Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7608 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. (C.F. (OMISSIS)), nella qualita’ di madre

della minore T.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FARINELLI RITA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.F. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di

tutore provvisorio della minore T.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso l’avvocato ZANELLO

ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUFFA

NERINA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

T.G., T.F., S.

M., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE MINORI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 188/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. ZANELLO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con la sentenza n. 188/10 del 21 giugno 2010, la Corte d’Appello di Trento, sezione per i minorenni, ha respinto l’impugnazione proposta da R.M. – madre della minore T. S., nata a (OMISSIS) dall’unione con T.L., deceduto il (OMISSIS) – avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Trento n. 6/10 del 25 febbraio 2010, con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilita’ della predetta minore;

che i Giudici a quibus hanno osservato che:

a) il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale aveva rilevato “le buone capacita’ genitoriali fondamentali per una corretta interazione madre bambina” della R., e “il buon orientamento al futuro” che “trova spazio nell’utopica considerazione … che un giorno chiudera’ questo sacco nero e lo buttera’ via per sempre” e, sulla base di queste rilevazioni, tenuto conto della nuova relazione affettiva della R., aveva indicato un programma “di sostegno alla signora ed al nucleo nascente, volto … al contenimento dell’ansia, delle reazioni impulsive dovute alla paura di non farcela, al rafforzamento della stima di se’ e dell’Io, all’integrazione fra vita affettiva e pulsionale, e al migliore adattamento all’ambiente” ed aveva poi previsto, una volta avviato questo intervento, “che la minore fosse accompagnata … in un contesto – famiglia i cui fondamenti devono essere valorizzati nel riconoscimento della coppia menzionata”;

b) sulla base di tali valutazioni, il Tribunale aveva sospeso il procedimento di adottabilita’, “prescrivendo alla R. di continuare a seguire gli interventi terapeutici farmacologici e psicologici attivati dal Sert, di mantenere l’occupazione lavorativa e la disponibilita’ di idoneo alloggio e di continuare ad avere regolari rapporti con la figlia”;

c) “Il programma individuato, veramente impegnativo, richiedeva quindi alla R. il gravoso sforzo di prendersi cura delle sue aree di fragilita’ (individuate dal c.t.u. nella “rigidita’ ideativa e difficolta’ del pieno controllo della realta’ … carenza nel controllo e nell’integrazione comportamentale degli elementi della vita affettiva e pulsionale … presenza di un Io debole e conseguente difficolta’ nel controllo sugli affetti”), di mantenere il programma di disassuefazione dalle droghe, di inserirsi nel mondo del lavoro, di mantenere i rapporti con la figlia presso il centro per l’infanzia”;

d) “Il programma avviato ha avuto un corso che rivela, inequivocabilmente, come la situazione dell’appellante non consenta di ritenere compatibile con la tutela dei diritti di S. la revisione del provvedimento adottato dal Tribunale”: infatti, dalla meta’ del mese di settembre 2008 le visite della madre alla figlia minore – collocata fin dal 12 giugno 2008 presso il Centro per l’infanzia di Trento – non avevano avuto un corso regolare a causa dei suoi problemi di salute e di lavoro (lavapiatti) – abbandonato con una decisione non condivisa con il Ser.T. -, essendosi limitate a sei su sedici nel mese di settembre, a quattro su sedici nel mese di ottobre, ed a quattro su otto nel mese di dicembre;

e) la relazione del Ser.T. in data 2 gennaio 2010 aveva evidenziato che le due analisi tossicologiche eseguite il 14 maggio ed il 24 settembre 2009 avevano dato esito positivo per la cocaina, il cui uso volontario era stato riconosciuto dalla R. per almeno quattro o cinque volte, cio’ che rivelava che tali ricadute non costituivano “normali incidenti nell’ambito di un percorso di disintossicazione, ma … una ben piu’ seria impossibilita’ della R. di fronteggiare la grande profusione di energie che l’adattamento alla nuova vita sociale ed il, certamente gravoso, onere di prendersi cura di una figlia in tenera eta’ le impongono”;

f) le relazioni del Ser.T., pur dando atto dell’attenuazione dello stato depressivo della madre, della sua gratificazione per il tempo trascorso con la figlia e dell’obbiettivo “di imparare a gestire e a riconoscere la propria vulnerabilita’ per gestirla in modo evolutivo”, non indicano i tempi di questo percorso ed i traguardi realisticamente raggiungibili;

g) tutto cio’ “dimostra che non sussistono le condizioni per ritenere raggiunto, o raggiungibile in tempi che non sacrifichino, compromettendoli irrimediabilmente, i diritti di S., non solo ad una stabilita’ materiale ma, soprattutto, ad un assetto interno piu’ solido in grado di reggere le richieste di una minore in crescita”;

inoltre, “quando, insieme al servizio sociale incaricato, e’ stata valutata la situazione nel corso di un colloquio in cui era presente anche il nuovo compagno, la richiesta dell’appellante e’ stata di potere andare insieme alla figlia in un appartamento protetto che il Ser.T. avrebbe potuto mettere a disposizione, richiesta che, oltre a non prendere in considerazione la compatibilita’ di questo percorso con le esigenze di S., non era stata, non solo valutata, ma neanche comunicata al compagno (il quale, nell’occasione, aveva manifestato perplessita’ e stupore …)”; sicche’, “i fatti ricordati dimostrano l’assenza di una concreta reale progettualita’ sorretta da un impegno costante in vista dell’obiettivo” e che “la strada intrapresa non e’ stata proseguita proficuamente”;

