Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7607 del 30/03/2020

Cassazione civile sez. I, 30/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/03/2020), n.7607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5152/2019 proposto da:

O.L., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Mario Novelli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 14893/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

O.L., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il Tribunale ha ritenuto carente sul piano della credibilità il racconto del richiedente in ordine alle ragioni della sua fuga dalla Nigeria, riconducibili – ad ogni modo – a vicende di vita privata e giustizia comune.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non ricorrendo i presupposti di legge.

Il Tribunale, quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica dell’Edo State, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del D.Lgs. cit..

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse condizioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata, nè era stato provato un sufficiente grado di integrazione sociale.

Il richiedente propone ricorso articolato in sei mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951.

1.2. Con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e).

Il ricorrente, trattando congiuntamente i due motivi, si duole che non sia stato adeguatamente valutato la vicenda narrata circa le ragioni della fuga, connesse alla appartenenza alla religione cristiana in una zona di espansione dell’integralismo islamico, e sostiene che l’uccisione dei suoi genitori andava inquadrata in questo contesto.

1.3. Entrambi i motivi sono inammissibili perchè, lungi dal confrontarsi con la statuizione impugnata – di sostanziale non credibilità del narrato -, sollecitano un sindacato di fatto conforme alla personali aspettative del ricorrente, inammissibile in sede di legittimità, senza nemmeno soffermarsi a riproporre con adeguata specificità la vicenda fattuale sottoposta al giudice di merito.

Nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio denunciato e si palesa del tutto generica (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il ricorrente si duole che non sia stata riconosciuta la presenza di una situazione di violenza ed insicurezza nella zona della Nigeria di provenienza e di grave instabilità

2.2. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in ragione del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Sostiene l’assenza di tutela da parte dell’Autorità preposte alla difesa del cittadino e nuovamente deduce una situazione di violenza generalizzata anche nell’Edo State; in proposito invoca anche precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto la protezione sussidiaria a richiedenti provenienti dalla Nigeria.

2.3. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando una insufficiente istruttoria sulla situazione oggettiva della regione di provenienza.

2.4. I motivi terzo, quarto e quinto, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, vanno dichiarati inammissibili.

2.5. Si deve osservare che le censure sono formulate in termini del tutto astratti, mediante la riproduzione di norme e precedenti giurisprudenziali, ma non dei pregressi atti di giudizio nei loro passaggi significativi ed individualizzanti il tema in esame, e non consentono di comprendere se le questioni circa la situazione socio/politica della zona di provenienza siano state tempestivamente sottoposte al giudice di merito (Cass. n. 15430 del 13/06/2018) e se gli siano state indicate le fonti riportate in ricorso, posto che questi ha approfonditamente esaminate le COI indicate nel decreto ed ha formulato una propria articolata motivazione.

Infine non possono assumere decisivo rilievo le pronunce giudiziarie favorevoli ad altri richiedenti nigeriani, frutto della valutazione delle circostanze precipuamente accertate in detti giudizi.

3.1. Con il sesto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato la grave situazione del Paese di provenienza e non abbia ritenuto sufficiente la situazione narrata ed i rischi connessi al possibile rientro in Patria.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la statuizione impugnata, laddove insiste nel sostenere la ricorrenza di una grave situazione socio/politica i nell’Edo State, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, e non considera la statuizione in merito alla insussistenza di alcun grado di inserimento in Italia (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020

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