass. 3 febbraio 2012, n. 1639; Cass. 20 maggio 2008, n. 12749; Cass. 17 ottobre 2005, n. 20009).

3 – Conclusioni.

4. Alla luce delle suddette considerazioni, in accoglimento del primo motivo, deve ritenersi infondata la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, sostenuta, nella sentenza impugnata, peraltro in esplicita adesione all’orientamento di questa Corte che è stato superato – ormai definitivamente – da Cass. S.U. 1 marzo 2012 n. 3183 cit. e dalla successiva giurisprudenza conforme.

Deve, quindi, essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario, anche per il periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998.

Anche il secondo motivo va accolto e, di conseguenza, la impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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