Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7609 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. (C.F. (OMISSIS)), L.A.

(C.F. (OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato BORGHERESI STEFANO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSISTENTI SOCIALI DI EMPOLI – AREA MINORI (OMISSIS) FAMIGLIA,

PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

FIRENZE;

– intimati –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di FIRENZE depositato

il 11/05/2010, n. 131/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato BORGHERESI S. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Firenze, sezione per i minorenni, con decreto dell’11 maggio 2010, ha respinto il reclamo proposto da L.A. e B.S. – quali genitori dei figli minorenni D., Al. e R. – avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze del 29 gennaio 2010, con il quale i predetti minori erano stati affidati al Servizio sociale di Empoli ed era stato disciplinato il diritto di visita della madre;

che avverso il decreto di reiezione del reclamo L.A. e B.S. hanno proposto ricorso per cassazione – deducendo quattro motivi di censura – nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, del Procuratore generale presso la Corte di cassazione e del Servizio sociale di Empoli;

che le parti nei cui confronti e’ stato proposto il ricorso, benche’ ritualmente intimate, non si sono costituite ne’ hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso e’ inammissibile;

che, secondo diritto vivente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 11026 del 2003, pronunciata a sezioni unite, 14091 del 2009 e 11756 del 2010), i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione – che limitino o escludano la potesta’ dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 311-bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potesta’ sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 cod. civ., o che dispongano l’affidamento contemplato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, comma 2, come nella specie -, quali provvedimenti privi dei caratteri della decisorieta’ e della definitivita’ in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost., comma 7;

che tali provvedimenti, infatti, sono espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perche’ non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresi’, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicche’ gli stessi provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorita’ di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimita’) delle originarie risultanze;

che, inoltre, gli stessi provvedimenti conservano natura di giurisdizione volontaria non contenziosa anche se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale (come, nella specie, la omessa audizione del padre dei minori), quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda puo’ essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo e’ preordinato e, pertanto, non puo’ avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo se di tali caratteri quell’atto sia privo, tenuto conto della natura strumentale delle questioni processuali e della loro idoneita’ a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito;

che nella specie, alla luce di tali orientamenti che il Collegio condivide, deve osservarsi che il decreto che ha deciso il reclamo avverso il decreto di affidamento dei predetti minori, figli dei ricorrenti, al Servizio sociale del Comune di Empoli – pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Firenze ai sensi del combinato disposto della menzionata L. n. 184 del 1983, art. 2, commi 1 e 2, e art. 4, commi 2 e 7, cioe’ in una situazione in cui e’ stato ritenuto che gli stessi minori fossero temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo – e’ certamente privo dei caratteri della decisorieta’ e della definitivita’, con la conseguenza che esso non puo’ essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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