Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7609 del 30/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/03/2020), n.7609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22502-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ATHOS VALORI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 218/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata 111/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’avvocato V.S. che aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta senza che la stessa professionista, pur iscritta all’Albo Forense, fosse iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

che la Corte d’appello ha dichiarato che le pretese dell’INPS concernente i contributi dovuti per l’anno 2009 e 2010 comunicate dall’INPS in data rispettivamente 9.7.2015 e 1.7.2016 fossero prescritte in guanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali (che nel caso in esame scadeva incontestabilmente il 16.6.2011);

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

che V.S. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale cui ha replicato l’INPS con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come mod. dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2) del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, come mod. dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, come mod. dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R.n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F, e art. 36 ter (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), poichè, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010, la Corte d’appello aveva dichiarato, che la pretesa dell’INPS fosse prescritta pur avendo l’appellata ricevuto la comunicazione dell’INPS in data 9.7.2015 mentre l’Istituto non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto ai contributi prima che fosse decorso il termine (del 31.10.2011) per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica ovvero prima del 16 9.2011 (data in cui era avvenuta la presentazione della dichiarazione dei redditi);

con il proprio ricorso incidentale condizionato V.S. ha affermato che non sussiste comunque il proprio obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS in quanto professionista che versava il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alla quale non poteva essere iscritta per mancato raggiungimento della soglia reddituale e del volume d’affari necessari; che la Corte d’appello ha affermato che il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata andasse individuato nella scadenza del 16 giugno 2011 stabilito per il pagamento dei contributi e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

che nel proprio ricorso l’INPS ha assunto invece che, con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta alla Gestione separata, tale termine non può che decorrere dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore relativa all’anno cui si riferiscono i contributi, da cui l’ente previdenziale può inferire l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo per il quale è dovuta la contribuzione (termine che cade dopo i due termini previsti per il pagamento); talchè nel caso di specie la prescrizione non poteva dirsi decorsa alla data della comunicazione all’avv. V. degli atti con cui è stata interrotta la prescrizione per i medesimi contributi dovuti per il 2010;

che nella memoria depositata prima dell’adunanza camerale l’INPS ha, nondimeno, rilevato che il ricorso proposto lamentasse tra l’altro la violazione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, che espressamente stabilisce che il versamento dei contributi deve avvenire entro 16 giugno dell’anno della presentazione della dichiarazione dei redditi; e che detto termine, però, per l’anno in questione fosse stato differito al 6.7.2011 con il D.P.C.M., art. 1, comma 1, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2011); di talchè da quella data (e non già dal 16 giugno 2011, come rilevato dalla Corte di merito) era iniziato a decorrere il termine di prescrizione; con la conseguenza che i 5 anni di prescrizione non fossero ancora decorsi alla data di notificazione da parte dell’Inps dell’atto interruttivo, avvenuto il 1 luglio 2016;

che, ad avviso del collegio, la questione sollevata dall’INPS in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, della rilevanza in materia di contributi del differimento del termine di cui al D.P.C.M., art. 1, comma 1 (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2011), integra una questione con valore nomofilattico e, pertanto, da rimettere alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla quarta sezione della Corte.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020

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