Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7608 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. un., 30/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 30/03/2010), n.7608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ACEA – AZIENDA COMUNALE ENERGIA ED AMBIENTE S.P.A. ((OMISSIS)),

in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO

GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura

del Comune stesso, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCHI

ROSALDA, per delega a margine del controricorso;

GE.CO. S.R.L. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro

tempore, D.M., nella qualita’ di ultimo liquidatore,

L.V., F.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati MICCICHE’

ANDREA, MARETTA SCOCA, che li rappresentano e difendono, per delega

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

GENERALE IMMOBILIARE SOGENE S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato PUSILLO ALESSANDRO,

che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (gia’ COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio

dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 201/2008 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. D’ALESSANDRO Paolo;

uditi gli avvocati Giuseppe Sante ASSENNATO, Daniela GAMBARDELLA per

delega dell’avvocato Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r. del

ricorso incidentale della SOGENE, rigetto degli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Roma, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla GE.CO. s.r.l. in liquidazione, ha condannato l’ACEA S.p.A. a pagare alla ricorrente la somma di Euro 368.000,00, oltre rivalutazione dal giugno 1985 alla data della pronuncia ed interessi legali da quest’ultima data al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti, nella costruzione di tre ville su terreno di sua proprieta’ all’(OMISSIS), a causa della presenza di una vena d’acqua di grande consistenza che infiltrava i suoi terreni, inizialmente ritenuta manifestazione di una falda sotterranea naturale ma in realta’ fuoriuscente dall’adiacente acquedotto “(OMISSIS)”, di proprieta’ dell’ACEA e da questa gestito. La medesima sentenza ha dichiarato la Compagnia assicuratrice UNIPOL S.p.A. tenuta a manlevare l’ACEA dal suddetto pagamento, nei limiti del massimale e della quota di coassicurazione, ed ha assolto da ogni pretesa la Generale Immobiliare SOGENE S.p.A., dante causa dell’attrice, chiamata in causa in corso di giudizio, ed il Comune di Roma. Ha infine condannato ACEA e UNIPOL al rimborso delle spese in favore della ricorrente, disponendo la compensazione tra quest’ultima e le altre parti.

Avverso tale sentenza proponevano appello al TSAP sia, in via principale, l’ACEA, sia, in via incidentale, la GECO e UNIPOL. Il TSAP rigettava gli appelli di ACEA e GECO ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale di UNIPOL, annullando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’assicuratore, in solido con ACEA, al rimborso delle spese in favore di GECO. Compensava le spese di appello tra tutte le parti.

Avverso la sentenza del TSAP propone ricorso alle Sezioni Unite, in via principale, l’ACEA, sulla base di due motivi.

UGF Assicurazioni S.p.A., succeduta ad UNIPOL, aderisce alle difese di ACEA e propone due motivi di ricorso incidentale.

SOGENE S.p.A. propone un motivo di ricorso incidentale relativamente al regolamento delle spese.

GECO S.p.A., unitamente ai soci L. e F., ed il Comune di Roma resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.- Con il primo, complesso motivo di ricorso principale ACEA lamenta violazioni di legge ed inesistenza ed illogicita’ della motivazione, in sostanza assumendo la colpa della danneggiata, tale da interrompere il nesso eziologico o comunque integrare il concorso di colpa, nel non avere tempestivamente accertato la provenienza dell’acqua da una perdita dell’acquedotto, ipotizzando in un primo momento l’esistenza di una falda sotterranea. Formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., i seguenti due quesiti di diritto: “Dica la Suprema Corte se in presenza della notoria esistenza, in prossimita’ di cantiere edile, di acquedotto del secondo secolo d.C. possa ritenersi colpevole l’errore di valutazione dei tecnici sulla presenza di acqua nel sottosuolo e se il relativo onere della prova incomba al danneggiato, valendo la detta colpa ad escludere il nesso causale o ad integrare il concorso di colpa del danneggiato medesimo”; e “dica la Suprema Corte se in presenza di acqua nel sottosuolo, la cui fonte non sia accertata per errore del danneggiato e sia comunque eliminabile, e che induca lo stesso danneggiato ad eseguire opere edili poi rivelatesi inutili e non necessarie, possa far ritenere le stesse opere danno immediato e diretto e come tale risarcibile”.

2.1.- Il primo motivo e’ inammissibile per inidoneita’ dei quesiti di diritto. Il primo, oltre ad essere generico (“in prossimita’”), presuppone accertamenti di fatto contrastanti con quanto si legge in sentenza (ad esempio, la “notoria esistenza” dell’acquedotto, al contrario invisibile, secondo la sentenza stessa, perche’ coperto da rovi). Il secondo, a parte ogni altra considerazione, si fonda sull’assunto, del tutto indimostrato, che la fonte dell’acqua nel sottosuolo non sia accertata “per errore del danneggiato”.