che avverso tale sentenza R.M. ha proposto ricorso per cassazione – deducendo un unico complesso motivo di censura – nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trento, di Z.F. – nella sua qualita’ di tutrice della minore -, di T.F., di S. M., di T.G.;

che resiste, con controricorso, Z.F., nella predetta qualita’;

che le altre parti, benche’ ritualmente intimate, non si sono costituite ne’ hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico complesso motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983”), la ricorrente critica la sentenza impugnata anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo, in generale, che i Giudici a quibus hanno sopravvalutato soltanto alcune delle risultanze processuali – valutandone invece altre in modo distorto e contraddittorio ed omettendo la considerazione di altre ancora, a se’ favorevoli – e, in particolare, che gli stessi Giudici:

a) non hanno spiegato perche’ essi privilegino soltanto gli elementi negativi risultanti sia dalla consulenza tecnica d’ufficio sia dalle relazioni del Ser.T., a fronte dell’esistenza delle valutazioni positive in tali atti presenti con riguardo al percorso terapeutico seguito dalla R. ed alla sua evoluzione sul piano psicologico;

b) non hanno tenuto conto ne’ delle difficolta’ incontrate dalla R. per conciliare gli orari di lavoro con quelli previsti per le visite alla figlia ne’ del fatto che la stessa e’ stata costretta ad abbandonare il lavoro proprio per realizzare tale contemperamento;

c) non hanno considerato che le “ricadute” nell’uso della droga sono state sporadiche e coincidenti con eventi traumatici;

d) non hanno spiegato le ragioni per cui la affermata inidoneita’ della madre potrebbe provocare alla figlia gravi ed irreversibili danni e non potrebbe, invece, essere ovviata con adeguati sostegni socio-economici e psicologici;

che il ricorso non merita accoglimento;

che infatti – anche a voler prescindere dalle consistenti ragioni di inammissibilita’ che investono il nucleo delle censure dedotte, nella misura in cui queste tendono tutte sostanzialmente ad ottenere in sede di legittimita’ un nuovo esame ed una nuova valutazione degli elementi probatori considerati dalla sentenza impugnata -, deve affermarsi che la decisione censurata si fonda su una motivazione, quale dianzi riportata per ampi stralci, minuziosa, completa e corretta sul piano logico e giuridico;

che, secondo costante orientamento di questa Corte, la dichiarazione di adottabilita’ e’ giustificata dalla duratura ed irreversibile mancanza di “un ambiente familiare idoneo” (L. n. 184 del 1983, art. 2, comma 1) per il minore che determina la sua “situazione di abbandono” (art. 8, comma 1, della stessa legge), situazione che sussiste in tutti i casi in cui la condizione familiare sia tale da compromettere in modo grave ed irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico dello stesso minore considerato non in astratto ma in concreto, cioe’ in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua eta’, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialita’, con la conseguenza che la mera espressione di volonta’ dei genitori di prendersi cura del minore, in mancanza di concreti riscontri, non e’ idonea a ritenere superata detta situazione di abbandono (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 4545 e 10706 del 2010);

che i Giudici a quibus, uniformandosi a tali principi, hanno svolto con scrupolo ed attenzione gli accertamenti loro demandati ed hanno correttamente riesaminato tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del procedimento di primo grado, ivi compresi quelli che deponevano a favore – ancorche’ blandamente, come pure hanno sottolineato – di una possibile ripresa di rapporti stabili tra la ricorrente e la figlia;

che, in particolare, la Corte trentina, dopo aver dato conto dell’intero percorso di recupero personale della ricorrente (soprattutto dalla tossicodipendenza), suggerito dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale per i minorenni di Trento – che ha anche sospeso a tal fine il procedimento per alcuni mesi – e dalla stessa tentato per un positivo, stabile ed utile riavvicinamento alla figlia minore, ha ritenuto, con i Giudici di primo grado, che tale tentativo e’ fallito per la sostanziale inadeguatezza della madre a realizzare detto recupero personale, a realizzarlo cioe’ in modo tale da superare in concreto la situazione di abbandono della figlia minore, nel senso dianzi precisato;

che, dunque, le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata – di aver sopravvalutato o privilegiato gli elementi probatori sfavorevoli, di non aver tenuto – conto ne’ delle difficolta’ incontrate per conciliare gli orari di lavoro con quelli previsti per le visite alla figlia ne’ del fatto che l’abbandono del lavoro era stato determinato proprio per realizzare tale contemperamento, di non aver considerato che le “ricadute” nell’uso della droga erano state sporadiche e coincidenti con eventi traumatici, di non aver spiegato le ragioni per cui la affermata inidoneita’ della madre potrebbe provocare alla figlia gravi ed irreversibili danni – risultano tutte infondate alla luce della predetta globale valutazione;

che la natura e lo specifico oggetto della causa giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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