Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7609 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5293-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE IMPERLO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato EVERARDO ZILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1801/2018 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del l’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

S.A. conveniva in giudizio il Condominio di (OMISSIS) in (OMISSIS), per ottenere la dichiarazione d’inefficacia di un decreto ingiuntivo in ragione della sua mancata notifica nel termine perentorio di legge;

il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo perfezionata la notifica per compiuta giacenza;

il Tribunale rigettava l’appello osservando che la notifica era stata effettuata in uno stabile di (OMISSIS) in (OMISSIS), dove S. aveva proprietà, lasciando il relativo piego raccomandato in una cassetta di lettere a lui intestata, senza peraltro che lo stesso neppure contestasse di aver ritirato la raccomandata medesima;

il ricorrente articola tre motivi di ricorso corredati di memoria;

resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS) in (OMISSIS) che, altresì, ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 e 140 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la ricevuta di ritorno della raccomandata in parola non era sottoscritta dal destinatario deducente, sicchè, non essendosi verificata alcuna conoscibilità dell’atto, la notifica era stata solo tentata, e il decreto ingiuntivo era divenuto conseguentemente inefficace per superamento del previsto termine perentorio;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 188 disp. att. c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento al rimedio regolato dall’ultima delle norme invocate, mentre si sarebbe trattato di azione ordinaria;

con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè il Tribunale aveva erroneamente fatto riferimento a una cassetta postale intestata al deducente, nella quale sarebbe stata lasciata la raccomandata inerente alla notificazione, e alla mancata contestazione del corrispondente ritiro, circostanza indicata come provata dall’esibizione di una ricevuta sottoscritta dallo stesso destinatario, ma smentita dall’assenza di firma rinvenibile, invece, sul medesimo documento;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

preliminarmente dev’essere evidenziato che è infondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata, da parte controricorrente, in relazione alla notifica dell’atto di gravame via p.e.c. successiva alle ore 21 dell’ultimo giorno utile, specificato come il 21 gennaio 2019, e, pertanto, in tesi, da considerare effettuata alle ore 7 del giorno successivo, in relazione D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, 16-septies, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

infatti, la Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta;

nel merito cassatorio, il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione, è inammissibile anche a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

in primo luogo, sussiste un profilo d’inammissibilità, ex art. 366 c.p.c., n. 6, derivante dalla mancata localizzazione processuale specifica della produzione della ricevuta postale inerente alla notifica in discussione (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, Cass., 13/11/2018, n., 29093, Cass., 20/11/2017, n. 27475);

nel ricorso si parla di “rideposito” in questa sede del documento (pag. 6, primo capoverso), però non rinvenibile nell’indice, assente, in calce all’atto di gravame, e di cui comunque non si indica il momento della produzione nelle fasi di merito e il luogo di relativo rinvenimento, spettando a questa Corte la verifica della correlativa indicazione e non la ricerca del documento medesimo; in ogni caso, posto che la domanda, come confermato anche da parte controricorrente, e comunque allegato dal ricorrente (pag. 3 del ricorso), risulta essere stata avanzata secondo la previsione dell’art. 188 disp. att. c.p.c., u.c., per la declaratoria d’inefficacia dell’ingiunzione, senza aver addotto contestazioni di merito della pretesa creditoria, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., e la pronuncia ora gravata si è attenuta ai principi per cui:

a) nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poichè la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso: pertanto, potendo tale nullità essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., dev’essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione d’inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c. (Cass., 23/08/2011, n. 17478, Cass., 21/01/2019, n. 1509);

b) la domanda ex art. 650, c.p.c., al contempo, non può esaurirsi in una denuncia del suddetto vizio, perchè tale denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all’apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l’opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria (Cass., Sez. U., 30/12/1991, n. 14017, Cass., 28/08/2009, n. 18791);

c) la notifica, come quella in esame, a un luogo che abbia un collegamento col destinatario, anche se non sia quello di sua residenza, è nulla ma non inesistente perchè non esorbita dallo schema legale generale delle notificazioni (in questo senso, diversamente da questo osservato dalla parte in memoria, si può evocare Cass., 08/03/2019, n. 6743, Cass., 26/06/2019, n. 17149, Cass., 05/03/2020, n. 6164): nè il ricorrente ha censurato l’accertamento in fatto, insindacabile come tale in questa sede, per cui il luogo della notifica fu presso uno stabile di proprietà e con riferimento a una cassetta postale intestata allo stesso;

quanto poi alla pretesa violazione dell’evocato art. 360 c.p.c., n. 5, alla fattispecie è applicabile la nuova previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053 e succ. conf.);

nulla di tutto ciò emerge nel ricorso in esame che, come anticipato, si limita a censurare la mancata sottoscrizione della ricevuta ma non quanto fattualmente accertato e riportato sub c);

da questo deriva che è stata correttamente affermata la nullità e non inesistenza della notifica in parola, e correttamente esclusa anche la riqualificabilità in opposizione tardiva;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente liquidate in Euro 2.000,00, oltre a 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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