3.- Con il secondo motivo di ricorso principale ACEA lamenta violazioni di legge e inesistenza della motivazione quanto alla liquidazione del quantum, formulando altri due quesiti di diritto.

3.1.- Anche il secondo motivo e’ inammissibile per inidoneita’ dei quesiti. Il primo – che si esaurisce nel chiedere se “in presenza di puntuali e specifiche censure il giudice di merito abbia l’obbligo di motivare adeguatamente” – pecca di astrattezza, essendo privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e formulato in modo tale da imporre una risposta positiva. Il secondo – con il quale si chiede “se il danno derivante dalla presenza di acqua nel sottosuolo (…) debba essere compensato con il maggior valore conseguente alle opere stesse”, da valutarsi eventualmente in via equitativa – ignora l’accertamento in fatto del giudice di merito, secondo cui non vi sarebbe stato aumento del valore commerciale delle tra ville.

4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale UGF deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1882, 1895 e 1896 c.c. e con l’art. 167 c.p.c., assumendo l’inesistenza del rischio al momento della sottoscrizione della polizza per essersi l’evento gia’ verificato anteriormente al 1977, come non contestato dalle altre parti.

4.1.- Il mezzo e’ infondato.

Non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il TSAP ha delibato, respingendola, la domanda di declaratoria di nullita’ del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio.

Non sussiste nemmeno, d’altro canto, la violazione delle norme codicistiche in tema di nullita’ del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, avendo il TSAP congruamente accertato, in fatto, che il rischio era esistente alla data della stipula, essendo sicuramente successivo a tale stipula l’insorgere dei danni per cui e’ causa.

5.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale UGF, sotto il profilo della violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in materia di interpretazione dei contratti, deduce la nullita’ della sentenza per omessa motivazione quanto al secondo motivo di appello incidentale, relativo alla inoperativita’ della polizza perche’ priva di copertura per i danni cosiddetti indiretti, assumendo che il TSAP avrebbe qualificato come danni diretti quelli che in realta’ erano danni indiretti, dando quindi per esistente un rischio non compreso in polizza.

5.1.- Il secondo motivo e’ infondato.

La sentenza impugnata ha respinto il secondo motivo dell’appello incidentale di UNIPOL, sulla base di una nozione di danno indiretto desunta, in via di fatto, dallo stesso contratto di assicurazione e segnatamente dalla indicativa elencazione dei danni esclusi. Non vi e’ pertanto difetto assoluto di motivazione ne’ violazione delle norme codicistiche in materia di interpretazione dei contratti. La motivazione, essendo fondata non irragionevolmente su un accertamento di fatto, sfugge d’altro canto a qualsiasi censura in questa sede di legittimita’.

6.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale la SOGENE S.p.A. lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, quanto al provvedimento di compensazione delle spese, assumendo che nei confronti di essa appellata non ricorreva ne’ il presupposto della soccombenza, ne’ i giusti motivi addotti dal TSAP a fondamento della compensazione, e cioe’ la complessita’ della vicenda e le difficolta’ di accertamento delle fonti dei danni e della misura di essi.

6.1.- Il ricorso incidentale della SOGENE S.p.A. e’ inammissibile.

A parte che la ricorrente incidentale non si duole di una violazione di legge bensi’ della valutazione effettuata dal giudice di merito riguardo alla idoneita’ e sussistenza, in fatto, delle ragioni addotte per motivare la compensazione delle spese anche nei suoi confronti, denunciando quindi un vizio di motivazione e non una violazione di legge, e’ assorbente il rilievo che la pronuncia di difetto di legittimazione passiva non e’ certamente incompatibile con l’assunto, valorizzato in sentenza, della complessita’ della vicenda, che ben puo’ riguardare anche la posizione di colui che, all’esito dell’esame della complessa vicenda, risulti privo di legittimazione passiva, cosicche’ viene in definitiva censurato l’esercizio, da parte del TSAP, del potere discrezionale di compensazione delle spese.

7.- I ricorsi riuniti vanno pertanto rigettati, con la condanna di ACEA a rimborso delle spese in favore di GECO e del Comune di Roma, liquidate per ciascuna in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, e di UGF e SOGENE, in solido, al rimborso delle spese di ACEA, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, con la compensazione tra tutte le altre parti.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna ACEA al rimborso delle spese in favore di GECO e del Comune di Roma, liquidate per ciascuna in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e UGF e SOGENE, in solido, al rimborso delle spese di ACEA, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese tra le altre parti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite civili, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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