Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7608 del 30/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/03/2020), n.7608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 17644-2019 proposto da:
S.M.C. difensore di P.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso il
proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
ACI GLOBAL SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11352/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 29/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO
CARLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. l’avv. S.M.C., difensore di P.A. nel giudizio in contraddittorio con ACI GLOBAL s.p.a., conclusosi con sentenza n. 11352 del 2019, con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della ACI GLOBAL s.p.a. e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;
2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, e, da ultimo, Cass. 17/5/2017, n. 12437), all’omissione di pronuncia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass. 24/02/2016, n. 3566);
5. tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali esatti termini, v. Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass. 22/8/2014, n. 18157; Cass. 10/2/2016, n. 2691);
6. nella specie, il ricorso è stato proposto dal difensore che ha dichiarato di agire quale procuratore di P.A. in forza di procura alle liti presente agli atti del giudizio RG. n. 247/2017, definito con la sentenza n. 11352/19, ma tale ricorso risulta formato e sottoscritto dal solo procuratore (v. Cass. n. 18157/2014, cit.), sicchè permane la necessità che l’atto, prima di ogni altra decisione, sia notificato anche alla parte da lui rappresentata, nel termine reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all’esito della verifica dell’ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione.
P.Q.M.
La Corte dispone notificarsi il ricorso a P.A. personalmente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020