Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7608 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017), n. 7608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 988/2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CARLO PONZANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO CECI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 386/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della BASILICATA, depositata il 28/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
a) nella controversia avente origine dall’impugnazione di avviso di accertamento relativo ad Irpef 2007, emesso a seguito di verifica fiscale dalla quale era emerso che erano state corrisposte competenze, dissimulanti lavoro straordinario, indicate come “trasferta Italia” e quindi, sottratte a ritenuta fiscale da parte del sostituto di imposta, il contribuente ricorre, con cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Basilicata ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione di primo grado, anch’essa sfavorevole;
b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificato alla controparte;
c) il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
a) alla rinuncia al ricorso, tempestivamente depositata e ritualmente notificata, consegue la declaratoria di estinzione del processo;
b) la particolarità e peculiarietà della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
PQM
Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017