Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7609 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. un., 30/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 30/03/2010), n.7609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7611/2009 proposto da:

CRISTANINI S.P.A. ((OMISSIS)), (in qualità di incorporante della

Determach s.r.l. in liquidazione), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78,

presso lo studio dell’avvocato CICALA CURZIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CONSOLO CLAUDIO, CURI SIMONE, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROVINCIA DI VERONA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7,

presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MUSCHIETTI GIAN DANIELE, per procura

speciale del notaio Dott. Mario Bernardelli di Verona, rep. 22627 del

23/10/2009;

– resistente con procura –

e contro

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA, COMUNE DI COSTERMANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 138/2008 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 13/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

uditi gli avvocati Curzio CICALA, Marco MAMOLI per delega

dell’avvocato Claudio Consolo, Diana RANUCCI dell’Avvocatura Generale

dello Stato, Paolo TARTAGLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, rigetto degli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Determach (ora incorporata nella Cristallini S.p.A.) nel 1987 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Costernano ed il Consorzio di Bonifica Adige-Garda per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’allagamento del proprio capannone industriale provocato dalla tracimazione del torrente (OMISSIS). La Regione, riconosciuta unica responsabile, veniva condannata al pagamento di L. 823.522.269, oltre interassi e rivalutazione.

La Corte d’Appello di Venezia, sul gravame della Regione, dichiarava la competenza del TRAP, dinanzi al quale la Cristanini riassumeva il giudizio, tra l’altro chiedendo, in via istruttoria, in sede di conclusioni, l’ammissione di nuovi capitoli di prova testimoniale.

Il TRAP, ritenute inammissibili le nuove prove, condannava la Regione Veneto al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 21.759,96, oltre interessi e rivalutazione dal 24/1/85 al saldo.

Avverso detta sentenza la Cristanini proponeva appello dinanzi al TSAP, che confermava la sentenza di primo grado, rigettando anche l’appello incidentale della Regione Veneto.

Avverso la sentenza del TSAP la Cristanini propone ricorso alle Sezioni Unite in base ad otto motivi, illustrato da successiva memoria.

Resiste con controricorso la Regione Veneto, che ha anche depositato una memoria, mentre la Provincia di Verona, il Consorzio di bonifica Adige-Garda ed il Comune di Costermano non si sono costituiti.

La Provincia di Verona ha partecipato alla discussione orale.

La ricorrente ha depositato, al termine dell’udienza, brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente deduce il vizio di mancanza assoluta o radicale insufficienza della motivazione, con il primo motivo, quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, e, con il sesto motivo, unitamente al vizio di violazione di legge, quanto all’affermazione secondo cui le nuove prove sarebbero irrilevanti.

Con il secondo, terzo e quarto motivo la medesima ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità delle nuove prove in forza del principio di infrazionabilità della prova, trattandosi di controversia retta dalla disciplina previgente la riforma del 1990.

Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta ancora la applicazione del principio di infrazionabilità della prova in relazione ai principi applicabili nel procedimento avanti la Magistratura delle Acque.

Con il settimo motivo essa deduce la violazione delle norme in materia di presunzioni in riferimento al giudizio di irrilevanza dei nuovi capitoli di prova.

Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce infine la violazione dell’art. 1455 cod. civ., sempre con riferimento al giudizio di irrilevanza delle nuove prove.

1.1. – Il settimo e l’ottavo motivo, da esaminarsi per primi per ragioni di pregiudizialità logica, sono inammissibili.

Questa Corte ha affermato che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 10847/07, 24028/09).

Nella specie, il giudizio di irrilevanza delle nuove prove risulta congruamente motivato con riferimento alla mancata produzione del contratto scritto di vendita – sicuramente esistente, attesa la natura della transazione – al fine di valutare la legittimità del rifiuto di ricevere la merce da parte dell’acquirente e d’altro canto non si ravvisa, nel ragionamento del TSAP, alcuna violazione di legge.

1.2.- E’ conseguentemente assorbito il sesto motivo, con il quale sì deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta inammissibilità delle prove.

1.3.- Ne discende l’inammissibilità del secondo, terzo, quarto e quinto motivo, atteso che la mancata ammissione delle prove – anche a non voler attribuire efficacia decisiva alla ritenuta irrilevanza, nonostante il TSAP fondi su di essa “soprattutto” la decisione di inammissibilità – poggia comunque su una duplice ratio decidendi, cosicchè il rigetto del ricorso sotto un profilo (quello dell’irrilevanza) rende ininfluenti i motivi riguardanti l’altro profilo (quello della inammissibilità in relazione al principio di infrazionabilità della prova).

1.4. – Anche il primo motivo è conseguentemente infondato.

11 rigetto della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante è congruamente motivato con riferimento al difetto di prova della riferibilità del danno stesso alla condotta censurata.

La motivazione, apparentemente mancante, si intreccia, evidentemente, con quella relativa alla inammissibilità della prova per testimoni articolata dall’attrice per difetto di rilevanza, inammissibilità congruamente motivata, come si è detto, con riferimento alla mancata produzione del contratto di vendita al fine di valutare la legittimità del rifiuto di ricevere la merce da parte dell’acquirente.

2.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte costituita, liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, e della Provincia di Verona, che ha partecipato alla discussione orale, liquidate in Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della Regione Veneto, liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e della Provincia di Verona, liquidate in Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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